Legge regionale 31 maggio 2004, n. 15. (Testo coordinato)

Disciplina dello stemma, del gonfalone, della bandiera, del sigillo, della fascia della Regione Piemonte. Abrogazione delle leggi regionali 16 gennaio 1984, n. 4 , 24 novembre 1995, n. 83 , 17 giugno 1997, n. 36.

(B.U. 4 giugno 2004, 3° suppl. al n. 22)

Modificata da l.r. 11/2007

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
All. A, B, C, D, E

Art. 1.
(Oggetto)

1. La presente legge disciplina le caratteristiche dello stemma, del gonfalone, della bandiera, del sigillo, della fascia della Regione Piemonte e le modalita' per il loro utilizzo. Detta altresi' norme integrative alla legge 5 febbraio 1998, n. 22 (Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea) ed al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 121 (Regolamento recante disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici).

Art. 2.
(Caratteristiche e uso dello stemma)

1. Lo stemma della Regione Piemonte (allegato A) e' cosi' costituito: "di rosso alla croce d'argento spezzata da lambello azzurro di tre pezzi", gia' stemma del Piemonte dal 1424.
2. Lo stemma della Regione e' rappresentato sul frontespizio del Bollettino Ufficiale, su ogni atto ufficiale, su ogni targa indicante gli uffici centrali e periferici della Regione, sulla carta destinata alla corrispondenza degli Organi ed uffici regionali; puo' essere utilizzato su atti o documenti di comunicazione istituzionale della Regione, nonche' su documenti promozionali di iniziative assunte in collaborazione con soggetti pubblici o privati esterni.
3. Per l'utilizzo di cui al comma 2, lo stemma viene di norma accompagnato dalla scritta "Regione Piemonte" o "Consiglio regionale del Piemonte", secondo grafica e modalita' stabilite da apposito manuale d'uso definito in accordo tra le competenti strutture della Giunta e del Consiglio regionale.
4. Salvo quanto previsto dal comma 2, l'uso dello stemma e' escluso per ogni soggetto non inserito nella struttura organizzativa dell'Ente.

Art. 3.
(Caratteristiche e uso del gonfalone)

1. Il gonfalone della Regione Piemonte (allegato B) e' cosi' costituito: "interzato in fascia: nel primo di rosso, nel secondo di blu, nel terzo d'arancio, colori della Repubblica di Alba, proclamata il 25 aprile 1796, sul tutto lo stemma del Piemonte che e' di rosso alla croce d'argento, spezzata da lambello d'azzurro di tre pezzi".
2. All'innesto del puntale sull'asta del gonfalone e' annodato un nastro con i colori della bandiera nazionale, frangiato d'oro.
3. Il gonfalone e' assegnato alla Giunta ed al Consiglio regionale e viene custodito presso le rispettive sedi. L'utilizzo compete ai rispettivi Presidenti, previa intesa, in occasione di manifestazioni ufficiali nel territorio della regione. La partecipazione del gonfalone a manifestazioni ufficiali fuori del territorio regionale e' decisa dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Presidente del Consiglio regionale.

Art. 4.
(Caratteristiche ed uso del sigillo)

1. Il sigillo della Regione (allegato C) e' di forma circolare, riporta al centro lo stemma ed incorona la dicitura "Regione Piemonte".
2. Deve essere apposto in calce agli atti ufficiali degli organi regionali.
3. Sono responsabili della conservazione e dell'uso dei sigilli i dirigenti degli uffici regionali cui gli stessi sono assegnati.
4. Copie del sigillo possono essere riprodotte su materiali di pregio ed utilizzate quali oggetti di rappresentanza istituzionale.

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Art. 5
(Sigillo della Regione)

1. Il Consiglio regionale può conferire il sigillo della Regione, nella misura massima di due all'anno, anche alla memoria, a cittadini nati nella regione Piemonte o che vi abbiano risieduto per almeno dieci anni, meritevoli di particolare riconoscimento, con propria mozione motivata presentata da almeno un terzo e approvata da almeno otto decimi dei suoi componenti.
2. Il sigillo, con le stesse modalità di cui al comma 1, è attribuito, inoltre, per esaltare i loro particolari rapporti di collaborazione con la Regione, a persone fisiche, istituzioni, enti ed organismi italiani ed esteri meritevoli di particolare riconoscimento. < 1

Art. 6.
(Caratteristiche della bandiera)

1. La bandiera del Piemonte (allegato D) e' costituita da croce bianca in campo rosso a lambello blu con contorno blu e frangia oro. La dimensione e' di centimetri centocinquanta per cento. La larghezza della croce e' di centimetri venti. La larghezza del contorno e' di centimetri dieci. La frangia e' di centimetri sette.
2. La bandiera e' accompagnata da un nastro di colore arancione annodato al culmine dell'asta.
3. I colori richiamano nella simbologia quelli del gonfalone e dello stemma.

Art. 7.
(Esposizione della bandiera)

1. Fatti salvi i disposti di cui all'articolo 12 del d.p.r. 121/2000, l'esposizione della bandiera nella Regione ha luogo nei casi previsti dai commi 2 e 3 e, previa intesa tra i Presidenti della Giunta e del Consiglio regionale, in occasione di avvenimenti che rivestano particolare importanza e solennita' regionale o locale.
2. La bandiera deve essere esposta all'esterno delle sedi della Giunta e del Consiglio regionale.
3. La bandiera viene altresi' esposta:
a) all'esterno delle sedi dei consigli provinciali, di comunita' montana, comunali e circoscrizionali;
b) all'esterno degli edifici scolastici;
c) all'esterno degli edifici sedi di seggi elettorali in occasione di votazioni per il rinnovo del Consiglio regionale;
d) ogni volta che vengono esposte le bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea.
4. Nell'ambito del territorio regionale la bandiera viene esposta, insieme a quella nazionale ed europea, in occasione delle festivita' nazionali, della festa del Piemonte e nei giorni indicati da disposizioni o autorizzazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri.
5. La bandiera e' esposta, insieme a quelle nazionale ed europea, nelle sale di riunione della Giunta, del Consiglio regionale, dei Consigli comunali, provinciali e di Comunita' montane, nonche' all'interno dell'Ufficio del Presidente della Giunta regionale, del Presidente del Consiglio regionale, dei Presidenti delle Province e delle Comunita' montane, dei Sindaci.

Art. 8.
(Modalita' di esposizione)

1. L'esposizione della bandiera all'esterno degli edifici pubblici ha luogo dalle ore 8.00 al tramonto.
2. In casi e per luoghi particolari, si puo' disporre che la bandiera rimanga esposta anche dopo il tramonto. In tale ipotesi, la bandiera deve essere adeguatamente illuminata.
3. La bandiera non deve essere esposta in cattivo stato d'uso.
4. Sono fatte salve le disposizioni normative statali sull'uso della bandiera della Repubblica o di Paesi stranieri, delle bandiere militari, della marina mercantile e di altri Corpi od organismi dello Stato.
5. La bandiera esposta all'esterno degli edifici pubblici in segno di lutto deve essere tenuta a mezz'asta. Possono adottarsi, all'estremita' superiore dell'inferitura, due strisce di velo nero. Dette strisce sono obbligatorie per la bandiera che viene portata nelle pubbliche cerimonie funebri.
6. La bandiera regionale non puo' essere utilizzata per alcun tipo di drappo o addobbo. Per drappeggiare palchi e balconate o comunque per decorare in occasione di riunioni istituzionali, possono utilizzarsi nastri o gonfaloni riproducenti i colori rosso, blu e arancio del gonfalone regionale.
7. Ai sensi dell'articolo 10 del d.p.r. 121/2000, la Giunta regionale ed il Consiglio regionale individuano gli uffici responsabili per la verifica della esposizione corretta della bandiera all'esterno ed all'interno degli edifici di rispettiva competenza.

Art. 9.
(Caratteristiche e uso della fascia)

1. La fascia riporta i colori della bandiera con lo stemma della Repubblica su un lembo e il simbolo dell'Unione europea sul lembo opposto (allegato E).
2. La fascia e' assegnata al Presidente della Giunta regionale e al Presidente del Consiglio regionale; l'utilizzo compete ad essi, previa intesa, in occasione di manifestazioni ufficiali e puo' essere delegato ad un assessore o ad un consigliere.

Art. 10.
(Diploma di benemerenza)

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta motivata, e' rilasciato un diploma di benemerenza a cittadini meritevoli di particolare riconoscimento. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione consiliare competente, determina con atto deliberativo le procedure di proposta e rilascio nonche' le caratteristiche tecniche del diploma.

Art. 11.
(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) legge regionale 16 gennaio 1984, n. 4 (Adozione del gonfalone e dello stemma della Regione Piemonte);
b) legge regionale 24 novembre 1995, n. 83 (Adozione della bandiera della Regione Piemonte);
c) legge regionale 17 giugno 1997, n. 36 (Disposizioni per l'uso e l'esposizione della bandiera della Regione Piemonte).

Allegato A

Stemma (Art. 2)
OMISSIS

Allegato B

Gonfalone (Art. 3)
OMISSIS

Allegato C

Sigillo del Piemonte (Art. 4)
OMISSIS

Allegato D

Bandiera del Piemonte (Art. 6)
OMISSIS

Allegato E

Fascia (Art. 9)
OMISSIS




1 Articolo sostituito dall'art. 1 della l.r. 11/2007.