Legge regionale 24 gennaio 2000, n. 2. (Testo coordinato)

Promozione del sistema aeroportuale del Piemonte.

(B.U. 26 gennaio 2000, 2° suppl. al n. 4)

Modificata da l.r. 30/2003

Art. 1, 2, 3, 4, 5

Art. 1.

1. La Regione promuove la costituzione del sistema aeroportuale regionale al fine di sviluppare ed integrare le strutture aeroportuali regionali esistenti, in relazione con i sistemi di altre regioni confinanti, italiane, dell'Unione Europea e della Svizzera 1+>,anche in previsione dei Giochi Olimpici Invernali 'Torino 2006'. <+1
2. Finalità ulteriore di questa legge è anche il riconoscimento del sistema aeroportuale regionale in sede nazionale e di Unione Europea.

2 >

Art. 2

1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, la Regione eroga fondi per il miglioramento e lo sviluppo delle infrastrutture a favore delle societa' aeroportuali di Torino Caselle , di Cuneo Levaldigi e di Biella Cerrione.
2. I fondi previsti al comma 1 possono essere erogati sulla base di un piano triennale di sviluppo dei singoli aeroporti, approvato dalla Giunta regionale, o attraverso accordi di programma da stipulare con le societa' di gestione e gli enti interessati. < 2

3 >

Art. 3

1. La Regione favorisce la possibilita' di integrazione e complementarieta' commerciali fra le societa' di gestione aeroportuali, basate principalmente su intese di collaborazione e pianificazione congiunta di attivita'. < 3

4 >

Art. 4

1. Le intese di collaborazione previste dall'articolo 3 si svilupperanno attraverso accordi organizzativi finalizzati al raggiungimento di sinergie commerciali ed economie di scala, in una chiave di raccordo ed integrazione operativa. < 4

Art. 5.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per il triennio 2000-2002, la spesa complessiva di lire 21 miliardi ripartita in quote annuali di lire 7 miliardi.
2. Nello stato di previsione della spesa per l'anno 2000 sono istituiti appositi capitoli con le seguenti denominazioni e le dotazioni a fianco indicate: "Contributi alle società aeroportuali di Torino Caselle, di Cuneo Levaldigi e di Biella Cerrione per il riequilibrio della gestione" e con la dotazione di lire 1 miliardo; "Contributi alle società aeroportuali di Torino Caselle, di Cuneo Levaldigi e di Biella Cerrione per il miglioramento e lo sviluppo delle infrastrutture" e con la dotazione di lire 6 miliardi.
3. Alla copertura degli oneri, per l'anno finanziario 2000, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del capitolo n. 27170.
4. La dotazione per gli anni 2001 e 2002 viene definita in sede di predisposizione dei relativi bilanci e, nella stessa sede, si provvede alla copertura degli oneri finanziari.




+1 Aggiunto dall'art. 1 della l.r. 30/2003.

2 Articolo sostituito dall'art. 2 della l.r. 30/2003.

3 Articolo sostituito dall'art. 3 della l.r. 30/2003.

4 Articolo sostituito dall'art. 4 della l.r. 30/2003.