Legge regionale 18 aprile 2014, n. 5. (Testo coordinato)

Interventi urgenti di adeguamento normativo. Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1991, n. 43 (Nuova disciplina dell'Istituto di Ricerche Economico e Sociali del Piemonte I.R.E.S.. Abrogazione legge regionale 18 febbraio 1985, n. 12) ed alla legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 (Diritto allo studio universitario).

(B.U. 24 aprile 2014, suppl. al n. 17)

Modificata da l.r. 10/2014

Art. 1, 2, 3, 4

Art. 1.
(Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1991, n. 43)

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 3 settembre 1991, n. 43 (Nuova disciplina dell'Istituto di Ricerche Economico e Sociali del Piemonte I.R.E.S.. Abrogazione legge regionale 18 febbraio 1985, n. 12), è sostituito dal seguente:
"1. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, eletti dal Consiglio regionale a scrutinio segreto, con voto limitato a tre.".
2. Il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 43/1991, è sostituito dal seguente:
"1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente in seduta ordinaria almeno una volta ogni due mesi e in seduta straordinaria quando il Presidente stesso lo ritiene opportuno o quando due dei suoi componenti ne fanno, per iscritto, istanza motivata.".
3. Il comma 1 dell'articolo 28 della l.r. 43/1991, è sostituito dal seguente:
"1. I compensi degli organi dell'I.R.E.S. sono determinati con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto dei limiti massimi definiti dalla vigente normativa nazionale in materia." .

Art. 2.
(Modifiche alla legge regionale 18 marzo 1992, n. 16)

1. 1-><-1 .
2. L'articolo 19 della l.r. 16/1992, è sostituito dal seguente:
"Art. 19. (Composizione del Consiglio di Amministrazione)
1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, di cui uno con funzione di Presidente, nominati dal Consiglio regionale e scelti tra persone di comprovata esperienza tecnico-amministrativa acquisita per aver ricoperto funzioni di amministrazione e direzione presso enti pubblici e strutture private.
2. Partecipa alle riunioni, con voto consultivo obbligatorio sulla legittimità degli atti, il Direttore dell'Ente che svolge anche funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni, ferma in ogni caso la scadenza del medesimo al termine del mandato del Consiglio regionale.
4. I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere nominati per due mandati.
5. Alla scadenza dell'organo i membri del Consiglio di Amministrazione rimangono in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio; la proroga dei poteri concerne l'ordinaria amministrazione.
6. In caso di dimissioni o decadenza, i singoli componenti del Consiglio sono sostituiti con le stesse modalità di cui al comma 1; la durata in carica dei componenti sostituiti non può in ogni caso superare quella del Consiglio di Amministrazione.".
3. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 16/1992, è sostituita dalla seguente:
"a) l'elezione, tra i propri componenti, del Vice Presidente;".
4. Al comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 16/1992 le parole: "da almeno un quarto dei Consiglieri", sono sostituite dalle seguenti: "da almeno due Consiglieri".
2-><-2 .
6. Il comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 16/1992, è sostituito dal seguente:
"1. I compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti sono determinati con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto dei limiti massimi definiti dalla vigente normativa nazionale in materia. ".
3-><-3 .

Art. 3.
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
a) l'articolo 29 della l.r. 43/1991;
b) la legge regionale 23 aprile 1992, n. 26 (Articolo 28, L.R. 43/91. Rettifica di errore materiale);
c) l'articolo 1 della legge regionale 7 dicembre 2000, n. 58 (Modificazioni alla legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 ''Diritto allo studio universitario '' );
d) il comma 2 dell'articolo 58 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 22 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009 ).

Art. 4.
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.




-1 Abrogato dall'art. 3 della l.r. 10/2014.

-2 Abrogato dall'art. 3 della l.r. 10/2014.

-3 Abrogato dall'art. 3 della l.r. 10/2014.