Legge regionale 27 luglio 2011, n. 13. (Testo coordinato)

Disposizioni urgenti in materia di commercio.

(B.U. 04 agosto 2011, n. 31)

Modificata da l.r. 22/2011, l.r. 08/2012, l.r. 15/2012

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Art. 1.
(Modifiche dell'articolo 2 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28)

1. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), sono soppresse le parole: ", in attuazione dell'articolo 28, comma 13 del d.lgs. 114/1998".
2. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 28/1999, sono soppresse le parole: ", ai sensi dell'articolo 28, comma 12 del d.lgs. 114/1998".

Art. 2.
(Modifiche dell'articolo 3 della l.r. 28/1999)

1. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 28/1999, come sostituita dall'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 2003, n. 37, sono soppresse le parole: "a tal fine il rilascio dell'autorizzazione per medie e grandi strutture di vendita è subordinato alla corresponsione di un onere aggiuntivo specificamente destinato a contribuire alla rivitalizzazione e riqualificazione delle zone di insediamento commerciale dei comuni interessati da ciascun intervento".
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 28/1999, è inserito il seguente:
"3 bis. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 2, lettere d), e) ed f), l'attivazione, l'ampliamento, la variazione o l'aggiunta di settore merceologico, o altra fattispecie prevista dagli indirizzi e criteri di cui al presente articolo, delle medie strutture di vendita ubicate esternamente al tessuto residenziale omogeneo nell'ambito del centro abitato e delle grandi strutture di vendita sono subordinate alla corresponsione di un onere aggiuntivo computato in una percentuale compresa tra il 30 ed il 50 per cento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, destinato a contribuire alla rivitalizzazione e riqualificazione del commercio. Una quota del 25 per cento del suddetto onere aggiuntivo è versata nel fondo regionale per la qualificazione del commercio di cui all'articolo 18 bis, comma 4 bis. Il 30 per cento di tale quota è versato al rilascio dell'autorizzazione. La restante quota del 75 per cento dell'onere aggiuntivo è destinata a contribuire alla rivitalizzazione e riqualificazione delle zone di insediamento commerciale dei comuni interessati da ciascun intervento con particolare attenzione ai piccoli esercizi di vicinato. La Giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare competente, stabilisce i valori, i criteri, le modalità ed i parametri per il perseguimento dell'obiettivo. La commissione consiliare esprime il parere nel termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta dell'atto deliberativo.".
3. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 3 della l.r. 28/1999, è inserito il seguente:
"3 ter. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui ai commi 2 e 3, e al fine del miglioramento della qualità ambientale e architettonica, fermo restando il rispetto delle disposizioni regionali e nazionali in materia ambientale, le grandi strutture di vendita rispettano i contenuti di un sistema di valutazione della compatibilità energetica ed ambientale. La Giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare competente, stabilisce i parametri ed i valori del sistema di valutazione che sono da rispettarsi per il rilascio delle autorizzazioni per l'attivazione, l'ampliamento e la variazione di settore merceologico, o per altra fattispecie prevista dagli indirizzi e dai criteri di cui al presente articolo e per la fase finale di esercizio. La Giunta regionale nel medesimo atto stabilisce inoltre il valore, i criteri, le modalità ed i parametri per la corresponsione di una quota di compensazione computata in una percentuale compresa tra il 5 ed il 10 per cento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, da versare per il rilascio dell'autorizzazione commerciale delle grandi strutture di vendita, destinata alla certificazione della compatibilità energetica e ambientale e all'indennizzo dell'irreversibilità non compensabile della trasformazione del suolo di riferimento. La commissione consiliare esprime il parere nel termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta dell'atto deliberativo.".

Art. 3.
(Modifiche dell'articolo 5 della l.r. 28/1999)

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 28/1999 è sostituito dal seguente:
"1. L'apertura al pubblico conseguente al rilascio dell'autorizzazione per l'attivazione, l'ampliamento, la variazione o l'aggiunta di settore merceologico, o per altra fattispecie prevista dagli indirizzi e dai criteri di cui all'articolo 3, delle medie e grandi strutture di vendita, avviene, pena la revoca del titolo, entro i termini previsti dall'articolo 22, comma 4 del d.lgs. 114/1998, salvo proroga fino ad un massimo di ulteriori due anni per le grandi strutture di vendita e di un anno per le medie strutture di vendita, per ritardi non imputabili al soggetto autorizzato.".
2. Il comma 1 bis dell'articolo 5 della l.r. 28/1999, come inserito dall'articolo 50 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14, è sostituito dal seguente:
"1 bis. In tutti i casi in cui l'autorizzazione è revocata a norma del comma 1, l'istanza può essere riproposta nella sua formulazione originaria, qualora le opere necessarie a seguito delle prescrizioni indicate nell'autorizzazione commerciale, nell'autorizzazione urbanistica regionale e negli atti comunali di permesso a costruire siano state, al momento della revoca, realizzate in tutto o nella misura dei due terzi del totale. In tal caso il comune competente, accertato l'avvenuto completamento delle opere o la loro realizzazione in misura dei due terzi del totale, per una sola volta dichiara la decadenza della revoca e l'autorizzazione e gli atti collegati riacquistano efficacia fino ad un massimo di due anni.".
3. Dopo il comma 6 dell'articolo 5 della l.r. 28/1999 è aggiunto il seguente:
"6 bis. L'autorizzazione per la rivendita della stampa quotidiana e periodica rilasciata ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 (Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108) consente l'esercizio della vendita di pastigliaggi vari confezionati senza il possesso dei requisiti professionali previsti dalla legge per la vendita di prodotti alimentari.".

1 >

Art. 4
(Modifiche dell'articolo 10 della l.r. 28/1999)

(...) < 1

Art. 5.
(Sostituzione dell'articolo 11 della l.r. 28/1999)

1. L'articolo 11 della l.r.28/1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 11. (Ulteriori disposizioni sul commercio su area pubblica)
1. La Giunta regionale, sentite le rappresentanze degli enti locali, le organizzazioni regionali più rappresentative dei consumatori, delle imprese del commercio e dei produttori agricoli e le associazioni provinciali di categoria maggiormente rappresentative degli operatori su area pubblica, adotta i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per il commercio su area pubblica, nonché per l'istituzione, lo spostamento, il funzionamento dei mercati e delle varie forme di commercio su area pubblica.
2. Allo stesso modo la Giunta regionale determina:
a) le indicazioni relative alle modalità di esercizio del commercio su area pubblica, alle procedure per il rilascio e alle altre vicende giuridico-amministrative delle autorizzazioni ed i criteri per l'assegnazione dei posteggi e le indicazioni relative alla verifica, a pena della revoca dell'autorizzazione, della regolarità della posizione dell'impresa ai fini amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti per le vicende giuridico-amministrative relative alle autorizzazioni. Gli adempimenti comunali relativi alla raccolta della documentazione attestante la regolarità possono essere delegati, tramite apposite convenzioni a titolo gratuito, alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative. La Regione può stipulare apposite intese con le amministrazioni competenti per una maggiore efficienza operativa ed una maggiore efficacia della presente disposizione;
b) le modalità di partecipazione dei produttori agricoli al commercio su area pubblica;
c) le disposizioni relative alla valenza delle autorizzazioni già rilasciate ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 112 (Norme in materia di commercio su aree pubbliche), sia ex novo che per effetto di conversione;
d) gli indirizzi in materia di orari delle attività di commercio su area pubblica con particolare riguardo:
1) al rispetto dei principi dell'articolo 8 della presente legge;
2) alle diverse modalità di esercizio dell'attività;
3) all'assetto della rete distributiva locale in sede fissa;
4) alla possibilità di stabilire fasce diversificate di orari fra commercio su area pubblica e commercio in sede fissa in relazione alle esigenze dei consumatori;
5) alle limitazioni per motivi di igiene, sanità e di sicurezza pubblica.
3. Gli indirizzi possono essere sottoposti ad aggiornamento per ragioni di ottimizzazione del funzionamento del commercio su area pubblica, con una cadenza temporale massima di tre anni e su sollecitazione delle associazioni provinciali di categoria maggiormente rappresentative.
4. I comuni possono rilasciare autorizzazioni stagionali per il commercio su area pubblica con le stesse modalità previste per le autorizzazioni non stagionali, nonché concedere autorizzazioni temporanee alla vendita su area pubblica, o di cui il comune abbia la piena disponibilità, in occasione di feste, sagre o altre riunioni straordinarie di persone. Le autorizzazioni sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi è in possesso dei requisiti professionali e soggettivi previsti dalla legge. Le decisioni comunali relative alla determinazione degli spazi da destinare alle autorizzazioni temporanee sono assunte previo confronto con le categorie degli operatori del commercio su area pubblica, se a ciò non ostino ragioni di urgenza. Le autorizzazioni temporanee, in quanto accessorie, accedono alle manifestazioni commerciali in via subordinata rispetto alle autorizzazioni di tipo A e B, e in ogni caso non sono consentite manifestazioni commerciali in cui sia precluso l'accesso a chi è in possesso di una autorizzazione di tipo A o B, o sia prevista la sola presenza di autorizzazioni temporanee.
5. È istituita presso la Regione la banca dati delle autorizzazioni temporanee rilasciate dai comuni al fine di censire tutti i soggetti fruitori delle stesse. La Regione mette a disposizione dell'Agenzia delle Entrate e degli enti previdenziali i dati raccolti.
6. In caso di grave inadempienza a quanto disposto dal comma 4, la Regione esercita l'intervento sostitutivo previsto dall'articolo 9 bis e dall'articolo 19 della presente legge.
7. Qualsiasi modifica o spostamento delle aree mercatali o fieristiche, anche conseguenti alla riformulazione degli strumenti urbanistici, a piani di riqualificazione urbana o a modifiche degli arredi urbani, sono adottati sentite le associazioni provinciali di categoria maggiormente rappresentative. Sono vietate le modifiche delle aree destinate al commercio su area pubblica il cui fine è la creazione di zone di rispetto a tutela del commercio fisso o di abitazioni private, se non vi è un formale accordo fra i portatori di un interesse contrapposto e nel rispetto dei diritti acquisiti. Sono fatte salve le disposizioni a tutela della sicurezza, quali le ordinanze sindacali contingibili ed urgenti e dell'autorità giudiziaria.".

Art. 6.
(Modifiche dell'articolo 14 della l.r. 28/1999)

1. Il comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 28/1999 è sostituito dal seguente:
"2. La Giunta regionale, in attuazione degli indirizzi della Conferenza Stato-Regioni, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), fissa annualmente le date di avvio delle vendite di fine stagione. I comuni a partire da tali date fissano annualmente la durata delle vendite di fine stagione fino ad un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo.".

Art. 7.
(Modifiche dell'articolo 18 della l.r. 28/1999)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 28/1999 le parole "all'articolo 4 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato)" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 7 della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di artigianato)".
2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 28/1999 è inserita la seguente:
"b bis) Gli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 possono essere finanziati mediante l'utilizzo del fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese di cui all'articolo 7 della l.r. 1/2009, tramite l'istituzione di apposita sezione di detto fondo, nella quale possono confluire mediante trasferimento, a titolo definitivo, le risorse di cassa disponibili nella sezione commercio del fondo;".

Art. 8.
(Modifiche dell'articolo 18 bis della l.r. 28/1999)

1. Il comma 1 dell'articolo 18 bis della l.r. 28/1999 come inserito dall'articolo 50 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 è sostituito dal seguente:
"1. La Regione tutela e promuove il commercio di prossimità in tutte le sue forme, negli ambiti comunali e sovracomunali di insediamento commerciale come individuati dagli indirizzi regionali di cui all'articolo 3 e nei distretti del commercio. I distretti del commercio sono soggetti di promozione e sviluppo del commercio, delimitati territorialmente secondo gli ambiti sovracomunali della programmazione regionale della rete distributiva, ovvero con riferimento a loro articolazioni o aggregazioni, in numero non superiore agli ambiti stessi.".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 28/1999 è inserito il seguente:
"1 bis. Possono far parte prioritariamente dei distretti del commercio i comuni dell'area di programmazione commerciale di riferimento, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente territorialmente e le associazioni di categoria del commercio a livello provinciale.".
3. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 18 della l.r. 28/1999 è inserito il seguente:
"1 ter. La Giunta regionale, con proprio regolamento, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce i criteri e le modalità per la costituzione, il funzionamento e l'individuazione dei distretti del commercio da promuovere.".
4. Al comma 4 dell'articolo 18 bis della l.r. 28/1999 la parola "1" è soppressa.
2-><-2
6. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 18 bis della l.r. 28/1999, è aggiunto il seguente:
"4 ter. Le risorse introitate nel bilancio regionale a titolo di compensazione, destinate alla certificazione della compatibilità energetica e ambientale e all'indennizzo dell'irreversibilità non compensabile della trasformazione del suolo di riferimento per le grandi strutture di vendita, secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 3 ter, sono reinvestite nel titolo della spesa del bilancio regionale nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB17011 per le medesime finalità.".

Art. 9.
(Modifiche dell'articolo 19 della l.r. 28/1999)

1. Dopo il comma 3 ter dell'articolo 19 della l.r. 28/1999, come aggiunto dall'articolo 52 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 22, è aggiunto il seguente:
"3 quater. Agli esercizi commerciali di cui al comma 3 bis si applicano le disposizioni in materia di orari contenute nel titolo IV del d.lgs. 114/1998, con l'esclusione dell'articolo 13, comma 1.".

Art. 10.
(Modifiche dell'articolo 8 della l.r. 38/2006)

1. Le lettere b) e g) del comma 6 dell'articolo 8 della l.r. 38/2006 sono abrogate.
2. Il comma 8 dell'articolo 8 della l.r. 38/2006, come sostituito dall'articolo 18 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 38, è sostituito dal seguente:
"8. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3 e dall'articolo 3, nei casi indicati nel comma 6, le autorizzazioni sono sostituite dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come da ultimo sostituito dall'articolo 49, comma 4 bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.".
3. Il comma 8 bis dell'articolo 8 della l.r. 38/2006, come aggiunto dall'articolo 18 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 38, è sostituito dal seguente:
"8 bis. Le parole ''segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) '' sostituiscono la parola ''DIA '' e la parola ''denuncia '' ovunque ricorrano nella presente legge.".

Art. 11.
(Modifiche dell'articolo 10 della l.r. 38/2006)

1. La rubrica dell'articolo 10 della l.r. 38/2006 è sostituita dalla seguente: ''Esercizio temporaneo dell'attività di somministrazione ".
2. Il comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 38/2006 è sostituito dal seguente:
"1. L'esercizio temporaneo dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di fiere, feste o altre riunioni straordinarie di persone, escluso quello svolto su aree pubbliche e comunque in manifestazioni mercatali o fieristiche che sottostanno al regime delle concessioni di posteggio, è soggetto alla SCIA di cui ai commi 8 e 8 bis dell'articolo 8. Il soggetto dichiarante o il delegato appositamente designato ad esercitare l'attività di somministrazione, nel caso di organismo associativo, devono essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli articoli 4 e 5.".
3. Al comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 38/2006, le parole "Per il rilascio dell'autorizzazione temporanea all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolto," sono sostituite dalle seguenti: "Per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande".
4. Il comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 38/2006 è sostituito dal seguente:
"3. L'esercizio temporaneo dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ha validità tassativamente circoscritta al periodo ed ai locali o luoghi di svolgimento della manifestazione cui si riferisce.".
5. Al comma 5 dell'articolo 10 della l.r. 38/2006, le parole: "Per le autorizzazioni temporanee" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'esercizio temporaneo dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande".

Art. 12.
(Sostituzione dell'articolo 21 della l.r. 38/2006)

1. L'articolo 21 della l.r. 38/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 36 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 30, è sostituito dal seguente:
"Art. 21. (Sanzioni)
1. A chiunque esercita l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza autorizzazione, quando questa è stata revocata o sospesa, senza aver presentato la SCIA o senza i requisiti di cui agli articoli 4 e 5, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00.
2. Per ogni altra violazione alle disposizioni della presente legge si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 3.000,00.
3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1 e 2 è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, corrispondente alla media nazionale verificatasi nei due anni precedenti. Entro il 1° dicembre di ogni biennio, la Giunta regionale fissa, seguendo tali criteri, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.
4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche per le violazioni di cui all'articolo 180 del r.d. 635/1940, relativamente alle attività di cui all'articolo 2. Nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni degli articoli 17 ter e 17 quater del r.d. 773/1931.
5. Il comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), ad applicare le sanzioni amministrative e ad introitarne i proventi. Per le sanzioni relative ad accertamenti effettuati fino all'entrata in vigore della presente legge, per le violazioni della l. 287/1991, l'autorità competente ad irrogare le sanzioni e ad introitarne i proventi è la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA).
6. Gli esercizi di agriturismo ed i circoli privati, che esercitano la somministrazione in violazione delle norme speciali che ne regolano le rispettive attività, sono soggetti alle sanzioni previste dal presente articolo, qualora le violazioni non siano già sanzionabili ai sensi delle medesime.".

Art. 13.
(Norme transitorie e finali)

1. Dall'applicazione dell'articolo 5, comma 1 della l.r. 28/1999, come sostituito dall'articolo 3, comma 1 della presente legge, sono escluse le autorizzazioni rilasciate antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, per le quali la validità e l'efficacia è quella prevista al momento del loro rilascio.
2. La presentazione delle domande, per le istanze di rilascio di autorizzazioni per nuove aperture e trasferimento di sede di esercizi di vendita superiore a mq. 4500, è sospesa fino all'approvazione della nuova deliberazione relativa agli indirizzi generali per l'insediamento delle attività del commercio di cui all'articolo 3, commi 2 e 3 della l.r. 28/1999 e comunque non oltre 3=>sedici <=3 mesi dall'approvazione della presente legge. Tale limitazione si applica alla scomposizione di autorizzazioni commerciali già rilasciate e alla ridefinizione della composizione interna dei centri commerciali già autorizzati con esclusione degli ampliamenti e della riduzione della superficie di vendita e delle domande presentate in aree industriali dismesse o oggetto di riqualificazione urbanistica sul patrimonio esistente che non preveda l'utilizzo di nuovo suolo.

Art. 14.
(Comunicazione alla Commissione europea)

1. La presente legge è comunicata alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 44, comma 1 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi del mercato interno.




1 Articolo abrogato dall'art. 3 della l.r. 22/2011.

-2 Abrogato dall'art. 9 della l.r. 15/2012.

=3 Sostituito dall'art. 1 della l.r. 8/2012.