Legge regionale 26 luglio 2006, n. 25. (Testo coordinato)

Costituzione e disciplina della Commissione di garanzia. Modifiche alle leggi regionali n. 4 del 1973, n. 55 del 1990 e n. 22 del 2004 in materia di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali e di referendum

(B.U. 3 agosto 2006, n. 31)

Modificata da l.r. 08/2013

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Capo I. COMMISSIONE DI GARANZIA

Art. 1.
(Commissione di garanzia)

1. In attuazione degli articoli 91 e 92 dello Statuto, la presente legge costituisce e disciplina la Commissione di garanzia (di seguito Commissione) quale organo consultivo indipendente ed imparziale di verifica nell'ambito delle attribuzioni definite dall'articolo 2.

Art. 2.
(Attribuzioni)

1. Su richiesta del Presidente della Giunta regionale o del Presidente del Consiglio regionale o di un terzo dei Consiglieri regionali oppure del Consiglio delle autonomie locali nelle materie di sua competenza, la Commissione esprime parere ai sensi dell'articolo 92 dello Statuto:
a) sull'interpretazione dello Statuto nei conflitti di attribuzione tra gli organi della Regione e tra la Regione e gli enti locali;
b) sul carattere invasivo e lesivo delle attribuzioni regionali da parte di leggi o atti aventi forza di legge dello Stato;
c) sulla coerenza statutaria delle proposte e dei disegni di legge, dei progetti di regolamento del Consiglio regionale, di cui all'articolo 27 dello Statuto;
d) sulla coerenza statutaria dei progetti di regolamento della Giunta regionale, di cui agli articoli 27 e 56 dello Statuto.
2. Le Commissioni consiliari possono richiedere pareri alla Commissione, avanzando motivata richiesta al Presidente del Consiglio regionale che la inoltra alla stessa.

Art. 3.
(Composizione e durata)

1. La Commissione è composta da sette membri eletti dal Consiglio regionale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti sulla base di candidature presentate ai sensi della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati ) e successive modificazioni:
a) un magistrato a riposo delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile;
b) due professori universitari di ruolo in materie giuridiche;
c) due avvocati con almeno quindici anni di esercizio;
d) due ex Consiglieri regionali.
2. La Commissione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, elegge al proprio interno il Presidente. Il Presidente resta in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta, nel rispetto dei termini di cui al comma 3.
3. I componenti della Commissione sono nominati per sei anni e non sono rieleggibili. Se un componente della Commissione cessa dall'incarico prima della scadenza del mandato, il suo successore resta in carica sei anni.

Art. 4.
(Incompatibilità e prerogative)

1. L'ufficio di componente della Commissione è incompatibile con l'espletamento di qualunque attività professionale, imprenditoriale, commerciale o di pubblica funzione che possa costituire conflitto di interessi con la Regione.
2. I componenti della Commissione, nello svolgimento delle loro funzioni, hanno libero accesso agli uffici e agli atti della Regione, purché tale accesso sia connesso allo svolgimento del loro incarico.
3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale definisce le ulteriori modalità di funzionamento e organizzazione della Commissione.


Art. 5
(Trattamento economico)
1=>1. Ai componenti della Commissione è corrisposto, per ogni giornata di presenza ai lavori, un gettone di presenza pari a 220 euro e un rimborso spese calcolato moltiplicando la distanza, andata e ritorno, tra la residenza e la sede della riunione con il costo chilometrico medio d'esercizio riferito ad un'autovettura a benzina di segmento di tipo D definito annualmente dall'Ufficio di Presidenza sulla base delle tabelle dei costi analitici di esercizio aggiornati periodicamente dall'A.C.I. <=1

Art. 6.
(Termini per l'espressione del parere)

1. La Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte degli organi competenti. Il termine è prorogabile di ulteriori trenta giorni una sola volta e sulla base di motivazioni espresse.
2. Decorsi i termini di cui al comma 1, gli organi regionali possono comunque procedere.
3. Il decorso dei termini è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ogni anno.

Art. 7.
(Efficacia del parere)

1. La Commissione trasmette al Consiglio regionale tutti i pareri espressi.
2. Il Presidente e la Giunta regionale riesaminano i provvedimenti oggetto di rilievo.
3. Gli organi regionali competenti possono deliberare in senso contrario ai pareri espressi dalla Commissione, con provvedimento motivato.

Art. 8.
(Attribuzioni in materia di referendum e di procedimenti di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali)

1. La Commissione esprime il giudizio sulla ricevibilità e sull'ammissibilità delle proposte di referendum ai sensi dell'articolo 81 dello Statuto, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 ( Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo) e successive modificazioni.
2. La Commissione è altresì organo consultivo della Regione sulle questioni tecnico-giuridiche che concernono l'interpretazione e l'applicazione al caso concreto delle norme statutarie e delle leggi regionali in materia di istituti di partecipazione di cui al Titolo IV dello Statuto, nonchè delle altre leggi nazionali e regionali di cui si renda necessaria l'interpretazione o l'applicazione nel corso dei predetti procedimenti.
3. Gli organi regionali che intervengono nei procedimenti previsti dalla l.r. 4/1973 e successive modificazioni, sono tenuti a sentire il parere della Commissione.

Capo II. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 16 GENNAIO 1973, N. 4, 20 DICEMBRE 1990, N. 55 E 13 OTTOBRE 2004, N. 22

Art. 9.
(Modifica dell'articolo 12 bis della l.r. 4/1973)

1. Al comma 6 dell'articolo 12 bis della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo), le parole: ''Commissione consultiva regionale per i procedimenti di iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali e di referendum'' sono sostituite dalle seguenti:
"Commissione di garanzia di cui agli articoli 91 e 92 dello Statuto.".

Art. 10.
(Modifica dell'articolo 18 della l. r. 4/1973)

1. L'articolo 18 della l.r. 4/1973 è sostituito dal seguente:
" Art. 18.
1. Salvo il disposto dell'articolo 17, le richieste di referendum devono essere depositate in ciascun anno dal 1°gennaio al 30 settembre.
2. Scaduto detto termine ed entro il 31 ottobre, la Commissione di garanzia esamina tutte le richieste presentate e decide sulla ricevibilità ed ammissibilità delle stesse.
3. Se la Commissione riscontra irregolarità nella procedura di formazione o di presentazione della richiesta e della documentazione prescritta, con propria decisione stabilisce un termine la cui scadenza non può essere superiore ai trenta giorni dal ricevimento della comunicazione per la sanatoria, e ne dà immediato avviso al Presidente della Giunta regionale nonché comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.
4. Di tale decisione il Presidente della Giunta è tenuto, con propria ordinanza, a dare tempestiva comunicazione ai promotori o ai delegati della richiesta di referendum, perché procedano a sanare le irregolarità riscontrate.
5. Entro il 31 dicembre, l'Ufficio di Presidenza provvede, con decisione assunta a maggioranza dei suoi componenti, sentiti i promotori ed i delegati delle richieste di referendum, alla concentrazione di quelle tra esse che rivelino uniformità o analogia di materia, mantenendo invece distinte le altre che non presentano tali caratteri.".

Art. 11.
(Modifica dell'articolo 19 della l.r. 4/1973)

1. Il comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 4/1973 è sostituito dal seguente:
"1. Tutte le decisioni sulla ricevibilità e sull' ammissibilità delle richieste di referendum nonché quelle relative alla concentrazione delle richieste stesse, di cui all'articolo 18, sono comunicate, entro il 15 gennaio, dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Giunta.".

Art. 12.
(Modifica dell'articolo 32 della l.r. 4/1973)

1. Al comma 3 dell'articolo 32 della l.r. 4/1973 le parole: ''Commissione consultiva regionale per i procedimenti di iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali e di referendum'' sono sostituite dalle seguenti:
"Commissione di garanzia.".

Art. 13.
(Modifica dell'articolo 7 della l.r. 22/2004)

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 13 ottobre 2004, n. 22 (Disciplina del referendum popolare ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione), le parole: ''Commissione consultiva regionale per i procedimenti di iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali e di referendum, di cui all'articolo 4 della legge regionale 20 dicembre 1990, n. 55 (Modificazione della l.r. 4/1973 in materia di iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali e di referendum)'', sono sostituite dalle seguenti:
"Commissione di garanzia di cui agli articoli 91 e 92 dello Statuto. ".

Art. 14.
(Modifica dell'articolo 9 della l.r. 22/2004)

1. Al comma 1 dell'articolo 9, della l.r. 22/2004, le parole: ''sentita, ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 55/1990, la Commissione consultiva regionale per i procedimenti di iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali e di referendum'' sono sostituite dalle seguenti:
"sentita la Commissione di garanzia.".

Art. 15.
(Modifiche della l.r. 55/1990)

1. Il Titolo II della l.r. 55/1990, fatto salvo il disposto dell'articolo 5, comma 2, è abrogato.
2. All'articolo 5, comma 2, della l.r. 55/1990, dopo le parole: "Commissione " sono aggiunte le parole:
"di garanzia di cui agli articoli 91 e 92 dello Statuto.".

Art. 16.
(Disposizioni transitorie e finali)

1. La Commissione consultiva regionale per i procedimenti di iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali e di referendum di cui alla l.r. 55/1990 esercita le proprie funzioni sino all'insediamento della Commissione di garanzia. Da tale data la Commissione consultiva è soppressa.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 del presente Titolo II si applicano a decorrere dalla data di insediamento della Commissione di garanzia.

Capo III. DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 17.
(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge, la spesa per il biennio 2006-2007 ammonta a euro 95.000,00.
2. Per le spese di istituzione e di funzionamento della Commissione di garanzia, stimate in euro 30.000,00 per l'esercizio 2006, in termini di competenza e di cassa, da ricomprendersi nell'unità previsionale di base (UPB) 09001 (Bilanci e finanze Spese del Consiglio regionale - Titolo I - spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno 2006, si fa fronte con le dotazioni finanziarie dell'UPB 09011 (Bilanci e finanze Bilanci - Titolo I - spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006.
3. Per l'anno finanziario 2007, agli oneri pari a euro 65.000,00, in termini di competenza, stanziati nell'UPB 09001 del bilancio pluriennale 2006-2008 si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).




=1 Sostituito dall'art. 27 della l.r. 8/2013.