Legge regionale 3 settembre 2001, n. 24. (Testo coordinato)

Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali.

(B.U. 12 settembre 2001, n. 37)

Modificata da l.r. 21/2003, l.r. 12/2004, l.r. 12/2006, l.r. 14/2010, l.r. 27/2010, l.r. 25/2011, l.r. 16/2012, l.r. 01/2016

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Capo I. Disposizioni generali

1 >

Art. 1
(Trattamento indennitario dei Consiglieri regionali)

(...) < 1

2 >

Art. 2
(Trattenute sulla indennità di carica)

(...) < 2

Capo II. Assegno vitalizio

3 >

Art. 3
(Assegno vitalizio)

(...) < 3

4 >

Art. 4
(Contributi volontari)

(...) < 4

5 >

Art. 5
(Restituzione contributi versati, ricongiunzione, sospensione dell'assegno vitalizio)

(...) < 5

6 >

Art. 6
(Misura dell'assegno vitalizio)

(...) < 6

7 >

Art. 7
(Decorrenza dell'assegno vitalizio)

(...) < 7

8 >

Art. 8
(Facoltà di attribuzione di una quota dell'assegno vitalizio)

(...) < 8

9 >

Art. 9
(Consiglieri inabili al lavoro)

(...) < 9

Capo III. Indennità di fine mandato

Art. 10.
(Beneficiari dell'indennità)

1. L'indennità di fine mandato è erogata a quei Consiglieri che cessino dall'incarico per dimissioni o che non siano rieletti nella successiva legislatura ovvero, che non si ripresentino candidati. Nel caso di annullamento dell'elezione di un Consigliere, questi ha diritto alla restituzione, senza interessi, dei contributi versati in applicazione dell'articolo 2.

10 >

Art. 11
(Ammontare dell'indennità di fine mandato)
1. L'ammontare dell'indennità di fine mandato spettante ai membri del Consiglio regionale e della Giunta regionale è fissato nella misura dell'ultima mensilità dell'indennità di carica lorda percepita dal consigliere cessato dal mandato, moltiplicata per ogni anno di effettivo esercizio del mandato, per un periodo complessivo non superiore a dieci anni, anche non consecutivi.
2. Per gli effetti di cui al comma 1, la frazione di anno di effettivo esercizio in carica non inferiore a sei mesi e un giorno viene computata come anno intero, mentre quella minore non è considerata.
3. Fermo restando il limite dei dieci anni di cui al comma 1, il consigliere che ha già beneficiato della liquidazione dell'indennità di fine mandato ha diritto, nel caso di riassunzione del mandato e al termine dello stesso, alla corresponsione di una indennità per gli anni del nuovo mandato. < 10

Art. 12.
(Assegno in caso di decesso)

1. In caso di decesso del Consigliere regionale, agli eredi viene corrisposto un assegno una tantum il cui ammontare è pari all'indennità di fine mandato previsto dall'articolo 11 oltre ad una mensilità aggiuntiva dell'indennità consiliare.

Art. 13.
(Anticipazione dell'indennità di fine mandato)

1. Il Consigliere regionale, che abbia esercitato il mandato per un periodo di almeno trenta mesi e che per tale periodo abbia versato i contributi obbligatori, di cui all'articolo 2, comma 1, ha facoltà di richiedere 11=>la corresponsione di 12=>un'anticipazione <=12 sull'indennità di fine mandato.<=11
2. La misura 13=>dell'anticipazione <=13 non può superare il 75% di quanto il Consigliere avrebbe diritto di ottenere in caso di cessazione del mandato consiliare alla data della richiesta dell'anticipazione medesima.
3. 14=>L'anticipazione <=14 può essere ottenuta una sola volta per legislatura regionale.
15=>4. Al termine definitivo del mandato consiliare, dall'ammontare dell'indennità di fine mandato calcolata ai sensi dell'articolo 11 della l.r. 24/2001, come modificato dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 8 agosto 2003, n. 21 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003), viene dedotto quanto già erogato a titolo 16=>di anticipazione. <=16 <=15

Capo IV. Norme transitorie e finali

Art. 14.
(Disposizioni transitorie)

1. Gli assegni sia degli ex Consiglieri che degli altri aventi diritto già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono rideterminati, tenendo conto del disposto dell'articolo 6, con riferimento all'indennità corrisposta ai Consiglieri regionali in carica a far tempo dal 1° gennaio 2002.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 4, della l.r. 27/1995 come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 26 ed ai commi 1 bis e 1 ter dell'articolo 3 della l.r. 27/1995 introdotti dall'articolo 2 della l.r. 21/2000 si applicano solo ai Consiglieri in carica o già cessati dal mandato alla data di entrata in vigore della presente legge. Il coefficiente di determinazione previsto dal comma 1 ter dell'articolo 3 della l.r. 27/1995 è così modificato:
- anni 55 coefficiente 0.7000;
- anni 56 coefficiente 0.7600;
- anni 57 coefficiente 0.8200;
- anni 58 coefficiente 0.8800;
- anni 59 coefficiente 0.9400.
3. In fase di prima applicazione della presente legge la facoltà di cui all'articolo 4, comma 1, ultimo periodo è estesa ai Consiglieri cessati dal mandato che debbono esercitarla entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge a pena di decadenza. L'ammontare del versamento è determinato con riferimento alla indennità di carica vigente alla data di presentazione della domanda.
4. In fase di prima applicazione della presente legge è altresì consentito ai Consiglieri, che non abbiano esercitato la relativa facoltà, di richiedere di avvalersi del disposto dell'articolo 8. La facoltà deve essere esercitata entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge a pena di decadenza. L'ammontare del versamento, relativo all'intera durata del mandato già maturato, è determinato con riferimento alla indennità di carica vigente alla data di presentazione della domanda e viene effettuato con le modalità di cui all'articolo 4, comma 3.
5. I Consiglieri che hanno esercitato la facoltà prevista dall'articolo 10, comma 4, della l.r. 27/1995 come sostituito dall'articolo 2 della l.r. 26/2000 possono, in fase di prima applicazione della presente legge, restituire quanto percepito a titolo di rinuncia all'assegno vitalizio, integrato degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra la percezione della somma e la sua restituzione, e ricostituire la posizione pregressa. La relativa facoltà deve essere esercitata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge a pena di decadenza, con le modalità di cui all'articolo 4, comma 3.

Art. 15.
(Abrogazione)

1. Sono abrogate, salvo per quanto espressamente richiamato dalla presente legge, le leggi regionali:
- 23 gennaio 1984, n. 9 per la parte ancora vigente a seguito della 1egge 1 marzo 1995, n. 27;
- 1 marzo 1995, n. 27.

Art. 16.
(Norme finanziarie)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 2002 e 2003 la spesa ulteriore di lire 450 milioni pari a EURO 232.405,60 per ciascun anno.
2. Agli oneri relativi si fa fronte con gli stanziamenti del capitolo n. 10.000 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2001-2003.




1 Articolo abrogato dall'art. 12 della l.r. 16/2012.

2 Articolo abrogato dall'art. 12 della l.r. 16/2012.

3 Articolo abrogato dall'art. 4 della l.r. 25/2011.

4 Articolo abrogato dall'art. 4 della l.r. 25/2011.

5 Articolo abrogato dall'art. 4 della l.r. 25/2011.

6 Articolo abrogato dall'art. 4 della l.r. 25/2011.

7 Articolo abrogato dall'art. 4 della l.r. 25/2011.

8 Articolo abrogato dall'art. 4 della l.r. 25/2011.

9 Articolo abrogato dall'art. 4 della l.r. 25/2011.

10 Articolo sostituito dall'art. 5 della l.r. 1/2016.

=11 Sostituito dall'art. 10 della l.r. 12/2004.

=12 Sostituito dall'art. 11 della l.r. 16/2012.

=13 Sostituito dall'art. 11 della l.r. 16/2012.

=14 Sostituito dall'art. 11 della l.r. 16/2012.

=15 Sostituito dall'art. 10 della l.r. 12/2004.

=16 Sostituito dall'art. 11 della l.r. 16/2012.