Legge regionale 1 febbraio 2006, n. 5. (Testo coordinato)

Conservazione e valorizzazione sociale delle linee e degli immobili ferroviari dismessi o inutilizzati.

(B.U. 9 febbraio 2006, n. 6)

Modificata da l.r. 26/2015

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Art. 1.
(Acquisizione di linee ferroviarie dismesse)

1. La Regione Piemonte acquisisce linee ferroviarie dismesse col fine primario di mantenerne intatto il tracciato e di adibirle ad usi che consentano il mantenimento dell'armamento, quali l'esercizio saltuario di treni storici, o turistici, o il transito di cicli ferroviari 1+>verificandone preventivamente le caratteristiche per stabilire l'eventuale rimessa in esercizio a favore del trasporto pubblico locale <+1.
2. La Regione svolge direttamente le attivitą di cui al comma 1, o le affida in concessione ad enti locali, ad associazioni, o al Museo Ferroviario Piemontese, istituito con legge regionale 26 luglio 1978, n. 45 (Istituzione del Museo Ferroviario Piemontese).
3. Verificata l'impossibilitą o l'antieconomicitą di procedere ai sensi del comma 1, la Regione utilizza le linee ferroviarie dismesse per la realizzazione di piste ciclabili, o per altre attivitą di pubblico interesse.

Art. 2.
(Acquisizione di fabbricati ferroviari)

1. La Regione, per consentire e valorizzare attivitą di pubblico interesse, acquisisce fabbricati ferroviari dismessi, o inutilizzati e li affida gratuitamente ai Comuni, sul cui territorio insistono tali beni.

Art. 3.
(Acquisizione di linee e fabbricati da parte di Enti locali e del Museo Ferroviario Piemontese)

1. La Regione concede contributi agli Enti locali e al Museo Ferroviario Piemontese finalizzati all'acquisizione diretta di linee ferroviarie dismesse, di fabbricati ferroviari dismessi o inutilizzati.
2. La concessione dei contributi di cui al comma 1 avviene nel rispetto delle modalitą definite nell'articolo 4.

Art. 4.
(Piani di recupero e gestione)

1. La Giunta regionale valuta i piani di recupero delle linee e degli immobili ferroviari inutilizzati presentati dai Comuni sul cui territorio insistono tali beni, dalle associazioni interessate ivi presenti e dal Museo Ferroviario Piemontese.
2. La valutazione di cui al comma 1 avviene sulla base di apposito regolamento che individua i criteri cui attenersi.

Art. 5.
(Programma annuale)

1. La Giunta regionale, valutati i piani di recupero e gestione di cui all'articolo 4, con propria deliberazione, previa acquisizione del parere della Commissione consiliare competente e nel rispetto delle finalitą della presente legge, presenta un programma annuale di acquisizioni di linee ferroviarie dismesse e di fabbricati ferroviari dismessi o inutilizzati.

Art. 6.
(Norma finanziaria)

1. Per gli interventi di cui agli articoli 1, 2 e 3, valutati in 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2006 - 2008, si fa fronte con le risorse finanziarie dell'Unitą previsionale di base (UPB) 26022 (Trasporti - Viabilitą ed Impianti Fissi - Titolo II - Spese di investimento) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008.
2. Per gli anni successivi si fa fronte con le risorse finanziarie individuate con le modalitą previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).




+1 Aggiunto dall'art. 41 della l.r. 26/2015.