Legge regionale 7 dicembre 2000, n. 58. (Testo coordinato)

Modificazioni alla legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 (Diritto allo Studio Universitario).

(B.U. 13 dicembre 2000, n. 50)

Modificata da l.r. 05/2014

Art. 1, 2, 3, 4

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Art. 1

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Art. 2.

1. Le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 19 della l.r. 16/1992, come sostituito dall'articolo 1, si applicano solo per il Consiglio di Amministrazione eletto ai sensi della presente legge.

Art. 3.

1. Il comma 5 dell'articolo 26 della l.r. 16/1992 è sostituito dal seguente:
"5. Il compenso da corrispondere al Direttore, in applicazione del comma 4, e' ragguagliato al costo relativo alla retribuzione di un dipendente regionale inquadrato nella qualifica dirigenziale unica con funzione di dirigente di Settore.

Art. 4.

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.




1 Articolo abrogato dall'art. 3 della l.r. 5/2014.