Legge regionale 6 novembre 2007, n. 21. (Testo coordinato)

Norme in materia di uso di sostanze psicotrope su bambini ed adolescenti.

(B.U. 8 novembre 2007, n. 45)

Modificata da l.r. 30/2009

Art. 1, 2, 2 bis, 3, 4, 5, 6, 7

Art. 1.
(Finalità)

1. La Regione Piemonte, ai sensi degli articoli 4, 9 e 11 dello Statuto, persegue la finalità di:
a) indirizzare e guidare lo sviluppo sociale della Regione verso obbiettivi di progresso civile e democratico;
b) promuovere e tutelare il diritto alla salute delle persone e della comunità e organizzare gli strumenti più efficaci per tutelare la salute;
c) tutelare, in particolare, l'infanzia, i minori, gli anziani e i diversamente abili e adoperarsi per una loro esistenza libera e dignitosa.

Art. 2.
(Partecipazione e adesione a principi)

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, si attiene ai deliberati delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa e alle disposizioni della Repubblica italiana in materia di diritti umani, nonché alla Convenzione ONU sui diritti del bambino recepita dal Parlamento italiano con la legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 dicembre 1989).

1 >

Art. 2 bis.
(Informativa)

1. Nella Regione il trattamento con sostanze psicotrope, e nello specifico farmaci psicostimolanti, antipsicotici, psicoanalettici, antidepressivi e ipnotici su bambini e adolescenti fino a diciotto anni può essere praticato previa informazione scritta consapevole, attuale e manifesta.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale predispone un modulo per l'informativa attraverso il quale il medico di medicina generale, il pediatra di libera scelta, lo psichiatra o il neuropsichiatria infantile interessato, fornisce, in forma scritta e in modo dettagliato, oltre ai vantaggi presunti, esaurienti informazioni in ordine agli effetti collaterali del farmaco consigliato, ai possibili trattamenti alternativi ed alle modalità di somministrazione.
3. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, individua strumenti e modalità per favorire l'accesso a terapie sia alternative sia integrative alla somministrazione delle sostanze psicotrope di cui al comma 1. < 1


Art. 3
(Consenso informato)
2 >< 2

Art. 4.
(Divieto di somministrazione di test e questionari)

1. È vietato, all'interno delle scuole dell'obbligo di ogni ordine e grado della Regione, somministrare test o questionari relativi allo stato psichico ed emozionale degli alunni se non finalizzati ad uso interno ed esclusivamente didattico.
2. Gli interventi di cui al comma 1, volti alla valutazione dello stato psichico del minore, possono avvenire esclusivamente all'interno di strutture sanitarie pubbliche sotto lo stretto controllo di operatori sanitari qualificati e previo obbligatorio consenso informato dell'avente potestà sul minore ai sensi della normativa vigente.

Art. 5.
(Monitoraggio, sorveglianza e valutazione)

1. Tutti i trattamenti di natura psicofarmacologica su minori sono corredati da dati analitici che permettono di avviare rigorosi studi clinici. I pazienti vengono sottoposti a verifiche e controlli sanitari generali e specialistici periodici al fine di valutare l'adeguatezza e correttezza terapeutica. A tal fine l'Assessorato regionale competente in materia di tutela della salute mette in atto procedure di valutazione e revisione periodica dei trattamenti psicofarmacologici su minori su scala regionale attraverso una Commissione i cui membri, nominati dalla Giunta regionale, includono rappresentanti delle associazioni di settore professionalmente qualificati.

Art. 6.
(Clausola valutativa)

1. Trascorsi due anni dall'entrata in vigore della legge e con successiva periodicità biennale, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che documenta l'utilizzo delle sostanze psicotrope di cui all'articolo 3 su bambini ed adolescenti, con particolare attenzione ai seguenti profili:
a) procedure di valutazione e revisione periodica dei trattamenti psicofarmacologici su minori attivate a livello regionale;
b) numero dei casi di trattamento psicofarmacologico riscontrati, suddivisi per tipologia di sostanza somministrata;
c) casistica dell'evoluzione delle singole patologie sottoposte a trattamento psicofarmacologico e degli eventuali effetti collaterali riscontrati;
d) numero, tipologia ed esito di test e questionari somministrati nelle strutture sanitarie di cui all'articolo 4, comma 2;
e) analisi della divulgazione di terapie alternative alla somministrazione delle sostanze psicotrope di cui all'articolo 3;
f) ricognizione degli eventuali inadempimenti alle prescrizioni legislative da parte delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 1.

Art. 7.
(Urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.




1 Articolo aggiunto dall'art. 39 della l.r. 30/2009.

2 la Corte Costituzionale con sentenza n. 438/2008 dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3.