Legge regionale 21 dicembre 2007, n. 25. (Testo coordinato)

1 >Fondo di solidarietà a favore dei familiari delle vittime di incidenti sul lavoro. < 1

(B.U. 27 dicembre 2007, n. 52)

Modificata da l.r. 28/2008

Art. 1, 2, 3, 4

Art. 1.
(Finalità)

1. La Regione partecipa a iniziative di solidarietà nei confronti dei familiari delle vittime di incidenti sul luogo di lavoro, al fine di contribuire ad alleviare le conseguenze e i disagi economici derivanti alle rispettive famiglie.

Art. 2.
(2=>Fondo regionale di solidarietà a favore dei familiari delle vittime di incidenti sul lavoro <=2)

1. La Regione istituisce il fondo regionale di solidarietà per le vittime degli incidenti sul lavoro, finalizzato a erogare contributi a favore dei familiari delle persone che sono decedute a seguito di incidenti avvenuti per ragioni di lavoro.
2. La Giunta regionale stabilisce con regolamento, adottato previo parere della competente Commissione consiliare, destinatari, criteri, modalità e termini per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1. 3+>Tali contributi non sono cumulabili con altri contributi a carico del bilancio regionale erogati in relazione al medesimo incidente. <+3
3. L'applicazione del fondo riguarda gli eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Art. 3.
(Norma finanziaria)

1. Al fondo regionale di solidarietà per le vittime degli incidenti sul lavoro, il cui stanziamento a partire dall'esercizio 2008 è pari a un milione di euro per ciascun anno, in termini di competenza, ed è iscritto nell'ambito della unità previsionale di base (UPB) DA15001 (Formazione professionale lavoro Segreteria direzione 15 Titolo I spese correnti) del bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2007-2009, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

Art. 4.
(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.




1 Titolo modificato dall'art. 25 della l.r. 28/2008.

=2 Titolo modificato dall'art. 25 della l.r. 28/2008.

+3 Aggiunto dall'art. 25 della l.r. 28/2008.