Legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30. (Testo coordinato) Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni. (B.U. 10 dicembre 1999, suppl. al n. 49) 1 Articolo abrogato dall'art. 44 della l.r. 23/2016. -2 Abrogato dall'art. 44 della l.r. 23/2016. -3 Abrogato dall'art. 44 della l.r. 23/2016. -4 Abrogato dall'art. 44 della l.r. 23/2016. -5 Abrogato dall'art. 44 della l.r. 23/2016. -6 Abrogato dall'art. 44 della l.r. 23/2016. -7 Abrogato dall'art. 44 della l.r. 23/2016. -8 Abrogato dall'art. 44 della l.r. 23/2016. -9 Abrogato dall'art. 44 della l.r. 23/2016. -10 Abrogato dall'art. 44 della l.r. 23/2016. 11 Articolo abrogato dall'art. 44 della l.r. 23/2016.
Art. 1, 2, 3, 4, 5
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2. L'istanza per l'apertura delle cave di prestito, con l'indicazione dei percorsi utilizzati dai mezzi di cantiere, deve essere presentata nei modi e nelle forme previste dall'articolo 5 della l.r. 69/1978, con gli allegati tecnico-amministrativi ivi previsti e con la documentazione attestante i requisiti di cui al comma 1.
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