Legge regionale 1 giugno 2010, n. 14. (Testo coordinato)

Legge Finanziaria per l'anno 2010.

(B.U. 4 giugno 2010, suppl. al n. 22)

Modificata da l.r. 16/2011

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
All. A, B

Art. 1.
(Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)

1. In applicazione di quanto previsto dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003), le leggi regionali di cui all'allegato A sono rifinanziate nell'importo ivi indicato.
2. Le disposizioni delle leggi regionali abrogate, citate nell'allegato A di cui al comma 1, continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti, come previsto dall' articolo 2 della legge regionale 1° agosto 2005, n. 13 (Legge regionale di semplificazione e disciplina dell'analisi d'impatto della regolamentazione).

Art. 2.
(Modifica del comma 1, dell'articolo 11 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 e disposizioni transitorie e finali Destinazione della minor spesa)

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali), come modificato dal comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 8 agosto 2003, n. 21 è sostituito dal seguente:
"1. L'ammontare dell'indennità di fine mandato spettante ai consiglieri e agli assessori regionali è fissato nella misura dell'ultima mensilità dell'indennità consiliare lorda percepita in carica dal consigliere cessato dal mandato, moltiplicata per ogni anno di effettivo esercizio del mandato."
2. L'ammontare dell'indennità di fine mandato determinata ai sensi del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 24/2001 così come modificato dalla presente legge, si applica a far data dall'insediamento del Consiglio regionale della IX legislatura.
3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 10 della l.r. 24/2001, con l'entrata in vigore della presente legge, ai consiglieri regionali in carica nella IX legislatura è corrisposto l'ammontare dell'eventuale indennità di fine mandato maturato nelle legislature precedenti calcolato secondo la normativa vigente al termine dell'VIII legislatura, dedotto quanto già erogato a titolo di anticipazione.
4. L'indennità di fine mandato spettante ai consiglieri in carica nell'VIII legislatura e non rieletti nella IX legislatura è determinata secondo la normativa vigente al termine dell'VIII legislatura.
5. Le risorse derivanti dalla minor spesa sostenuta dal Consiglio regionale a seguito dell'applicazione di quanto previsto dal comma 1, sono trasferite alla Regione al fine di sostenere le politiche attive e passive del mondo del lavoro e il sostegno al reddito dei lavoratori disoccupati in cassa integrazione ed in mobilità.

Art. 3.
(Prestazioni straordinarie)

1. Le prestazioni straordinarie rese dal personale impegnato in occasione delle consultazioni elettorali regionali, ivi compresi i dipendenti con incarico di posizione organizzativa, sono retribuite in supero rispetto ai limiti previsti per il lavoro straordinario dai contratti collettivi, ferma restando l'osservanza delle disposizioni contrattuali per lo straordinario elettorale.
2. In analogia a quanto previsto al comma 1, è autorizzato il pagamento di prestazioni straordinarie al personale del Consiglio regionale impegnato nelle attività di supporto alle sedute dell'Assemblea e degli altri organismi consiliari istituzionalmente costituiti.
3. La Giunta regionale è altresì autorizzata a disporre il pagamento delle prestazioni straordinarie, autorizzate anche in deroga a quelle retribuibili a norma dei contratti collettivi di lavoro, effettuate dal personale avente titolo impegnato nelle azioni tecnico-amministrative o di monitoraggio relative alle opere di ricostruzione e messa in sicurezza degli abitati e delle infrastrutture, nella riparazione dei danni subiti da soggetti privati ed imprese a causa di eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, per l'attivazione della sala operativa di protezione civile e per attività ad essa conseguenti.
4. È autorizzato il pagamento delle prestazioni straordinarie e dei compensi forfettari previsti dall'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3683 del 13 giugno 2008 spettanti al personale regionale impegnato nelle attività legate all'emergenza degli eventi calamitosi.

Art. 4.
(Regionalizzazione del Patto di stabilità interno)

1. A decorrere dall'anno 2010 la Regione, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 77 ter, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed all'articolo 7 quater, comma 7, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero - caseario ), convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, disciplina il Patto di stabilità interno per le province e per i comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti del Piemonte, adattando le regole ed i vincoli posti dalla normativa nazionale, fermo restando il rispetto dell'obiettivo complessivamente determinato in attuazione della normativa medesima.
2. In applicazione del comma 1 la Regione provvede a comunicare agli enti locali piemontesi l'obiettivo del Patto di stabilità interno e, contestualmente, comunica al Ministro dell'economia e delle finanze gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.
3. Le modalità applicative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale adottata previa intesa con il Consiglio delle Autonomie locali ovvero, nelle more della costituzione di quest'ultimo, con la Conferenza Regione - Autonomie locali.
4. Le province e i comuni piemontesi assoggettati al Patto di stabilità interno sono autorizzati ad approvare il bilancio di previsione entro trenta giorni dalla comunicazione, da parte della Regione, dell'obiettivo di cui il comma 1. Sono fatte salve le eventuali proroghe disposte ai sensi dell' articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali.

Art. 5.
(Osservatorio nazionale Tessile Abbigliamento Pelle Calzature)

1. La Regione, nell'ambito delle azioni strategiche programmate in materia di ricerca e di salute, promuove la costituzione di un Osservatorio nazionale Tessile - Abbigliamento - Pelle - Calzature per la valutazione dei rischi sanitari e delle funzionalità dei prodotti tessili, dell'abbigliamento, calzature e pelletterie.
2. L'Osservatorio di cui al comma 1, esclusa ogni finalità di lucro, ha lo scopo di promuovere la tutela della salute, dell'ambiente e la ricerca scientifica nel settore dei materiali, prodotti e supporti tessili e calzaturieri in genere, con l'obiettivo di valutare i rischi sanitari, di favorire la sostenibilità, l'innovazione e la competitività responsabili e di realizzare politiche per la promozione della salute attraverso la certificazione di trasparenza delle filiere dei prodotti.
3. La Giunta regionale, con successiva deliberazione, procede alla costituzione dell'Osservatorio tra la Regione Piemonte, il Ministero della salute, gli enti locali e le altre istituzioni pubbliche interessate e ne definisce la forma giuridica, gli aspetti organizzativi e funzionali nonché le modalità di controllo e di adesione.
4. È autorizzata la contribuzione della Regione per il triennio 2010 - 2012 nella misura di 370.000,00 euro annui. Alla spesa si fa fronte per l'esercizio 2010 con gli stanziamenti dell'unità previsionale di base (UPB) DB20091 (Sanità - Allocazione e controllo risorse finanziarie - Titolo I: Spese correnti). Per gli esercizi 2011 e 2012 alla copertura degli oneri si fa fronte con le risorse finanziarie individuate con le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della l.r. 2/2003.

Art. 6.
(Modifiche alla legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4)

1. L' articolo 3 della legge regionale 10 febbraio 2009 n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste), è sostituito dal seguente:
"Art. 3. (Bosco e foresta)
1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra norma in vigore nella Regione per bosco si intendono i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, con estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. Sono inoltre considerate bosco le tartufaie controllate che soddisfano la medesima definizione.
2. Sono assimilati a bosco:
a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;
b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali, incendi.
3. Non sono considerati bosco le tartufaie coltivate di origine artificiale, l'arboricoltura da legno di cui all'articolo 4, i castagneti da frutto in attualità di coltura, gli impianti di frutticoltura, i giardini pubblici e privati e le alberature stradali.
4. La continuità e l'omogeneità della superficie boscata non è interrotta dai confini amministrativi o di proprietà o da superfici incluse di qualunque altra natura, di estensione inferiore ai 2.000 metri quadrati o di larghezza inferiore ai 20 metri misurata al piede delle piante di confine.
5. La colonizzazione spontanea di specie arboree o arbustive su terreni precedentemente non boscati dà origine a bosco quando il processo è in atto da almeno dieci anni.".
2. Il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 4/2009 è sostituito dal seguente:
"2. Le vie di esbosco sono tracciati temporanei connessi ai singoli interventi selvicolturali e utilizzati per il trasferimento dei prodotti forestali dal luogo di raccolta alla viabilità silvo-pastorale o alla viabilità ordinaria. La loro realizzazione non costituisce modificazione né trasformazione d'uso del suolo.".
3. Il comma 3 dell'articolo 31 della l.r. 4/2009 è sostituito dal seguente:
"3. La Giunta regionale disciplina le modalità di accesso e di tenuta dell'albo, i requisiti d'iscrizione, di rinnovo, di sospensione e decadenza, definisce gli effetti dell'iscrizione all'albo e individua i casi in cui è prevista l'iscrizione all'albo per l'esecuzione degli interventi selvicolturali, tenendo conto della loro natura e complessità. La Giunta regionale disciplina altresì le sanzioni accessorie di cui al comma 3 bis dell'articolo 36.".
4. Dopo il comma 3 dell'articolo 36 della l.r. 4/2009 è aggiunto il seguente:
"3 bis. Per le imprese iscritte all'albo delle imprese forestali del Piemonte di cui all'articolo 31, alle sanzioni di cui al comma 1, lettere c), e), g) e k), si applica la sanzione accessoria della sospensione dall'albo per un periodo da 6 a 18 mesi;".
5. Dopo l' articolo 39 della l.r. 4/2009 è aggiunto il seguente:
"Art. 39 bis. (Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1996 n. 70)
1. I comitati regionali di cui agli articoli 24 e 55 della legge regionale 4 settembre 1996 n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) sono integrati con un componente della Direzione regionale competente in materia forestale.".

Art. 7.
(Modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2009, n. 3)

1. All'articolo 17 della legge regionale 27 gennaio 2009, n. 3 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2008 in materia di tutela dell'ambiente), il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Al fine di garantire la continuità dell'esercizio delle funzioni, il personale dipendente dell'ARPA di cui al comma 1, lettera b è trasferito nel ruolo della Giunta regionale alla data di inizio dell'esercizio delle funzioni da parte della Regione. È fatta salva la possibilità dell'esercizio di opzione per la permanenza nel ruolo dell'ARPA da esprimere entro il termine che verrà indicato con provvedimento organizzativo.".
2. In attuazione di quanto previsto al comma 1 è approvato l'allegato B relativo alla dotazione organica del ruolo della Giunta regionale.

Art. 8.
(Conferma delle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35)

1. A decorrere dal 2010 sono definitivamente confermate le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35 (Legge finanziaria per l'anno 2009).

Art. 9.
(Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23)

1. Il comma 3 dell'articolo 24 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale) è sostituito dal seguente:
"3. Gli incarichi di direttore regionale, di vice direttore e di responsabile di settore o di struttura temporanea e di progetto, possono essere conferiti per specifiche esigenze di interesse pubblico, fornendone esplicita motivazione, a persone esterne all'amministrazione regionale di particolare e comprovata qualificazione professionale non rinvenibile nel ruolo dell'amministrazione stessa, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dirigenziale, non computando gli eventuali incarichi esterni di cui al comma 1."

Art. 10.
(Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19.)

1. L'articolo 56 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e delle biodiversità) è sostituito dal seguente:
"Art. 56. (Norme transitorie per l'insediamento degli enti di gestione delle aree protette)
1. Il presidente e il consiglio degli enti di gestione di cui al capo IV del titolo II si insediano il 1° aprile 2011.
2. La prima seduta della comunità delle aree protette è convocata nel periodo compreso tra il 1° e il 31 gennaio 2011 dal presidente della provincia avente il maggior numero di comuni posti all'interno delle aree protette gestite dall'ente.
3. Entro il 28 febbraio 2011 la comunità delle aree protette trasmette al Presidente della Giunta regionale la proposta di nomina del presidente dell'ente e le designazioni dei componenti del consiglio dell'ente di sua competenza.
4. Entro il termine di cui al comma 3 gli enti locali territorialmente interessati dall'ente di gestione dei Sacri Monti presentano al Presidente della Giunta regionale una proposta unitaria, espressa a maggioranza, di nomina del presidente dell'ente e le designazioni dei componenti del consiglio dell'ente di loro competenza.
5. Entro il termine di cui ai commi 3 e 4 le province interessate e la Partecipanza dei Boschi di Trino trasmettono al Presidente della Giunta regionale le designazioni dei componenti del consiglio degli enti di loro competenza.
6. Il Presidente della Giunta regionale, ricevute le proposte di nomina di cui al presente articolo, provvede alle nomine, secondo quando disposto dagli articoli 14 e 15, in tempo utile all'insediamento del consiglio e del presidente dell'ente per la data di cui al comma 1.
7. Il presidente dell'ente convoca, con preavviso minimo di tre giorni, la seduta di insediamento del consiglio dell'ente per la data di cui al comma 1.
8. Dal 1° gennaio 2011 e fino all'insediamento degli organi di nuovi enti rimangono in carica, per le aree protette di rispettiva competenza, gli organi degli enti soppressi, esclusivamente per le funzioni di ordinaria amministrazione, per i provvedimenti di urgenza e per gli adempimenti di chiusura dei documenti contabili degli enti soppressi.
9. Se alla data di cui al comma 1 non si sono insediati gli organi dell'ente, la Giunta regionale nomina un commissario a cui è affidata l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'ente fino all'insediamento degli organi.".
2. L'articolo 65 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:
"Art. 65. (Entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo II e al titolo VI, capo III)
1. Le disposizioni di cui al titolo II e al titolo VI, capo III entrano in vigore il 1° aprile 2011.".

1 >

Art. 11
(Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2006, n. 29.)

(...) < 1

Art. 12.
(Modifiche alla legge regionale 23 maggio 2008, n. 12)

1. L'articolo 23 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 (Legge finanziaria per l'anno 2008) è sostituito dal seguente:
"Art. 23. (Programmi di sperimentazione gestionale)
1. I programmi di sperimentazione gestionale autorizzati dalla Regione ai sensi dell'articolo 9 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) per i quali è scaduto il termine del primo triennio di sperimentazione, possono essere prorogati dalla Giunta regionale per un periodo non superiore a cinque anni, previa ridefinizione dei programmi in conformità alle previsioni del piano socio sanitario regionale 2007-2010 e del piano regionale di rientro 2008 - 2010.".

Art. 13.
(Norme in materia di urbanistica)

1. La deliberazione del consiglio comunale, approvata entro il 7 gennaio 2010, che, nell'ambito della ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di cui al d.lgs. 112/2008 convertito con modificazioni dalla l. 133/2008, approva il piano delle relative alienazioni e valorizzazioni, costituisce variante allo strumento urbanistico vigente nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla deliberazione comunale medesima.

Art. 14.
(Interpretazione autentica del combinato disposto degli articoli 54, comma 1 e 58, comma 1, della legge regionale 17 febbraio 2010 n. 3)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 54, comma 1 e 58, comma 1, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale), si interpretano nel seguente modo. Fino al novantesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dei regolamenti attuativi previsti dalle disposizioni contenute nel capo II della l.r. 3/2010, continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni della legge regionale 28 marzo 1995, n. 46 (Nuove norme per le assegnazioni e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche e integrazioni: articolo 2; articoli dal 4 al 7; articoli 10 e 11; articolo 13; articoli dal 14 al 26; articoli dal 28 al 32.
2. Sono da ritenersi immediatamente applicabili le disposizioni contenute nel capo II della l.r. 3/2010, di cui agli articoli 4, 6, 7, 9, 11, 18, comma 2, lettera a), 23, 24, 27. È immediatamente applicabile, altresì, l'articolo 26 della l.r. 3/2010, tenendo conto che i requisiti per l'accesso a cui fare riferimento, fino al novantesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'apposito regolamento, rimangono quelli di cui all'articolo 2 della l.r. 46/1995 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 15.
(Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1982, n. 32)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 11 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale) è inserito il seguente comma 5 bis:
"5 bis. In deroga ai comma 1, 2 e 5, il comune può autorizzare temporaneamente lo svolgimento di manifestazioni e gare motoristiche fuoristrada di mezzi assicurati, per un massimo di due volte all'anno e di durata non superiore a tre giorni ciascuna, su tracciati diversi da quelli di cui al comma 3, disponendo l'obbligatorio ed immediato ripristino dello stato dei luoghi da parte degli organizzatori dell'evento. Le manifestazioni e le gare motoristiche fuoristrada di cui al presente comma possono essere autorizzate al di fuori degli alvei, fatta eccezione per gli attraversamenti a guado esistenti, delle zone umide, dei tracciati fuoristrada mantenuti o sistemati con contributi pubblici, delle aree della Rete ecologica regionale di cui all'articolo 2 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e delle biodiversità) e della rete escursionistica di cui alla legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte)."
2. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 38 della l.r. 32/1982 è così sostituita:
"d) per le attività e le manifestazioni motoristiche fuoristrada organizzate, anche parzialmente, al di fuori dei percorsi individuati ai sensi del comma 3 dell'articolo 11 o per le competizioni organizzate sui percorsi individuati ai sensi del comma 3 dell'articolo 11 in difetto delle procedure previste dalla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione) o per le manifestazioni e le gare motoristiche fuoristrada prive dell'autorizzazione in deroga ai sensi del comma 5 bis dell'articolo 11 o realizzate in difformità della stessa, si applica la sanzione di 10.420,00 euro a carico degli organizzatori, incrementata di 1000,00 euro per le manifestazioni fino a 50 partecipanti, di 1500,00 euro per le manifestazioni da 51 a 100 partecipanti, di 2000,00 euro per le manifestazioni da 101 a 200 partecipanti, di 3000,00 euro per le manifestazioni con più di 200 partecipanti. La stessa sanzione si applica agli organizzatori in caso di mancato rispetto delle prescrizioni impartite ai fini dello svolgimento delle manifestazioni e gare motoristiche fuoristrada e in caso di mancata esecuzione del ripristino ambientale dello stato dei luoghi.".

Allegato A

Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa (Articolo 1 comma 1)
OMISSIS

Allegato B

Incremento della dotazione organica del ruolo della Giunta regionale(Articolo 7)
OMISSIS




1 Articolo abrogato dall'art. 35 della l.r. 16/2011.