Legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30. (Testo coordinato)

Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni.

(B.U. 10 dicembre 1999, suppl. al n. 49)

Modificata da l.r. 03/2015, l.r. 23/2016

Art. 1, 2, 3, 4, 5

1 >

Art. 1
(Finalita' ed ambito di applicazione)

(...) < 1


Art. 2
(Autorizzazione alla coltivazione)
2-><-2
2. L'istanza per l'apertura delle cave di prestito, con l'indicazione dei percorsi utilizzati dai mezzi di cantiere, deve essere presentata nei modi e nelle forme previste dall'articolo 5 della l.r. 69/1978, con gli allegati tecnico-amministrativi ivi previsti e con la documentazione attestante i requisiti di cui al comma 1.
3-><-3
4-><-4
5-><-5
6-><-6
7-><-7
8-><-8
9-><-9
10-><-10

11 >

Art. 3
(Estinzione dell'autorizzazione e revoca)

(...) < 11

12 >

Art. 4
(Vigilanza e sanzioni)

(...) < 12

13 >

Art. 5
(Urgenza)

(...) < 13




1 Articolo abrogato dall'art. 44 della l.r. 23/2016.

-2 Abrogato dall'art. 44 della l.r. 23/2016.

-3 Abrogato dall'art. 44 della l.r. 23/2016.

-4 Abrogato dall'art. 44 della l.r. 23/2016.

-5 Abrogato dall'art. 44 della l.r. 23/2016.

-6 Abrogato dall'art. 44 della l.r. 23/2016.

-7 Abrogato dall'art. 44 della l.r. 23/2016.

-8 Abrogato dall'art. 44 della l.r. 23/2016.

-9 Abrogato dall'art. 44 della l.r. 23/2016.

-10 Abrogato dall'art. 44 della l.r. 23/2016.

11 Articolo abrogato dall'art. 44 della l.r. 23/2016.

12 Articolo abrogato dall'art. 44 della l.r. 23/2016.

13 Articolo abrogato dall'art. 44 della l.r. 23/2016.