Legge regionale 24 dicembre 2004, n. 39. (Testo coordinato)

Costituzione dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino.

(B.U. 30 dicembre 2004, n. 52)



Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Art. 1.
(Finalitā)

1. La Regione Piemonte, considerato l'alto valore sociale dell'attivitā sanitaria svolta dall'Ente ospedaliero "Ordine Mauriziano di Torino", disciplina, ai sensi dell'articolo 1, del decreto-legge 19 novembre 2004 n. 277 (Interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino), il suo inserimento nell'ordinamento giuridico sanitario regionale.

Art. 2.
(Costituzione Azienda sanitaria ospedaliera "Ordine Mauriziano di Torino")

1. Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni e dell'articolo 5 della legge regionale 28 settembre 1994, n. 39 (Individuazione delle aziende sanitarie regionali), con decreto del Presidente della Giunta regionale, l'Ente ospedaliero "Ente Ordine Mauriziano di Torino", di cui all'articolo 1 del decreto-legge 277/2004 č costituito in Azienda sanitaria ospedaliera (ASO) con personalitā giuridica pubblica e con autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, denominata "Ordine Mauriziano di Torino".
2. Fino all'adozione, a norma dell'articolo 3 del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni, dell'atto di organizzazione aziendale, continuano ad essere svolte le funzioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di ricovero ospedaliero, giā esercitate in forza delle convenzioni esistenti alla data della legge. L'atto di organizzazione aziendale connota l'ordinamento dell'ente nel pieno rispetto delle peculiaritā storico-sociali dello stesso.
3. Dalla data della sua costituzione l'ASO assume a proprio carico ogni onere di gestione. La gestione e i conseguenti e derivanti oneri economici di tutte le controversie relative a rapporti attivi e passivi, di carattere contrattuale, finanziario e patrimoniale relativi ai periodi antecedenti alla costituzione dell'ASO di cui al comma 1, ivi comprese le liti attive e passive, rimangono a carico della Fondazione Ordine Mauriziano di cui all'articolo 2 del decreto-legge 277/2004.
4. Il rapporto di lavoro del personale dipendente in servizio presso i presidi di cui al comma 1 prosegue, senza soluzioni di continuitā, con l'Azienda sanitaria ospedaliera "Ordine Mauriziano di Torino". La Fondazione Ordine Mauriziano provvede, con oneri a proprio carico, alla chiusura di tutte le competenze dovute sino alla data di costituzione dell'ASO di cui al comma 1.

Art. 3.
(Nomina commissario)

1. Dalla data di costituzione dell'Azienda sanitaria ospedaliera di cui all'articolo 2, comma 1, la Giunta regionale nomina un Commissario che rimane in carica fino alla conclusione delle attivitā necessarie all'avvio a regime della nuova Azienda sanitaria ospedaliera e comunque fino alla nomina del Direttore generale, che avviene entro e non oltre dodici mesi dalla data di nomina del Commissario, salvo proroga motivata.
2. Al Commissario č affidata la gestione dell'Azienda con tutti i poteri previsti per il Direttore generale, fatte salve le eventuali limitazioni previste nel provvedimento di nomina o in successivi provvedimenti della Giunta regionale.
3. Il Commissario č affiancato da due vice Commissari di cui uno per la componente sanitaria e l'altro per la componente amministrativa, da lui stesso nominati con le modalitā ed i criteri previsti per la nomina dei Direttori sanitari e amministrativi di Azienda sanitaria regionale. I vice Commissari cessano dalle loro funzioni al raggiungimento delle finalitā di cui al comma 1 e comunque alla data di nomina del Direttore generale.
4. Al Commissario ed ai due vice Commissari si applica la disciplina di cui all'articolo 3 bis, commi 10, 11 e 12 del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed č riconosciuto il trattamento economico rispettivamente previsto per i Direttori generali e per i Direttori sanitari e amministrativi di Azienda sanitaria regionale.


Art. 4
(Presidi ospedalieri di Lanzo e Valenza)
1 >< 1
2. Le Aziende sanitarie locali, in coerenza con le indicazioni di programmazione regionale, provvedono all'integrazione delle funzioni svolte dai presidi all'interno della propria organizzazione attraverso le necessarie variazioni ai propri atti di organizzazione assunti a norma dell'articolo 3 del d. lgs. 502/1992 e successive modificazioni.
3. Il rapporto di lavoro del personale dipendente in servizio presso i presidi di cui al comma 1 prosegue, senza soluzioni di continuitā, con le Aziende sanitarie locali territorialmente competenti. La Fondazione Ordine Mauriziano provvede, con oneri a proprio carico, alla chiusura di tutte le competenze fino alla data di definitivo trasferimento del personale. Sono fatti salvi gli atti di trasferimento di personale giā efficaci alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Dalla data dei provvedimenti di acquisizione dei beni di cui al comma 1, le Aziende sanitarie locali territorialmente competenti assumono a proprio carico ogni onere di gestione. La gestione e i conseguenti e derivanti oneri economici di tutte le controversie relative a rapporti attivi e passivi, di carattere contrattuale, finanziario e patrimoniale relativi ai periodi antecedenti, ivi comprese le liti attive e passive, rimangono a carico della Fondazione Ordine Mauriziano di cui all'articolo 2 del decreto-legge 277/2004.

Art. 5.
(Assegnazioni in conto capitale)

1. Le assegnazioni di fondi in conto capitale utilizzate per interventi programmati o in corso di esecuzione conservano la loro destinazione originaria e con deliberazione di Giunta regionale sono attribuite alle Aziende sanitarie regionali che acquisiscono i presidi ospedalieri cui gli interventi si riferiscono. Tali Aziende sanitarie provvedono al completamento degli interventi e apportano gli aggiornamenti e le modificazioni ritenute necessarie.

Art. 6.
(Obblighi di informazione)

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che ne espliciti il livello di attuazione ed evidenzi gli interventi organizzativi assunti e le prestazioni sanitarie erogate dai presidi ospedalieri oggetto della presente legge.

Art. 7.
(Applicazione dell'articolo 5 comma 3 del d.lgs. 502/1992)

1. Ai beni disciplinati dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni.

Art. 8.
(Modificazioni a leggi regionali)

1. L'allegato B della legge regionale 22 settembre 1994, n. 39 č sostituito dal seguente:
"Allegato B. Aziende ospedaliere
a) Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino.
Presidi ospedalieri afferenti:
1)Umberto I di Torino;
2) Istituto per la ricerca a la cura del cancro (IRCC) di Candiolo;
b) Azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino.
Presidi ospedalieri afferenti:
1) San Giovanni Battista - Molinette di Torino;
2) San Giovanni antica sede di Torino;
3) Dermatologico San Lazzaro di Torino;
4) San Vito di Torino;
c) Azienda ospedaliera C.T.O./C.R.F. Maria Adelaide di Torino.
Presidi ospedalieri afferenti:
1) Centro traumatologico ortopedico di Torino;
2) Istituto ortopedico Maria Adelaide di Torino;
3) Centro Rieducazione funzionale di Torino;
d) Azienda ospedaliera O.I.R.M./S. Anna di Torino.
Presidi ospedalieri afferenti:
1) Infantile Regina Margherita di Torino;
2) S. Anna di Torino;
e) Azienda ospedaliera San Luigi di Orbassano.
Presidi ospedalieri afferenti:
1) San Luigi di Orbassano;
f) Azienda ospedaliera Maggiore della Caritā di Novara - Maggiore della Caritā.
Presidi ospedalieri afferenti:
1) Maggiore della Caritā di Novara;
g) Azienda ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo.
Presidi ospedalieri afferenti:
1) S. Croce;
2) Carle di Cuneo;
h) Azienda ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria.
Presidi ospedalieri afferenti:
1) SS. Antonio e Biagio di Alessandria;
2) Infantile C. Arrigo di Alessandria".

Art. 9.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge č pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed entra in vigore in via subordinata alla conversione in legge del decreto-legge 277/2004 ed in coerenza con le previsioni di tale legge.




1 la Corte Costituzionale con sentenza n. 173/2006 dichiara l'illegittimitā costituzionale del comma 1 dell'articolo 4.