Legge regionale 28 marzo 2012, n. 3. (Testo coordinato)

Disposizioni in materia di organizzazione del Sistema sanitario regionale.

(B.U. 29 marzo 2012, 2° suppl. al n. 13)

Modificata da l.r. 20/2013

Art. 1, 2, 3

Art. 1.
(Costituzione nuove aziende sanitarie)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 24 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale) si applicano, in quanto compatibili, in tutti casi di costituzione di nuove aziende sanitarie ai sensi degli articoli 18, 20 e 21 della medesima legge regionale.

Art. 2.
(Modifiche alla legge regionale 18/2007)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 18/2007 è inserito il seguente:
"1 bis. Qualora si verifichi la coincidenza territoriale tra distretto ed ente gestore dei servizi socio assistenziali, il comitato dei sindaci di distretto di cui all'articolo 8 e l'assemblea dei sindaci dell'ente gestore operano in modo congiunto e contestuale, assumendo la denominazione di comitato territoriale socio sanitario dei sindaci.".
2. Il comma 2 dell'articolo 22 della l.r. 18/2007 è sostituito dal seguente:
"2. La Regione promuove ed incentiva, anche finanziariamente, il raggiungimento di tale coincidenza, destinando, sentita la commissione consiliare competente, una significativa incentivazione agli enti gestori che hanno raggiunto o si impegnano a raggiungere l'obiettivo di cui al comma 1.".
1-><-1
2-><-2 .

Art. 3.
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.




-1 Abrogato dall'art. 4 della l.r. 20/2013.

-2 Abrogato dall'art. 4 della l.r. 20/2013.