Legge regionale 2 luglio 1999, n. 16. (Testo coordinato)

Testo unico delle leggi sulla montagna.

(B.U. 7 luglio 1999, 2 ° suppl. al n. 27)

Modificata da l.r. 23/2000, l.r. 19/2003, l.r. 07/2007, l.r. 19/2008, l.r. 22/2009, l.r. 11/2012, l.r. 14/2012, l.r. 18/2012, l.r. 17/2013

Art. 1, 1 bis, 1 ter, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 bis, 9 ter, 9 quater, 10, 11, 11 bis, 12, 13, 14, 15, 15 bis, 15 ter, 15 quater, 15 quinquies, 15 sexies, 15 septies, 15 octies, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 bis, 26, 27, 27 bis, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39 bis, 40, 41, 42, 42 bis, 42 ter, 43, 44, 45, 46, 47, 47 bis, 48, 48 bis, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57 bis, 57 ter, 57 quater, 57 quinquies, 58, 59, 60
All. A

Capo I. FINALITÀ. DISPOSIZIONI GENERALI

1 >

Art. 1
(Finalità)

(...) < 1

2 >

Art. 1 bis.
(Natura giuridica delle comunità montane)

(...) < 2

3 >

Art. 1 ter.
(Ambito di applicazione)

(...) < 3

4 >

Art. 2
(Territori montani)

(...) < 4

5 >

Art. 3
(Delimitazione delle zone omogenee)

(...) < 5

6 >

Art. 4
(Classificazione per fasce)

(...) < 6

7 >

Art. 5
(Costituzione della comunità montana)

(...) < 7

8 >

Art. 6
(Variazioni territoriali delle zone omogenee)

(...) < 8

9 >

Art. 7
(Variazioni nella costituzione della Comunità montana)

(...) < 9

10 >

Art. 8
(Costituzione di nuove Comunità montane)

(...) < 10

11 >

Art. 9
(Finalità delle comunità montane)

(...) < 11

12 >

Art. 9 bis.
(Funzioni delle comunità montane)

(...) < 12

13 >

Art. 9 ter.
(Funzioni proprie delle comunità montane)

(...) < 13

14 >

Art. 9 quater.
(Gestione in forma associata di funzioni e servizi comunali)

(...) < 14

15 >

Art. 10
(Attribuzioni)

(...) < 15

16 >

Art. 11
(Statuto)

(...) < 16

17 >

Art. 11 bis.
(Assemblea dei sindaci)

(...) < 17

18 >

Art. 12
(Adozione dello statuto)

(...) < 18

19 >

Art. 13
(Regolamenti)

(...) < 19

Capo II. ORGANI DELLA COMUNITÀ MONTANA

20 >

Art. 14
(Organi della comunità montana)

(...) < 20

21 >

Art. 15
(Composizione dell'organo rappresentativo)

(...) < 21

22 >

Art. 15 bis.
(Sistema elettorale)

(...) < 22

23 >

Art. 15 ter.
(Organo rappresentativo)

(...) < 23

24 >

Art. 15 quater.
(Composizione e nomina dell'organo esecutivo)

(...) < 24

25 >

Art. 15 quinquies.
(Organo esecutivo)

(...) < 25

26 >

Art. 15 sexies.
(Surrogazione)

(...) < 26

27 >

Art. 15 septies.
(Decadenza)

(...) < 27

28 >

Art. 15 octies.
(Indennità)

(...) < 28

29 >

Art. 16
(Competenze del Consiglio)

(...) < 29

30 >

Art. 17
(Durata in carica e rinnovo dell'organo rappresentativo)

(...) < 30

31 >

Art. 18
(Incompatibilità, convalida, cessazione e sostituzione dei Consiglieri)

(...) < 31

32 >

Art. 19
(Organo esecutivo)

(...) < 32

33 >

Art. 20
(Elezione della Giunta)

(...) < 33

34 >

Art. 21
(Mozione di sfiducia, revoca e sostituzione)

(...) < 34

35 >

Art. 22
(Attribuzioni della Giunta)

(...) < 35

36 >

Art. 23
(Il Presidente della Comunità montana)

(...) < 36

37-><-37

38 >

Art. 24
(Personale della Comunità montana)

(...) < 38

39 >

Art. 25
(Ufficio di Statistica)

(...) < 39

40 >

Art. 25 bis.
(Norma di rinvio)

(...) < 40

Capo IV. PIANO PLURIENNALE DI SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO. PROGRAMMI ANNUALI OPERATIVI. PROGETTI INTEGRATI DI INTERVENTO SPECIALE PER LA MONTAGNA

41 >

Art. 26
(Formazione, adozione ed approvazione del piano pluriennale di sviluppo socioeconomico)

(...) < 41

42 >

Art. 27
(Contenuti del piano pluriennale di sviluppo socioeconomico)

(...) < 42

43 >

Art. 27 bis.
(Raccordo con gli altri strumenti di programmazione)

(...) < 43

44 >

Art. 28
(Programmi annuali operativi)

(...) < 44

45 >

Art. 29
(Progetti integrati)

(...) < 45

Capo V. RAPPORTI ISTITUZIONALI.

46 >

Art. 30
(Convenzioni)

(...) < 46

47 >

Art. 31
(Gestione da parte della Comunità montana di funzioni proprie dei Comuni, o ad essi delegate, da esercitarsi in forma associata)

(...) < 47

48 >

Art. 32
(Comunità montana. Unione di Comuni)

(...) < 48

49 >

Art. 33
(Servizi. Forme associative di cooperazione)

(...) < 49

50 >

Art. 34
(Revisore dei conti)

(...) < 50

51 >

Art. 35
(Controllo sugli organi e sugli atti della Comunità montana)

(...) < 51

52 >

Art. 36
(Conferenza dei Presidenti delle Comunità montane)

(...) < 52

Capo VI. PROVVEDIMENTI PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E PER LO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DELLE ZONE MONTANE

Art. 37.
(Sistemazione idrogeologica ed idraulicoforestale)

1. Le Comunità montane, nell'esercizio delle funzioni di consorzi di bonifica montana ad esse trasferite dalla legge regionale 4 settembre 1975, n. 50 (Trasferimento alle Comunità montane delle funzioni in materia di bonifica montana), individuano gli interventi di sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale all'interno del bacino idrografico di competenza. Esse formano a tal fine un programma pluriennale; in tale programma sono compresi anche i territori montani limitrofi non ricadenti nella Comunità montana che costituiscono naturale completamento del bacino idrografico.
2. Le Comunità montane predispongono il programma di interventi di cui al comma 1 promuovendo conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e successive modifiche ed integrazioni, con la Regione e l'Autorità di bacino di cui all'articolo 11 della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo).
3. Alle Comunità montane è demandato il compito di gestire la realizzazione degli interventi di sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale previsti dal programma pluriennale di cui al comma 1.
4. La sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale di cui al presente articolo contempla interventi di rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e può essere realizzata secondo le modalità previste all'articolo 17 della l. 97/1994.
5. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di applicazione delle disposizioni del presente articolo.

Art. 38.
(Gestione del patrimonio forestale)

1. Le Comunità montane, nell'esercizio delle funzioni di consorzi di bonifica montana, promuovono la conservazione e la valorizzazione del patrimonio forestale pubblico e privato agendo attraverso:
a) apposite convenzioni con i proprietari pubblici e privati;
b) accordi di programma con enti pubblici;
c) eventuale costituzione di consorzi forestali, anche in forma coattiva, qualora lo richiedano i proprietari di almeno i tre quarti della superficie interessata, finalizzati al rimboschimento o alla tutela ed alla migliore gestione dei boschi;
d) attuazione di quanto disposto dall'articolo 9, comma 3, della l. 97/1994.
2. Le Comunità montane svolgono specifici compiti di tutela paesaggistica e di salvaguardia del territorio anche per favorirne l'utilizzazione per fini produttivi, turistici, ricreativi. A tal fine svolgono le seguenti attività:
a) manutenzione delle zone a destinazione agro-silvo-pastorale;
b) mantenimento in efficienza delle infrastrutture e dei manufatti finalizzati alla sistemazione idraulico forestale.
3. Le Comunità montane, su delega dei Comuni, gestiscono le proprietà silvo-pastorali dei Comuni stessi.
4. Le Comunità montane possono affidare la realizzazione delle attività di cui al comma 3 ai soggetti di cui all'articolo 17 della l. 97/1994, nei limiti e con le modalità di cui al medesimo articolo.
5. La Regione promuove lo sviluppo dell'economia del legno attraverso la formazione dello specifico piano di settore con l'obiettivo di migliorare lo sfruttamento delle risorse forestali in un'ottica di filiera, anche tramite il conferimento della delega alle Comunità montane.

Art. 39.
(Piccole opere di manutenzione ambientale)

1. Le Comunità montane, anche in applicazione dell'articolo 7 della l. 97/1994, possono concedere contributi fino ad un massimo del settantacinque per cento dell'importo ritenuto ammissibile per piccole opere di manutenzione ambientale concernenti le proprietà agro-silvo-pastorali.
2. Possono beneficiare del contributo imprenditori agricoli singoli od associati, anche non a titolo principale.
3. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e gli ambiti applicativi del presente articolo.

53 >

Art. 39 bis.
(Agevolazioni tributarie per determinati usi di beni demaniali regionali in zone ricadenti nel territorio delle comunità montane)

(...) < 53

Art. 40.
(Difesa dalle valanghe)

1. Le Comunità montane costituiscono, ai sensi dell'articolo 33, Commissioni locali valanghe per l'esercizio dell'attività di controllo dei fenomeni nivologici ed al fine di segnalare il pericolo di valanghe su centri o nuclei abitati, opere pubbliche ed impianti o infrastrutture di interesse pubblico.
2. Le Commissioni di cui al comma 1 devono svolgere l'attività di controllo sulla base della metodologia indicata dal competente Settore regionale.
3. La Regione Piemonte, con apposito regolamento, fornisce le modalità di costituzione e gestione delle Commissioni.

Art. 41.
(Incentivi per l'insediamento nelle zone montane)

1. Allo scopo di favorire il riequilibrio insediativo ed il recupero dei centri abitati di montagna, le Comunità montane possono concedere contributi sulle spese di trasferimento, di acquisto e ristrutturazione di immobili da destinare a prima abitazione a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale, unitamente alla propria attività economica in Comuni montani aventi le caratteristiche di cui al comma 3.
2. Il beneficiario dei contributi di cui al comma 1 deve impegnarsi per un decennio a non modificare residenza e dimora abituale e a non trasferire l'attività economica, pena la revoca del beneficio concesso ed il recupero del contributo ricevuto maggiorato degli interessi legali.
54=>3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei comuni montani con meno di mille abitanti e alle località abitate non capoluogo con meno di cinquecento abitanti appartenenti alle fasce rispettivamente individuate a tal fine con il provvedimento di cui all'articolo 4, comma 2. <=54
4. Le Comunità montane, a valere sul finanziamento loro concesso ai fini dell'attuazione della presente legge, possono erogare contributi al fine di favorire i collegamenti telefonici di case sparse ed agglomerati non inclusi nelle zone perimetrate dai piani regolatori quali aree a prevalente destinazione residenziale.
5. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, determina le modalità di concessione e la misura massima del contributo per ogni tipo di intervento; tale determinazione è soggetta a revisione biennale. Le Comunità montane stabiliscono di conseguenza l'entità del contributo. Tale entità può essere diversificata per sub aree in relazione alle loro caratteristiche.

Art. 42.
(Interventi per la ricomposizione fondiaria e per i giovani agricoltori)

1. Al fine di favorire l'accesso dei giovani all'attività agricola, di evitare la frammentazione delle aziende agricole nelle zone montane, di favorire operazioni di ricomposizione fondiaria, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della l. 97/1994, la Regione e la Cassa per la formazione della proprietà contadina, istituita con decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121 (Provvedimenti a favore di varie Regioni d'Italia meridionale e delle isole), accordano la preferenza del finanziamento dell'acquisto dei terreni, sino alla concorrenza del trenta per cento delle disponibilità finanziarie per la formazione della proprietà coltivatrice, ai seguenti beneficiari:
a) coltivatori diretti di età compresa tra i diciotto ed i quarant'anni, residenti nelle zone montane;
b) eredi considerati affittuari, ai sensi dell'articolo 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), delle porzioni di fondi rustici comprese nelle quote degli altri coeredi e residenti nelle zone montane, che intendano acquisire alla scadenza del rapporto di affitto le quote medesime secondo le modalità ed i limiti di cui agli articoli 4 e 5 della l. 97/1994;
c) cooperative agricole con sede in territori montani nelle quali la compagine dei soci cooperatori sia composta, per almeno il trenta per cento, da giovani di età compresa tra i diciotto ed i quarant'anni residenti in Comuni montani.
2. Al fine di favorire la ricomposizione fondiaria, le Comunità montane possono concedere, ai soggetti di cui al comma 1, contributi a copertura delle spese relative agli atti di compravendita e di permuta di terreni.

55 >

Art. 42 bis.
(Compendio unico agricolo di montagna)

(...) < 55

56 >

Art. 42 ter.
(Superficie minima indivisibile)

(...) < 56

Art. 43.
(Turismo rurale in ambiente montano)

1. Allo scopo di valorizzare le potenzialità produttive, ricreative e culturali dell'ambiente rurale e naturale, le Comunità montane promuovono lo sviluppo del turismo rurale, mediante progetti per specifiche aree geografiche che assicurino il mantenimento dell'attività agricola nelle zone interessate e concorrano alla tutela dell'ambiente rurale e naturale.
2. Le Comunità montane promuovono progetti ed iniziative di salvaguardia ambientale e tutela della fauna selvatica in collaborazione con gli Enti di gestione delle aree protette.
3. A tal fine la Regione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione del Consiglio regionale, individua le caratteristiche del turismo rurale nella montagna piemontese.
4. Le Comunità montane possono concedere incentivi per l'attuazione dei progetti di cui al comma 1, per la conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio rurale di particolare valore storico paesaggistico e architettonico, nonchè per il restauro dei centri storici e dei nuclei abitativi rurali, valorizzando tipologie edilizie tradizionali.
5. La concessione degli incentivi di cui al comma 4 è subordinata al rispetto del principio comunitario del "de minimis".

Art. 44.
(Artigianato e mestieri tradizionali nelle zone montane)

1. La Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, determina i settori artigianali ed i mestieri tradizionali da considerare come espressioni autentiche della montagna piemontese.
2. Le Comunità montane definiscono, nell'ambito del proprio programma operativo annuale, gli interventi e le azioni da realizzare in armonia con le linee generali espresse dalla Giunta regionale e individuano i soggetti pubblici e privati interessati da tali interventi.
3. L'erogazione di eventuali contributi nell'ambito degli interventi e delle azioni previste dal comma 2 è subordinata al rispetto del principio comunitario del "de minimis".

57 >

Art. 45
(Trasporti)

(...) < 57

58 >

Art. 46
(Valorizzazione della cultura della montagna piemontese)

(...) < 58

Art. 47.
(Informatizzazione)

1. Al fine di ovviare agli svantaggi ed alle difficoltà di comunicazione derivanti alle zone montane dalla distanza dai centri provinciali, le Comunità montane operano quali sportelli del cittadino mediante un adeguato sistema informatico ai sensi dell'articolo 24 della l. 97/1994, in collaborazione con le Province, i Comuni e gli uffici periferici dell'amministrazione pubblica.
2. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, emana direttive per la progettazione del predetto sistema informatico e per determinare i relativi finanziamenti.
3. La Giunta regionale, conformemente a quanto stabilito dal Comitato interministeriale per la programmazione econonomica (CIPE), definisce direttive per il decentramento, nei Comuni montani, di attività e servizi ai sensi dell'articolo 14 della l. 97/1994.

59 >

Art. 47 bis.
(Servizio scolastico)

1. Gli enti locali in territorio montano e le istituzioni scolastiche, nell'ambito delle rispettive competenze, collaborano con l'amministrazione statale, la Regione e le province nel realizzare un equilibrato sviluppo del servizio scolastico nel territorio, mediante convenzioni stipulate a livello territoriale, previa intesa con l'autorità scolastica competente.
2. La Giunta regionale, annualmente e nei limiti delle disponibilità di bilancio, prevede il finanziamento di progetti volti al mantenimento ed allo sviluppo dei servizi scolastici in territorio montano. < 59

60 >

Art. 48
(Servizio scolastico)

(...) < 60

61 >

Art. 48 bis.
(Principi per la determinazione dell'ammontare dei costi e dei finanziamenti per interventi in zone montane)

(...) < 61

62 >

Art. 49
(Individuazione delle località abitate)

(...) < 62

Capo VII. FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA. DISPOSIZIONI FINANZIARIE

63 >

Art. 50
(Fondo regionale per la montagna)

1. Per lo svolgimento delle funzioni delle forme associative montane è istituito un fondo regionale, denominato Fondo regionale per la montagna, alla cui copertura finanziaria si provvede attraverso:
a) una quota di quanto accertato dalla Regione a titolo di IRAP nell'esercizio precedente all'imposta versata 64=>dai soggetti obbligati <=64 presenti nei comuni appartenenti alle preesistenti comunità montane;
b) una quota dei proventi del diritto di escavazione per esercenti di cave e di miniere, rideterminando le percentuali delle tariffe del diritto di escavazione stabilite dall'articolo 6 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006);
c) una quota dei proventi derivanti dai canoni per l'uso delle acque pubbliche;
d) una quota dei proventi derivanti dai canoni di concessione delle acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento;
e) una quota di quanto accertato dalla Regione a titolo di addizionale sul consumo di gas metano nell'esercizio precedente. < 63

65 >

Art. 51
(Utilizzo del Fondo regionale per la montagna)

1. Le risorse costituenti il Fondo regionale per la montagna sono ripartite:
a) in proporzione a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 50;
b) in proporzione diretta alla popolazione residente nella zona montana con riferimento ai dati del penultimo anno precedente;
c) in proporzione diretta alla superficie delle zone montane;
d) secondo criteri premianti la montanità 66+>e marginalità socio-economica <+66 dei singoli comuni.
2. Una quota non superiore al dieci per cento è destinata ad azioni di iniziativa della Giunta regionale, anche a carattere straordinario, mediante spese e contributi ad enti e privati.
3. Il programma delle iniziative di cui al comma 2 è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente. < 65

67 >

Art. 52
(Riparto dei fondi statali della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e successive modifiche e integrazioni)

(...) < 67

68 >

Art. 53
(Contributi nelle spese di funzionamento delle Comunità montane)

(...) < 68

Capo VIII. ATTIVITÀ PERMANENTE DI ANALISI E DI STUDIO DEL TERRITORIO MONTANO PIEMONTESE

69 >

Art. 54
(Finalità)

(...) < 69

70 >

Art. 55
(Attività di analisi e di studio del territorio montano piemontese)

(...) < 70

71 >

Art. 56
(Sistema informativo regionale sulla montagna)

(...) < 71

72 >

Art. 57
(Programma di attività annuale)

(...) < 72

Capo VIII bis. DISCIPLINA CONSEGUENTE AL RIORDINO TERRITORIALE DELLE COMUNITÀ MONTANE

73 >

Art. 57 bis.
(Provvedimenti conseguenti al riordino territoriale delle comunità montane)

(...) < 73

74 >

Art. 57 ter.
(Adeguamenti statutari e degli strumenti di programmazione)

(...) < 74

75 >

Art. 57 quater.
(Composizione provvisoria dell'organo esecutivo)

(...) < 75

76 >

Art. 57 quinquies.
(Provvedimenti conseguenti alla costituzione di nuove comunità montane)

(...) < 76

Capo IX. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

77 >

Art. 58
(Norme abrogative)

(...) < 77

78 >

Art. 59
(Oneri finanziari)

(...) < 78

79 >

Art. 60
(Norma transitoria)

(...) < 79

80 >

Allegato A

(...) < 80




1 Articolo abrogato dall'art. 22 della l.r. 11/2012.

2 Articolo abrogato dall'art. 22 della l.r. 11/2012.

3 Articolo abrogato dall'art. 22 della l.r. 11/2012.

4 Articolo abrogato dall'art. 22 della l.r. 11/2012.

5 Articolo abrogato dall'art. 22 della l.r. 11/2012.

6 Articolo abrogato dall'art. 22 della l.r. 11/2012.

7 Articolo abrogato dall'art. 22 della l.r. 11/2012.

8 Articolo abrogato dall'art. 22 della l.r. 11/2012.

9 Articolo abrogato dall'art. 35 della l.r. 19/2003.

10 Articolo abrogato dall'art. 35 della l.r. 19/2003.

11 Articolo abrogato dall'art. 22 della l.r. 11/2012.

12 Articolo abrogato dall'art. 22 della l.r. 11/2012.

13 Articolo abrogato dall'art. 22 della l.r. 11/2012.

14 Articolo abrogato dall'art. 22 della l.r. 11/2012.

15 Articolo abrogato dall'art. 40 della l.r. 19/2008.

16 Articolo abrogato dall'art. 22 della l.r. 11/2012.

17 Articolo abrogato dall'art. 22 della l.r. 11/2012.

18 Articolo abrogato dall'art. 22 della l.r. 11/2012.

19 Articolo abrogato dall'art. 35 della l.r. 19/2003.

20 Articolo abrogato dall'art. 22 della l.r. 11/2012.

21 Articolo abrogato dall'art. 22 della l.r. 11/2012.

22 Articolo abrogato dall'art. 22 della l.r. 11/2012.

23 Articolo abrogato dall'art. 22 della l.r. 11/2012.

24 Articolo abrogato dall'art. 22 della l.r. 11/2012.

25 Articolo abrogato dall'art. 22 della l.r. 11/2012.

26 Articolo abrogato dall'art. 22 della l.r. 11/2012.

27 Articolo abrogato dall'art. 22 della l.r. 11/2012.

28 Articolo abrogato dall'art. 22 della l.r. 11/2012.

29 Articolo abrogato dall'art. 35 della l.r. 19/2003.

30 Articolo abrogato dall'art. 40 della l.r. 19/2008.

31 Articolo abrogato dall'art. 35 della l.r. 19/2003.

32 Articolo abrogato dall'art. 40 della l.r. 19/2008.

33 Articolo abrogato dall'art. 35 della l.r. 19/2003.

34 Articolo abrogato dall'art. 35 della l.r. 19/2003.

35 Articolo abrogato dall'art. 35 della l.r. 19/2003.

36 Articolo abrogato dall'art. 35 della l.r. 19/2003.

-37 Titolo modificato dall'art. 35 della l.r. 19/2003.

38 Articolo abrogato dall'art. 35 della l.r. 19/2003.

39 Articolo abrogato dall'art. 22 della l.r. 11/2012.

40 Articolo abrogato dall'art. 22 della l.r. 11/2012.

41 Articolo abrogato dall'art. 22 della l.r. 11/2012.

42 Articolo abrogato dall'art. 22 della l.r. 11/2012.

43 Articolo abrogato dall'art. 22 della l.r. 11/2012.

44 Articolo abrogato dall'art. 22 della l.r. 11/2012.

45 Articolo abrogato dall'art. 22 della l.r. 11/2012.

46 Articolo abrogato dall'art. 22 della l.r. 11/2012.

47 Articolo abrogato dall'art. 40 della l.r. 19/2008.

48 Articolo abrogato dall'art. 35 della l.r. 19/2003.

49 Articolo abrogato dall'art. 22 della l.r. 11/2012.

50 Articolo abrogato dall'art. 35 della l.r. 19/2003.

51 Articolo abrogato dall'art. 35 della l.r. 19/2003.

52 Articolo abrogato dall'art. 22 della l.r. 11/2012.

53 Articolo abrogato dall'art. 22 della l.r. 11/2012.

=54 Sostituito dall'art. 29 della l.r. 19/2008.

55 Articolo abrogato dall'art. 22 della l.r. 11/2012.

56 Articolo abrogato dall'art. 22 della l.r. 11/2012.

57 Articolo abrogato dall'art. 22 della l.r. 11/2012.

58 Articolo abrogato dall'art. 22 della l.r. 11/2012.

59 Articolo aggiunto dall'art. 25 della l.r. 17/2013.

60 Articolo abrogato dall'art. 22 della l.r. 11/2012.

61 Articolo abrogato dall'art. 22 della l.r. 11/2012.

62 Articolo abrogato dall'art. 22 della l.r. 11/2012.

63 Articolo sostituito dall'art. 19 della l.r. 11/2012.

=64 Sostituito dall'art. 6 della l.r. 14/2012.

65 Articolo sostituito dall'art. 20 della l.r. 11/2012.

+66 Aggiunto dall'art. 19 della l.r. 18/2012.

67 Articolo abrogato dall'art. 22 della l.r. 11/2012.

68 Articolo abrogato dall'art. 22 della l.r. 11/2012.

69 Articolo abrogato dall'art. 22 della l.r. 11/2012.

70 Articolo abrogato dall'art. 22 della l.r. 11/2012.

71 Articolo abrogato dall'art. 22 della l.r. 11/2012.

72 Articolo abrogato dall'art. 1 della l.r. 7/2007.

73 Articolo abrogato dall'art. 22 della l.r. 11/2012.

74 Articolo abrogato dall'art. 22 della l.r. 11/2012.

75 Articolo abrogato dall'art. 40 della l.r. 19/2008.

76 Articolo abrogato dall'art. 40 della l.r. 19/2008.

77 Articolo abrogato dall'art. 22 della l.r. 11/2012.

78 Articolo abrogato dall'art. 22 della l.r. 11/2012.

79 Articolo abrogato dall'art. 22 della l.r. 11/2012.

80 Articolo abrogato dall'art. 22 della l.r. 11/2012.