Legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40. (Testo coordinato)

Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione.

(B.U. 17 dicembre 1998, suppl. al n. 50)

Modificata da l.r. 54/2000, l.r. 26/2015

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
All. A, B, C, D, E, F

Art. 1.
(Finalità)

1. La Regione Piemonte informa i propri processi decisionali e le diverse politiche di settore ai principi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente e della qualità della vita.
2. La Regione assume l'approccio della valutazione preventiva ed integrata degli effetti diretti ed indiretti sull'uomo, la fauna, la flora, il suolo e il sottosuolo, le acque superficiali e sotterranee, l'aria, il clima, il paesaggio, l'ambiente urbano e rurale, il patrimonio storico, artistico e culturale, e sulle loro reciproche interazioni, nello svolgimento delle attività normative, pianificatorie, programmatorie ed amministrative di propria competenza e ne promuove l'adozione da parte degli enti locali territoriali nell'esercizio delle rispettive funzioni amministrative e di pianificazione.
3. La presente legge, in conformità alle direttive dell'Unione europea, alla normativa statale ed in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 (Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale) 1 >< 1, nonché in conformità con gli indirizzi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) 2 >< 2, disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti, in osservanza ai principi di coordinamento, razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli atti autorizzativi in materia ambientale, perseguendo l'obiettivo dello snellimento e dell'integrazione dei procedimenti amministrativi, nonché le modalità di partecipazione della Regione alle procedure di VIA di competenza statale. Stabilisce altresì criteri per rendere coerente l'attività di pianificazione e programmazione con gli obiettivi di tutela ambientale.
4. La presente legge persegue la trasparenza delle azioni della Pubblica Amministrazione, l'informazione e la partecipazione dei cittadini, nonché lo scambio di informazioni tra soggetto proponente e autorità competente.

Art. 2.
(Ambito di applicazione)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, le disposizioni di cui alla presente legge disciplinano:
a) le procedure relative alla verifica di compatibilità ambientale dei progetti di cui agli allegati A1, A2, B1, B2 e B3;
b) l'espressione del parere regionale previsto nell'ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale di competenza statale ai sensi della normativa vigente in materia;
c) le modalità di predisposizione dei piani e programmi di cui all'articolo 20, comma 1, ai fini della loro compatibilità ambientale.

Art. 3.
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) compatibilità ambientale: la coerenza e la congruità delle strategie e delle azioni previste da piani e programmi, nonché degli interventi previsti dai progetti, con gli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente e della qualità della vita, di valorizzazione delle risorse, nel rispetto altresì delle disposizioni normative comunitarie, statali e regionali;
b) impatto ambientale: l'insieme degli effetti, diretti ed indiretti, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, singoli e cumulativi, positivi e negativi, che la realizzazione di opere o interventi comporta sull'ambiente inteso come insieme complesso di sistemi naturali e antropici;
c) studio di impatto ambientale: l'insieme coordinato degli studi e delle analisi ambientali, volto ad individuare e valutare, attraverso approfondimenti progressivi, gli impatti specifici e complessivi delle diverse alternative, per definire la soluzione progettuale e localizzativa ritenuta più compatibile con l'ambiente, nonché i possibili interventi di mitigazione e compensazione ambientale;
d) sintesi in linguaggio non tecnico: il quadro riepilogativo delle informazioni e dei dati significativi, prodotti nell'ambito dello studio di impatto ambientale, ivi comprese cartografie illustrative della localizzazione del progetto, presentato con modalità e linguaggio tali da consentire la comprensione e la valutazione critica da parte del pubblico, nonché un'agevole riproduzione;
e) proponente: il soggetto, privato o pubblico, che predispone le iniziative per sottoporre un progetto alla procedura di VIA;
f) autorità competente: l'Amministrazione pubblica cui fanno capo le procedure relative alla VIA dei progetti;
g) progetto preliminare: quanto definito all'articolo 16, comma 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), modificato dall'articolo 5 quinquies del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 127 3 >< 3;
h) progetto definitivo: quanto definito all'articolo 16, comma 4 della l. 109/1994 4 >< 4;
i) progetto esecutivo: quanto definito all'articolo 16, comma 5 della l. 109/1994 5 >< 5;
l) procedura di VIA: il processo che consente all'autorità competente di pervenire ad una decisione in merito all'impatto ambientale di un progetto; essa è costituita da una combinazione di una o più delle seguenti fasi, attivabili secondo le modalità di cui agli articoli 10, 11 e 12:
1) la fase di verifica, volta a determinare se un progetto, non obbligatoriamente sottoposto alla procedura di VIA, debba o meno essere sottoposto alla successiva fase di valutazione;
2) la fase di specificazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, volta ad individuare, preliminarmente alla redazione dello stesso studio, su eventuale richiesta del proponente, gli argomenti ed i temi sui quali deve essere focalizzata l'attenzione di uno specifico studio di impatto ambientale;
3) la fase di valutazione, finalizzata all'espressione del giudizio di compatibilità ambientale.

Art. 4.
(Progetti sottoposti alla procedura di VIA)

1. Sono sottoposti alla fase di verifica, secondo le modalità di cui all'articolo 10, i progetti di opere e di interventi di cui agli allegati B1, B2 e B3 non ricadenti, neppure parzialmente, in aree protette.
2. Sono sottoposti alla fase di valutazione, secondo le modalità di cui all'articolo 12:
a) i progetti di opere e di interventi di cui agli allegati A1 e A2;
b) i progetti di opere e di interventi di cui agli allegati B1, B2 e B3 che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia, la cui realizzazione sia consentita dalla legge istitutiva dell'area protetta interessata.
3. Le soglie dimensionali di cui agli allegati A1, A2, B1, B2 e B3 sono ridotte del cinquanta per cento nel caso di progetti di opere e di interventi ricadenti, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette.
4. Gli interventi di modifica o ampliamento su opere già esistenti sono sottoposti alla fase di verifica, secondo le modalità di cui all'articolo 10, qualora da tali interventi derivi un'opera che rientra nelle categorie progettuali di cui agli allegati A1, A2, B1, B2 e B3.
5. Qualora un progetto di cui agli allegati A1, A2, B1, B2 e B3 comporti opere o interventi di diverso tipo, preliminari o contestuali, finalizzati o funzionali alla realizzazione, o ancora più opere funzionalmente connesse tra loro o con opere già esistenti, ancorché rientranti in diverse tipologie, o ancora preveda un'opera divisa in parti da realizzare in fasi distinte nel tempo, è sottoposto alla procedura di VIA, secondo i criteri di cui ai commi 1, 2 e 3, il progetto complessivo relativo all'insieme delle opere e degli interventi necessari. In tal caso il proponente presenta, nell'ambito delle fasi procedurali di VIA, elaborati progettuali che si riferiscono al complesso dei lavori e delle opere e che evidenzino nel dettaglio le fasi di realizzazione e le relazioni tra le opere e gli interventi.
6. Sono esclusi dalla procedura di VIA:
a) i progetti di opere e interventi di cui agli allegati B1, B2 e B3 non ricadenti, neppure parzialmente, in aree protette, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato C o contenute nei piani e nei programmi di cui all'articolo 20, comma 5, e secondo le modalità di cui all'articolo 10, comma 4;
b) gli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi delle norme vigenti, sia per salvaguardare l'incolumità delle persone da un pericolo imminente, sia in seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile);
c) gli interventi previsti dal Piano dell'Autorità di Bacino del Po, così come articolato nei piani stralcio redatti ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) da ultimo modificata dal decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, ai fini della difesa dal rischio idrogeologico.

Art. 5.
(Studio di impatto ambientale)

1. Gli elaborati relativi ai progetti preliminare e definitivo, sottoposti alla fase di valutazione di cui all'articolo 12, sono corredati di uno studio di impatto ambientale, predisposto a cura e spese del proponente. Lo studio di impatto ambientale è redatto secondo le indicazioni dell'allegato D oppure secondo le indicazioni stabilite nella fase di specificazione dei contenuti di cui all'articolo 11.
2. Qualora sia sottoposto alla fase di valutazione un progetto nelle condizioni di cui all'articolo 4, comma 5, gli elementi informativi e valutativi contenuti nello studio di impatto ambientale sono riferiti all'insieme delle opere e degli interventi necessari, così come si verranno a configurare in relazione alle opere eventualmente già esistenti.
3. Ai fini della predisposizione dello studio di impatto ambientale e degli altri elaborati necessari per le procedure previste dalla presente legge, il proponente ha diritto di accesso ai dati ed alle informazioni in possesso dell'autorità competente, dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), del sistema informativo della Regione, nonché degli altri uffici della Pubblica Amministrazione, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia.
4. Per ragioni di segreto industriale o commerciale, ivi compresa la proprietà intellettuale, è facoltà del proponente, prima dell'avvio della fase di valutazione, presentare all'autorità competente motivata richiesta di non rendere pubblica parte della documentazione relativa al progetto ed allo studio di impatto ambientale. L'autorità competente, verificate le ragioni del proponente, accoglie o respinge motivatamente la richiesta. L'autorità competente ha accesso comunque alla documentazione riservata, con l'obbligo di rispettare le disposizioni vigenti in materia.
5. Il proponente può richiedere la presenza di tecnici dell'autorità competente a sopralluoghi o ad attività di campionamento ed analisi di difficile ripetizione, finalizzati alla redazione dello studio di impatto ambientale.

Art. 6.
(Autorità competenti)

1. Al fine di garantire la semplificazione, la razionalizzazione ed il coordinamento delle procedure di autorizzazione necessarie per la realizzazione dei progetti, sono individuate come autorità competenti:
a) la Regione, per i progetti di cui agli allegati A1, B1;
b) le province, per i progetti di cui agli allegati A2 e B2;
c) i comuni, per i progetti di cui all'allegato B3.
2. Per i progetti di cui agli allegati A2 e B2, ricadenti sul territorio di due o più province, è autorità competente la provincia maggiormente interessata dal progetto in termini di estensione territoriale, che effettua la procedura di concerto con le altre province.
3. Per i progetti di cui all'allegato B3, ricadenti sul territorio di due o più comuni, è autorità competente il comune maggiormente interessato dal progetto in termini di estensione territoriale, che effettua la procedura di concerto con gli altri comuni.
4. È facoltà dei comuni montani o parzialmente montani delegare l'esercizio delle funzioni loro spettanti, in quanto autorità competenti, alla comunità montana di appartenenza.
5. Le province ed i comuni, quali autorità competenti, trasmettono alla Regione al termine della procedura copia dei provvedimenti conclusivi delle fasi di verifica e di valutazione, ai fini della loro raccolta presso l'ufficio di deposito regionale di cui all'articolo 19. Gli stessi enti trasmettono alla Regione una relazione annuale sulle attività svolte, ai fini dell'adempimento delle disposizioni di cui al comma 6.
6. La Giunta regionale informa annualmente il Ministro dell'ambiente circa le attività svolte ed i procedimenti di VIA in corso presso le diverse autorità competenti, lo stato di definizione delle cartografie e degli strumenti informativi.

Art. 7.
(Organo tecnico presso l'autorità competente)

1. E' istituito l'organo tecnico presso l'autorità competente con i compiti di:
a) ricevere le domande e le istanze di avvio dei procedimenti;
b) espletare le procedure relative alle fasi di:
1) verifica, di cui all'articolo 10;
2) specificazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, di cui all'articolo 11;
3) valutazione, di cui agli articoli 12 e 13;
c) promuovere le attività di controllo e monitoraggio relative all'attuazione dei progetti, di cui all'articolo 15.
2. L'organo tecnico istituito presso la Regione ha inoltre il compito di:
a) gestire le procedure previste all'articolo 18, ai fini dell'espressione del parere regionale nell'ambito della procedura di VIA di competenza statale;
b) elaborare linee guida per la predisposizione e la verifica degli elaborati previsti dalla presente legge, nonché per la predisposizione di piani e programmi ai fini della loro compatibilità ambientale, con particolare attenzione alla sperimentazione di metodologie e tecniche in materia;
c) definire le modalità e gli standard di riferimento per la presentazione degli elaborati relativi agli studi di impatto ambientale;
d) raccogliere e sistematizzare le informazioni relative agli esiti delle procedure svoltesi presso le altre autorità competenti;
e) procedere all'elaborazione delle informazioni raccolte, ai fini dell'ottimizzazione e della standardizzazione dei criteri e dei metodi adottati;
f) progettare modalità di informazione e comunicazione per garantire la trasparenza ed il maggior livello di partecipazione ai processi decisionali;
g) gestire l'ufficio di deposito progetti di cui all'articolo 19.
3. L'organo tecnico istituito presso la Regione è costituito da un nucleo centrale che si integra, per tutte le funzioni previste ai commi 1 e 2, con le strutture regionali individuate in relazione alle diverse tipologie di opere nonché alle componenti ambientali interessate. Il nucleo centrale è responsabile del coordinamento delle funzioni di cui al comma 1, lettera a), ai fini della individuazione della struttura regionale competente in relazione alle caratteristiche dell'opera, e di cui al comma 2, lettere b), c), d), e), f) e g). La struttura regionale competente individuata è responsabile del coordinamento delle funzioni di cui al comma 1, lettere b) e c), e di cui al comma 2, lettera a), in raccordo con il nucleo centrale e con le altre strutture regionali interessate.
4. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'organo tecnico ha diritto di accesso ai dati ed alle informazioni in possesso del sistema informativo della Regione, nonché degli altri uffici della Pubblica Amministrazione.

Art. 8.
(Supporto tecnicoscientifico dell'ARPA)

1. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale), l'ARPA coadiuva le autorità competenti assicurando, nello svolgimento delle istruttorie e nelle attività previste dalla presente legge, il supporto tecnico-scientifico, anche mediante l'utilizzo del patrimonio di conoscenze acquisite nello svolgimento dei compiti di istituto.
2. L'ARPA assicura altresì il controllo delle condizioni previste per la realizzazione delle opere e degli interventi di cui alla presente legge.

Art. 9.
(Soggetti interessati)

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del d.p.r. 12 aprile 1996, sono individuati come soggetti interessati ai progetti sottoposti alla procedura di VIA:
a) le province, i comuni e le comunità montane, nel caso di progetti di competenza regionale;
b) i comuni e le comunità montane, nel caso di progetti di competenza provinciale;
c) la comunità montana, nel caso di progetti di competenza comunale;
d) l'ente di gestione dell'area protetta, nel caso di progetti ricadenti almeno parzialmente sul territorio dell'area stessa;
e) l'azienda sanitaria locale (ASL) competente;
f) i soggetti titolari della funzione di rilascio delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei pareri o degli altri atti di analoga natura, da acquisire al fine della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o dell'intervento, con particolare riferimento alle autorizzazioni di carattere ambientale ed urbanistico.
2. Gli enti locali territoriali di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono individuati con i seguenti criteri:
a) nel caso di opere puntuali, l'ente sede dell'opera e degli impianti connessi;
b) nel caso di opere lineari, gli enti attraversati dall'opera e quelli interessati da opere e interventi connessi.
3. L'autorità competente decide il coinvolgimento di altri soggetti territoriali o istituzionali, anche a seguito di loro motivata richiesta, in casi di particolare rilevanza con riferimento alle ricadute degli impatti ambientali individuati nel corso della procedura.

Art. 10.
(Fase di verifica)

1. Per i progetti sottoposti alla fase di verifica ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 4, il proponente presenta all'autorità competente una specifica domanda corredata di:
a) gli elaborati relativi al progetto preliminare;
b) una relazione contenente:
1) l'inquadramento dell'opera o intervento proposti nella programmazione, pianificazione e normativa ambientale vigenti;
2) i dati e le informazioni di carattere ambientale, territoriale e tecnico, in base ai quali sono stati individuati e valutati i possibili effetti che il progetto può avere sull'ambiente e le misure che si intendono adottare per ottimizzare l'inserimento nell'ambiente e nel territorio circostante, con riferimento alle soluzioni alternative tecnologiche e localizzative considerate ed alla scelta compiuta;
c) l'elenco delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei pareri o degli altri atti di analoga natura, da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento.
2. Contestualmente agli adempimenti di cui al comma 1, il proponente deposita copia degli elaborati sopra specificati presso l'ufficio di deposito di cui all'articolo 19, al fine dell'informazione e della partecipazione dei cittadini alla fase di verifica. L'autorità competente dà notizia dell'avvenuto deposito nelle forme di pubblicità ordinaria da essa previste. Gli elaborati rimangono a disposizione per la consultazione del pubblico per trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito.
3. L'autorità competente, sentiti i soggetti interessati di cui all'articolo 9 e valutate le osservazioni pervenute, sulla base degli elementi di verifica di cui all'allegato E, si pronuncia sulla necessità di sottoporre il progetto alla fase di valutazione di cui all'articolo 12, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione di cui al comma 2. Trascorso il termine suddetto, in assenza di pronuncia dell'autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla fase di valutazione. Ove occorra, l'autorità competente subordina l'esclusione dalla fase di valutazione a specifiche condizioni da ritenersi vincolanti ai fini dei successivi provvedimenti necessari alla realizzazione dell'intervento.
4. Per i progetti compresi negli allegati B1, B2 e B3, non ricadenti, neppure parzialmente, in aree protette, qualora ricorrano le condizioni di esclusione dalla procedura di VIA previste dall'allegato C o contenute nei piani e programmi studiati ed organizzati sulla base di analisi di compatibilità ambientale di cui all'articolo 20, comma 5, il proponente correda le istanze delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei pareri o degli altri atti di analoga natura, necessarie per la realizzazione del progetto medesimo, di apposita dichiarazione nella quale certifica la sussistenza delle condizioni di esclusione. La suddetta dichiarazione costituisce condizione di procedibilità delle istanze di cui al presente comma.
5. Presso l'autorità competente è istituito un registro, disponibile per la consultazione da parte del pubblico, contenente l'elenco dei progetti sottoposti a verifica unitamente al relativo esito.

Art. 11.
(Fase di specificazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale)

1. Il proponente ha facoltà di richiedere all'autorità competente l'avvio di una fase preliminare alla redazione dello studio di impatto ambientale di cui all'articolo 5, finalizzata alla specificazione dei contenuti di cui all'allegato D e del loro livello di approfondimento.
2. Per l'avvio della fase di cui al comma 1, il proponente presenta apposita istanza, corredata degli elaborati relativi al progetto preliminare e di una relazione che, sulla base dell'identificazione degli impatti ambientali attesi, definisce il piano di lavoro per la redazione dello studio di impatto ambientale e le metodologie che intende adottare per l'elaborazione delle informazioni che in esso saranno contenute ed il relativo livello di approfondimento. L'istanza è corredata inoltre dell'elenco delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei pareri o degli altri atti di analoga natura, da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento. È facoltà del proponente, nel presentare la documentazione, far riferimento a quanto già presentato durante la fase di verifica, ove espletata.
3. L'autorità competente convoca il proponente e, ove occorra per gli approfondimenti del caso, i soggetti interessati in relazione alle caratteristiche del progetto, tra quelli indicati all'articolo 9, per un confronto su quanto presentato a corredo dell'istanza di cui al comma 2. Valutati gli elementi emersi dal contraddittorio, l'autorità competente esprime il parere entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza stessa. Trascorso tale termine in assenza di pronuncia dell'autorità competente, è facoltà del proponente presentare lo studio di impatto ambientale secondo il piano di lavoro proposto.
4. Lo studio di impatto ambientale contiene almeno le seguenti informazioni:
a) la descrizione delle principali alternative tecnologiche e localizzative considerate, inclusa l'ipotesi di non realizzazione del progetto, e la giustificazione della scelta compiuta;
b) la descrizione del progetto, con indicazione dei parametri ubicativi, dimensionali e strutturali, e le finalità dello stesso;
c) la descrizione dei potenziali effetti sull'ambiente, anche con riferimento a parametri e standard previsti dalla normativa ambientale, nonché ai piani di utilizzazione del territorio;
d) la rassegna delle relazioni esistenti tra l'opera proposta e le norme in materia ambientale, nonché i piani di utilizzazione del territorio;
e) la descrizione delle misure previste per eliminare o ridurre gli effetti sfavorevoli sull'ambiente.

Art. 12.
(Fase di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale)

1. Per i progetti sottoposti alla fase di valutazione, il proponente presenta all'autorità competente domanda di pronuncia di compatibilità ambientale, unitamente a:
a) due copie degli elaborati relativi al progetto definitivo e al progetto preliminare, corredati dello studio di impatto ambientale e della sintesi in linguaggio non tecnico, unitamente all'elenco delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei pareri o degli altri atti di analoga natura, da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o dell'intervento, recando menzione delle istanze eventualmente già presentate, con facoltà di far riferimento a quanto già presentato durante le fasi precedenti, ove espletate;
b) le copie degli elaborati tecnici di interesse e della sintesi in linguaggio non tecnico, per i soggetti interessati di cui all'articolo 9, comma 1, lettere e) ed f), ai fini del coordinamento delle procedure di cui all'articolo 13.
2. Contestualmente il proponente:
a) deposita, presso l'apposito ufficio dell'autorità competente di cui all'articolo 19, copia degli elaborati progettuali di cui al comma 1, lettera a), dello studio di impatto ambientale e della sintesi in linguaggio non tecnico, che rimangono a disposizione ai fini della consultazione da parte del pubblico per quarantacinque giorni;
b) dà avviso dell'avvenuto deposito di cui alla lettera a), a propria cura e spese, su un quotidiano a diffusione regionale o provinciale, mediante un annuncio redatto in conformità alle direttive regionali e, in attesa della loro emanazione, secondo lo schema indicato dalla circolare del Ministero dell'ambiente dell'11 agosto 1989 6 >< 6;
c) invia, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.p.r. 12 aprile 1996, copia degli elaborati progettuali di cui al comma 1, lettera a), dello studio di impatto ambientale e della sintesi in linguaggio non tecnico, alle province, ai comuni e agli enti di gestione delle aree protette interessati ai sensi dell'articolo 9, che esprimono i rispettivi pareri entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.
3. L'attuazione degli adempimenti di cui al comma 2 determina l'inizio della fase valutativa che si svolge secondo le modalità definite nell'articolo 13 ed è finalizzata all'espressione del giudizio di compatibilità ambientale, comprensivo delle autorizzazioni ambientali ed urbanistiche necessarie alla realizzazione del progetto, nonché all'eventuale rilascio coordinato di ulteriori provvedimenti. Il giudizio di compatibilità ambientale è elaborato alla luce degli approfondimenti tecnici, delle risultanze delle conferenze di servizi e dell'eventuale inchiesta pubblica o del confronto con il proponente, nonché delle osservazioni del pubblico. Tale giudizio è espresso, anche in assenza dei pareri di cui al comma 2, lettera c), improrogabilmente entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di avvenuto deposito di cui al comma 2, lettera a), che fa fede ai fini dei termini previsti nella presente fase procedurale, fatto salvo quanto previsto al comma 6 e all'articolo 14, comma 5.
4. Nei casi in cui è necessario procedere ad accertamenti ed indagini di particolare complessità, l'autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento della fase di valutazione sino ad un massimo di ulteriori sessanta giorni dandone comunicazione al proponente.
5. In materia di lavori pubblici il giudizio di compatibilità ambientale è reso nei termini previsti dall'articolo 7, comma 5, della l. 109/1994, come modificato dall'articolo 1, comma 59, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
6. L'autorità competente può richiedere al proponente, in un'unica soluzione, integrazioni alla documentazione presentata, con l'indicazione di un termine per la risposta. Il proponente può, di propria iniziativa, fornire integrazioni alla documentazione presentata. L'autorità competente, ove ritenga rilevante per il pubblico la conoscenza dei contenuti delle integrazioni, dispone che il proponente depositi copia delle stesse presso l'ufficio preposto di cui all'articolo 19 e dia avviso dell'avvenuto deposito secondo le modalità di cui al comma 2, lettera b). Il giudizio di compatibilità ambientale è espresso entro il termine di novanta giorni dalla trasmissione della documentazione integrativa. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alle richieste di integrazioni o ritiri la domanda, non si procede all'ulteriore corso della valutazione.
7. Qualora il giudizio di compatibilità ambientale non sia espresso nei termini fissati, il proponente segnala l'inadempienza: alla provincia per i progetti di cui all'allegato B3, oppure alla Regione per i progetti di cui agli allegati A2 e B2, oppure al Presidente della Giunta regionale per i progetti di cui agli allegati A1 e B1. Tali soggetti invitano l'autorità competente ad emanare il provvedimento entro il termine di trenta giorni, trascorso il quale agiscono in via sostitutiva entro il termine di sessanta giorni.
8. Il provvedimento con cui l'autorità competente rende il giudizio di compatibilità ambientale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed inviato al proponente, nonché ai soggetti interessati di cui all'articolo 9.
9. Il provvedimento di cui al comma 8, ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia per la durata definita dal provvedimento stesso e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo che consente in via definitiva la realizzazione del progetto. Su richiesta motivata del proponente, l'autorità competente può prorogare il predetto termine. Scaduto il termine senza che siano stati iniziati i lavori per la realizzazione del progetto, il giudizio di compatibilità ambientale decade e, ai fini della realizzazione del progetto, la procedura è integralmente rinnovata.
10. Il giudizio di compatibilità ambientale, comprensivo di eventuali prescrizioni per la mitigazione degli impatti, per la compensazione ambientale e per i monitoraggi, costituisce presupposto vincolante per l'autorizzazione definitiva dell'opera ove non assorbita dal provvedimento recante il giudizio di compatibilità ambientale. Nel caso di iniziative promosse da autorità pubbliche il provvedimento definitivo che ne autorizza la realizzazione evidenzia la conformità delle scelte effettuate agli esiti della procedura di VIA. Negli altri casi, i progetti sono adeguati agli esiti del giudizio di compatibilità ambientale prima del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione.

Art. 13.
(Istruttoria integrata della fase di valutazione e coordinamento di procedure)

1. L'autorità competente pubblica la notizia dell'avvenuto deposito sul Bollettino Ufficiale della Regione, invia gli elaborati di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), ai rispettivi soggetti interessati e, ai sensi dell'articolo 14, commi 1, 2 e 4 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) da ultimo modificato dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, indice una conferenza di servizi, ai fini di effettuare l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nella procedura di VIA o di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi ad essa connessi, nonché per acquisire autorizzazioni, nulla osta, pareri o altri atti di analoga natura anche di altre amministrazioni pubbliche.
2. Alla conferenza di servizi partecipano i soggetti istituzionali e territoriali interessati di cui all'articolo 9, attraverso i rappresentanti legittimati ad esprimere definitivamente la volontà dell'amministrazione di appartenenza. Le determinazioni concordate nella conferenza dei servizi, descritte nel verbale conclusivo della conferenza stessa, sostituiscono gli atti di rispettiva competenza.
3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, le amministrazioni che vi partecipano individuano e definiscono le autorizzazioni che saranno assorbite dal giudizio di compatibilità ambientale nonché le ulteriori procedure da coordinare nei termini previsti per l'espressione del giudizio di compatibilità ambientale di cui all'articolo 12, comma 3.
4. In casi eccezionali, qualora non sia possibile il rilascio coordinato di tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto nei termini di cui al comma 3, la conferenza dei servizi prevede modalità e tempi per il rilascio delle autorizzazioni residue ed il coordinamento delle procedure anche oltre i termini previsti per l'espressione del giudizio di compatibilità ambientale.
5. Nel caso di mancata partecipazione di una amministrazione regolarmente convocata alla conferenza o di partecipazione tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimerne definitivamente la volontà, o ancora in caso di espressione di motivato dissenso alla conclusione del procedimento, si applicano i disposti di cui all'articolo 14, commi 3, 3 bis e 4, della l. 241/1990.
6. L'autorità competente invita almeno una volta il proponente a partecipare alle riunioni previste per la conferenza di servizi.
7. In caso di progetti che comportino derivazione ed utilizzazione delle acque pubbliche, al fine di consentire il coordinamento della procedura stessa con quanto previsto dal Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, da ultimo modificato dal decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, l'autorità competente, nel caso della presentazione di progetti concorrenti di cui all'articolo 7 del regio decreto suddetto, per poter effettuare il loro esame congiunto nella stessa fase valutativa, richiede ai proponenti ammessi alla concorrenza la presentazione degli elaborati prescritti dalla presente legge per la specifica tipologia del progetto, assegnando agli stessi un termine per la presentazione. Tale richiesta sospende i termini della procedura di VIA che riprendono con l'avvenuta presentazione degli elaborati richiesti.

Art. 14.
(Partecipazione)

1. Chiunque, tenendo conto delle caratteristiche del progetto e della sua localizzazione, intenda fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, ha facoltà di presentare in forma scritta all'autorità competente osservazioni, ivi comprese informazioni o contributi tecnico-scientifici, nei termini seguenti:
a) per la fase di verifica, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito di cui all'articolo 10, comma 2;
b) per la fase di valutazione, entro quarantacinque giorni dalla data di avvenuto deposito di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a).
2. Le osservazioni di cui al comma 1 sono messe a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine della procedura di VIA. I provvedimenti conclusivi delle fasi di verifica e di valutazione danno conto delle osservazioni pervenute.
3. L'autorità competente può disporre lo svolgimento di una inchiesta pubblica, da aprirsi entro venti giorni dalla data di avvenuto deposito di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), e da concludersi con una relazione sui lavori svolti almeno trenta giorni prima del termine per l'espressione del giudizio di compatibilità ambientale di cui all'articolo 12, comma 3. L'autorità competente individua la sede in cui si svolge l'inchiesta pubblica in modo da favorire la massima partecipazione e ne nomina il presidente che è assistito da tre esperti di comprovata competenza nel settore, designati rispettivamente dal presidente della Giunta regionale, dal presidente della provincia e dal sindaco del comune interessati. Chiunque può fornire contributi di valutazione sul piano scientifico e tecnico attraverso la presentazione di memorie scritte inerenti la realizzazione dell'intervento e le sue conseguenze sul piano ambientale. Il presidente dell'inchiesta pubblica, d'intesa con gli esperti, decide sull'ammissibilità delle memorie in base agli argomenti trattati e svolge audizioni con gli enti ed i privati che hanno presentato le memorie ammesse, anche invitando il proponente.
4. Il proponente, qualora non abbia luogo l'inchiesta pubblica di cui al comma 3, può, anche su propria richiesta, essere invitato prima della conclusione della procedura ad un confronto con i soggetti che hanno presentato osservazioni. Il verbale dell'incontro è acquisito e valutato ai fini del giudizio di compatibilità ambientale di cui all'articolo 12, comma 3. Resta ferma la facoltà dell'autorità competente di attivare momenti di informazione allargata e di pubblico dibattito cui è invitato il proponente.
5. Quando il proponente intende modificare gli elaborati presentati in relazione alle osservazioni, ai rilievi emersi nell'ambito dell'inchiesta pubblica oppure nel corso del confronto di cui al comma 4, ne fa richiesta all'autorità competente, indicando il tempo necessario. La richiesta interrompe i termini della fase di valutazione: in questo caso l'autorità competente esprime il giudizio di compatibilità ambientale entro novanta giorni dalla presentazione degli elaborati modificati. L'autorità competente, ove ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali e rilevanti, dispone che il proponente attui le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2.

Art. 15.
(Attuazione dei progetti)

1. In relazione alle caratteristiche dell'opera o dell'intervento sottoposti alla procedura di VIA, l'autorità competente può stabilire, nell'ambito del provvedimento recante il relativo giudizio di compatibilità ambientale, l'attivazione di protocolli d'intesa tra i soggetti coinvolti nelle diverse fasi di realizzazione, esercizio ed eventuale chiusura degli impianti e recupero dell'area interessata, ai fini di garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nel giudizio di compatibilità ambientale ed il conseguimento del più elevato livello di protezione ambientale e di funzionalità dell'intervento stesso.

Art. 16.
(Impatti ambientali interregionali)

1. Nel caso di progetti di interventi e di opere sottoposti alla procedura di VIA che risultino localizzati anche sul territorio di regioni confinanti, l'autorità competente effettua la procedura di VIA ed esprime il giudizio di compatibilità ambientale d'intesa con le regioni cointeressate.
2. Nel caso di progetti di interventi e di opere sottoposti alla procedura di VIA che possano avere impatti ambientali rilevanti su regioni confinanti, l'autorità competente è tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri di tali regioni, nonché degli enti locali territoriali interessati dagli impatti.

Art. 17.
(Impatti ambientali transfrontalieri)

1. Nel caso di progetti di interventi e di opere sottoposti alla procedura di VIA che possano avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro stato, l'autorità competente informa il Ministero dell'ambiente per l'adempimento degli obblighi di cui alla convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, stipulata ad Espoo il 25 febbraio 1991, ratificata con la legge 3 novembre 1994, n. 640. L'informazione è estesa anche alla Regione, qualora questa non coincida con l'autorità competente.

Art. 18.
(Partecipazione della Regione alle procedure di VIA di competenza statale)

1. Al fine della partecipazione alle procedure di VIA di competenza statale previste dalla normativa vigente, la Regione esprime il proprio parere al Ministero dell'ambiente con deliberazione della Giunta, avvalendosi del proprio organo tecnico così come individuato all'articolo 7, con il supporto dell'ARPA.
2. Al fine di effettuare l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nella procedura di VIA di cui al comma 1, la Giunta regionale indice una conferenza di servizi, cui partecipano i soggetti istituzionali interessati individuati secondo i criteri di cui all'articolo 9. Sono altresì invitati a partecipare alla conferenza i soggetti titolari della funzione di rilascio delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei pareri o degli altri atti di analoga natura, da acquisire per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o intervento, al solo fine di consultazione preliminare. Durante la conferenza di servizi sono acquisiti i pareri degli enti locali territoriali interessati.
3. L'organo tecnico della Regione può richiedere al proponente ulteriori copie della documentazione trasmessa da inviare a fini istruttori all'ARPA ed alle province e ASL interessate.
4. La Giunta regionale garantisce l'informazione e la partecipazione dei cittadini e, in accordo con il Ministero dell'ambiente, può promuovere momenti di informazione allargata e di pubblico dibattito, audizioni, inchieste pubbliche.

Art. 19.
(Ufficio di deposito progetti)

1. L'ufficio di deposito dei progetti e degli studi di impatto ambientale, individuato presso le autorità competenti, assolve le funzioni di raccogliere, archiviare e mettere a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, con le modalità e i tempi stabiliti dalla presente legge:
a) la documentazione presentata dal proponente per la procedura di VIA;
b) le osservazioni presentate dal pubblico;
c) i provvedimenti conclusivi della fase di verifica;
d) i provvedimenti recanti i giudizi di compatibilità ambientale;
e) il registro contenente l'elenco dei progetti sottoposti a verifica unitamente al relativo esito.
2. L'ufficio di deposito istituito presso la Regione assolve inoltre alle funzioni di:
a) raccogliere, archiviare e mettere a disposizione per la consultazione da parte del pubblico la documentazione presentata dal proponente per la procedura statale di VIA e i relativi pareri espressi dalla Regione, nonché i provvedimenti statali conclusivi;
b) raccogliere, archiviare e mettere a disposizione per la consultazione a fini scientifici e didattici, compatibilmente con le disposizioni vigenti in materia, la documentazione presentata dal proponente, relativa ai progetti sottoposti a procedura di VIA di competenza regionale e statale;
c) raccogliere, archiviare e mettere a disposizione per la consultazione da parte del pubblico i provvedimenti conclusivi della fase di verifica e quelli recanti i giudizi di compatibilità ambientale, emessi dalle province e dai comuni in qualità di autorità competenti.
3. A chiunque ne faccia richiesta, è fornita copia della sintesi in linguaggio non tecnico, secondo le modalità regolamentate dalla normativa regionale vigente. La richiesta di copia degli elaborati progettuali e dello studio di impatto ambientale depositati è inoltrata direttamente al proponente.
4. Al fine dell'individuazione dell'ufficio di deposito è facoltà dei comuni, in qualità di autorità competente, concludere tra loro accordi per la gestione in forma associata del servizio.

Art. 20.
(Compatibilità ambientale di piani e programmi)

1. Gli strumenti di programmazione e pianificazione, che rientrano nel processo decisionale relativo all'assetto territoriale e che costituiscono il quadro di riferimento per le successive decisioni d'autorizzazione, sono predisposti in coerenza con gli obiettivi di tutela ambientale stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali, delle normative comunitarie, delle leggi e degli atti di indirizzo nazionali e regionali, e sono studiati ed organizzati sulla base di analisi di compatibilità ambientale.
2. Al fine di evidenziare il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, i piani e i programmi di cui al medesimo comma e le loro varianti sostanziali contengono all'interno della relazione generale le informazioni relative all'analisi di compatibilità ambientale come specificate all'allegato F. L'analisi condotta valuta gli effetti, diretti e indiretti, dell'attuazione del piano o del programma sull'uomo, la fauna, la flora, il suolo e il sottosuolo, le acque superficiali e sotterranee, l'aria, il clima, il paesaggio, l'ambiente urbano e rurale, il patrimonio storico, artistico e culturale, e sulle loro reciproche interazioni, in relazione al livello di dettaglio del piano o del programma e fornisce indicazioni per le successive fasi di attuazione.
3. L'adozione e l'approvazione dei piani e programmi di cui al comma 1, da parte delle autorità preposte, avviene anche alla luce delle informazioni e delle valutazioni di cui al comma 2.
4. Agli effetti della presente legge, qualunque soggetto può presentare all'autorità preposta all'approvazione dello strumento di pianificazione o programmazione osservazioni in ordine alla compatibilità ambientale, nel periodo di pubblicazione previsto dalla normativa di competenza. Tale autorità assume il provvedimento di competenza tenendo conto anche delle osservazioni pervenute.
5. I piani e programmi studiati ed organizzati sulla base di analisi di compatibilità ambientale possono prevedere condizioni di esclusione automatica dalla procedura di VIA di progetti di cui agli allegati B1, B2 e B3, non ricadenti, neppure parzialmente, in aree protette, come previsto dall'articolo 10, comma 4, nonché criteri per l'autorità competente da utilizzare nella fase di verifica di cui all'articolo 10, commi 1, 2 e 3. Tali piani e programmi possono altresì prevedere di sottoporre alla procedura di VIA tipologie di opere o interventi non incluse negli allegati A1, A2, B1, B2 e B3, in relazione alla particolare sensibilità ambientale di un territorio; in questo caso l'autorità preposta all'adozione e approvazione dello strumento notifica alla Regione le decisioni assunte al fine di consentire gli adempimenti di cui all'articolo 23, comma 6.

Art. 21.
(Sanzioni)

1. Gli atti che consentono in via definitiva la realizzazione delle opere e degli interventi, adottati in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, 7=>sono annullabili per violazione di legge <=7 .
2. Nei casi di interventi od opere realizzati senza l'effettuazione della procedura di VIA, l'autorità competente dispone la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inottemperanza l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal Testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
3. Qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da comportare variazioni rispetto al giudizio di compatibilità ambientale, l'autorità competente impone al proponente l'adeguamento dell'opera o dell'intervento. Qualora tale adeguamento non risulti più possibile, l'autorità competente adotta ulteriori prescrizioni al fine di garantire comunque la compatibilità ambientale dell'opera o dell'intervento. Decorso il termine assegnato per l'adeguamento, l'autorità competente adotta i provvedimenti di cui al comma 2.
4. L'autorità competente adotta in ogni caso i provvedimenti di cui al comma 2, ove non risulti più possibile, neppure a seguito di ulteriori prescrizioni di adeguamento, garantire la compatibilità ambientale dell'opera o intervento.
5. Nei casi previsti dal comma 3, l'autorità competente può ordinare l'immediata sospensione dei lavori con effetto fino all'adozione del successivo provvedimento.
6. Resta salva l'applicazione di sanzioni previste dalle norme vigenti.

Art. 22.
(Disposizione finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 50 milioni per l'anno finanziario 1998, di lire 1.000 milioni per l'anno finanziario 1999 e di lire 800 milioni per l'anno 2000.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1998 e seguenti sono istituiti i seguenti capitoli con la dotazione finanziaria a fianco indicata:
a) spese della Regione relative ad attività di informazione e di pubblicità, di promozione della formazione, all'attivazione di borse di studio per l'attuazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale, con dotazione di lire 50 milioni in termini di competenza e di cassa per l'anno 1998, di lire 300 milioni per l'anno 1999 e di lire 200 milioni per l'anno 2000;
b) spese connesse ad attività tecniche e scientifiche per l'attuazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale, con la dotazione per memoria per l'anno 1998, di lire 200 milioni per l'anno 1999 e di lire 100 milioni per l'anno 2000;
c) contributi ad enti locali della regione relativi alle attività necessarie per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale, con dotazione per memoria per l'anno 1998, di lire 500 milioni per l'anno 1999 e di lire 500 milioni per l'anno 2000.
3. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede con riduzione degli stanziamenti iscritti, in termini di competenza e di cassa, al capitolo 15960 del bilancio della Regione per l'anno 1998; riduzione di lire 1.000 milioni dal capitolo 15910 del bilancio pluriennale 1998-1999, relativamente all'anno 1999 e riduzione di lire 800 milioni dal capitolo 15910 del bilancio pluriennale 1998-1999, relativamente all'anno 2000.

Art. 23.
(Disposizioni transitorie e finali)

1. Ai fini dello svolgimento delle competenze di cui alla presente legge, la Regione, le province, i comuni singoli o in forma associata, quali autorità competenti, entro la data di entrata in vigore della presente legge, provvedono a:
a) individuare l'ufficio di deposito dei progetti;
b) individuare l'organo tecnico di cui all'articolo 7, definendone l'organizzazione e le modalità operative di funzionamento;
c) definire le modalità operative per l'accesso da parte del proponente ai dati ed alle informazioni di cui all'articolo 5, comma 3.
2. Le province ed i comuni trasmettono alla Regione nota sulle determinazioni assunte relativamente al comma 1, lettere a), b) e c).
3. In fase di prima applicazione, le linee guida di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), sono sostituite da indicazioni a carattere generale che la Giunta regionale adotta entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte Tali indicazioni riguardano anche criteri da utilizzare per la fase di verifica su progetti previsti da piani e programmi, già studiati ed organizzati sulla base di analisi di compatibilità ambientale, vigenti o in procedura di approvazione alla data di pubblicazione della presente legge.
4. 8-><-8
5. 9-><-9
6. In relazione al processo di completamento delle deleghe da parte della Regione ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali) da ultimo modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché dei decreti previsti dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, e in ottemperanza a specifiche previsioni dei piani e dei programmi di cui all'articolo 20, comma 5, la Regione provvede ad aggiornare gli allegati della presente legge attraverso una deliberazione della Giunta regionale.
7. Il Consiglio regionale, con proprie deliberazioni, procede analogamente alla modifica dei contenuti degli allegati in relazione a specifiche esigenze di tutela del territorio regionale, a seguito delle esperienze derivanti dall'attuazione della presente legge e ogni qualvolta sia necessaria un'armonizzazione con eventuali modifiche ed integrazioni della normativa comunitaria e statale.
8. La presente legge entra in vigore centoventi giorni dopo la data della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A

10 >< 10

(A1 - A2)

Allegato A1 - Progetti di competenza della regione, sottoposti alla fase di valutazione (articolo 4, comma 2)

Le soglie dimensionali dell'allegato devono essere ridotte del 50% per i progetti che ricadono anche parzialmente in area protetta, la cui realizzazione sia consentita dalla legge istitutiva dell'area protetta interessata.

n. 1 Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la portata massima prelevata superi i 1.000 litri al secondo e si tratti di grande derivazione che interessi più regioni di cui all'articolo 89, comma 2 del d.lgs. 112/1998, sino al verificarsi delle condizioni in esso previste (vedi cat. A2, n. 2)
n. 2 Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 m e/o di capacità superiore a 100.000 m³
n. 3 Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti
n. 4 Porti turistici e da diporto, definiti di interesse regionale con apposito provvedimento regionale, quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ettari o le aree esterne interessate superano i 5 ettari, oppure i moli sono di lunghezza superiore a 500 metri
n. 5 Cave e torbiere che ricadono anche parzialmente in aree protette a rilevanza regionale, compresi gli ampliamenti e i casi rientranti nelle fattispecie seguenti (vedi cat. A2, n. 13 e B2, n. 59 e n. 60):
- ampliamenti di cave esistenti, normate dal Documento di programmazione dell'attività estrattiva D.P.A.E. I° stralcio, ricadenti, anche parzialmente, nelle fasce fluviali A e B dei Piani stralcio in cui è articolato il Piano di Bacino del fiume Po di cui alla l. 183/1989, per una superficie superiore al 10 % della superficie delle aree limitrofe oggetto di autorizzazione in corso;
- ampliamenti di cave esistenti di pietre ornamentali appartenenti a Poli estrattivi, individuati ai sensi del D.P.A.E. II° Stralcio, per volumi complessivi scavati, compresi gli sfridi, superiori a 30.000 m³, nelle more della redazione e approvazione del relativo progetto di Polo estrattivo;
- ampliamenti di cave esistenti in sotterraneo per volumi complessivi scavati, compresi gli sfridi, superiori a 40.000 m³;
- gallerie di esplorazione di cave in sotterraneo per materiali di uso industriale
n. 6 Cave di prestito, finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni, di cui alla legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 (Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni), qualora rientrino in uno dei seguenti casi (vedi cat. A2, n. 13 e B2, n. 59):
- cave che intercettano la falda freatica;
- cave che, al termine della coltivazione e del riassetto finale dell'area, prevedono una destinazione d'uso finale del sito interessato diversa da quella originaria;
- cave ricadenti, anche parzialmente, nelle fasce fluviali A e B dei Piani stralcio in cui è articolato il Piano di Bacino del fiume Po di cui alla l. 183/1989, compresi gli ampliamenti di cave esistenti per una superficie superiore al 10 % - valore costante da assumere, indifferentemente dalla localizzazione o meno in area protetta - della superficie delle aree limitrofe oggetto di autorizzazione in corso;
- cave con più di 500.000 m³/anno di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ettari;
- ripresa di discariche minerarie, dismesse e stabilmente rinaturalizzate, per un volume complessivo superiore a 300.000 m³
n. 7 Progetti di Polo estrattivo, individuato ai sensi del Documento di programmazione dell'attività estrattiva (D.P.A.E. II° Stralcio - Pietre Ornamentali), ricadente, anche parzialmente, in aree protette a rilevanza regionale (vedi cat. A2, n. 14) (*)
n. 8 Attività di coltivazione di minerali solidi
n. 9 Attività di coltivazione degli idrocarburi e delle risorse geotermiche sulla terraferma
n. 10 Elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 10 km
n. 11 Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato
(*) La categoria non comprende i piani attuativi, adottati ed approvati ai sensi dell'art. 20 della l.r. 40/1998.


Allegato A2 - Progetti di competenza della provincia, sottoposti alla fase di valutazione (articolo 4, comma 2)

Le soglie dimensionali dell'allegato devono essere ridotte del 50% per i progetti che ricadono anche parzialmente in area protetta, la cui realizzazione sia consentita dalla legge istitutiva dell'area protetta interessata.

n. 1 Utilizzo di acque sotterranee, ivi comprese le acque minerali e termali, nei casi in cui la portata massima prelevata superi i 100 litri al secondo
n. 2 Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la portata massima prelevata superi i 1.000 litri al secondo (vedi cat. A1, n. 1)
n. 3 Impianti industriali destinati alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose
n. 4 Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno
n. 5 Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
n. 6 Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
n. 7 Impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari, con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
n. 8 Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m³ (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 152/2006), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m³
n. 9 Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a 150.000 m³ oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
n. 10 Impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all'allegato B lettere D3, D4, D6, D7 e D12 della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
n. 11 Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate
n. 12 Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate
n. 13 Cave e torbiere, escluse quelle che ricadono, anche parzialmente in aree protette a rilevanza regionale ed escluse le cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni di cui alla l.r. 3 dicembre 1999 n. 30 (vedi cat. A1, n. 5 e n. 6), qualora rientrino in uno dei seguenti casi:
- cave che intercettano la falda freatica;
- cave che, al termine della coltivazione e del riassetto finale dell'area, prevedono una destinazione d'uso finale del sito interessato diversa da quella originaria;
- cave ricadenti, anche parzialmente, nelle fasce fluviali A e B dei Piani stralcio in cui è articolato il Piano di Bacino del fiume Po di cui alla l. 183/1989, compresi gli ampliamenti di cave esistenti per una superficie superiore al 10 % - valore costante da assumere, indifferentemente dalla localizzazione o meno in area protetta - della superficie delle aree limitrofe oggetto di autorizzazione in corso;
- cave o ampliamenti di cave esistenti di pietre ornamentali appartenenti a Poli estrattivi, individuati ai sensi del D.P.A.E. II° Stralcio e per volumi complessivi scavati, compresi gli sfridi, superiori a 30.000 m³ - valore costante da assumere, indifferentemente dalla localizzazione o meno in area protetta -, nelle more della redazione e approvazione del relativo progetto di Polo estrattivo
- cave con più di 500.000 m³/anno di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ettari;
- cave di versante di sabbie silicee e di gessi, che non richiedono l'uso esclusivo di esplosivo, e di argille, con più di 350.000 m³ di materiale complessivamente estratto o superficie interessata superiore a 5 ettari. Cave di monte e di culmine, che richiedono l'uso sistematico di esplosivo, con più di 500.000 m³ di materiale complessivamente estratto o superficie interessata superiore a 10 ettari;
- cave o ampliamenti di cave esistenti in sotterraneo per volumi complessivi scavati, compresi gli sfridi, superiori a 40.000 m³ - valore costante da assumere, indifferentemente dalla localizzazione o meno in area protetta;
- ripresa di discariche minerarie, dismesse e stabilmente rinaturalizzate, per un volume complessivo superiore a 300.000 m³.
n. 14 Progetti di Polo estrattivo, individuato ai sensi del Documento di programmazione dell'attività estrattiva (D.P.A.E. II° Stralcio - Pietre Ornamentali), non ricadente, neppure parzialmente, in aree protette a rilevanza regionale (vedi cat. A1, n. 7) (*)
n. 15 Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 40.000 m³
n. 16 Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei con una capacità complessiva superiore a 80.000 m³
n. 17 Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:
a) 85.000 posti per polli da ingrasso, 60.000 posti per galline;
b) 3000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg); o
c) 900 posti per scrofe.
n. 18 Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici
n. 19 Impianti industriali destinati alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 200 tonnellate al giorno.
n. 20 Progetti di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell'acqua ricaricata sia pari o superiore a 10 milioni di metri cubi.
n. 21 Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi inteso a prevenire un'eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno; in tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un'erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 2.000 milioni di metri cubi all'anno e per un volume di acque trasferite superiore al 5% di detta erogazione. In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni.
n. 22 Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 150 MW.
n. 23 Impianti eolici per la produzione di energia elettrica, con procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali.
n. 24 Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro:
- per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base (**);
- per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base (**);
- per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti) (**);
- per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi;
- per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico;
- per la fabbricazione di esplosivi.
n. 25 Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato.

(*) La categoria non comprende i piani attuativi, adottati ed approvati ai sensi dell'art. 20 della l.r. 40/1998.
(**) La categoria non comprende gli impianti sottoposti a procedura di VIA di competenza statale, di cui all'allegato II alla Parte II del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'allegato II al d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

Allegato B



(B1 - B2 - B3)


Allegato B1 - Progetti di competenza della Regione, sottoposti alla fase di verifica quando non ricadono neppure parzialmente in aree protette e sottoposti alla fase di valutazione quando - nel caso di opere o interventi di nuova realizzazione - ricadono, anche parzialmente, in aree protette, sempreché la realizzazione sia consentita dalla legge istitutiva dell'area protetta interessata (articolo 4)

Le soglie dimensionali dell'allegato devono essere ridotte del 50% per i progetti che ricadono anche parzialmente in area protetta, la cui realizzazione sia consentita dalla legge istitutiva dell'area protetta interessata.

Agricoltura
n. 1 piscicoltura per superficie complessiva oltre i 5 ettari
n. 2 progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ettari

Progetti di infrastrutture
n. 3 progetti edilizi di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ettari (*)
n. 4 progetti edilizi di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari; progetti edilizi di sviluppo e riassetto urbano, all'interno di aree urbane esistenti, che interessano superfici superiori ai 10 ettari (*)
n. 5 funivie e impianti meccanici di risalita - escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri - con portata oraria massima superiore a 1.800 persone e strutture connesse
n. 6 derivazione ad uso non energetico di acque superficiali ed opere connesse nei casi in cui la portata massima derivata superi i 260 litri al secondo e sia inferiore o uguale a 1000 l/s, a condizione che si tratti di grande derivazione che interessi più regioni di cui all'articolo 89, comma 2 del d.lgs. 112/1998 e sino al verificarsi delle condizioni in esso previste (**) (vedi cat. B1, n. 21 e B2, n. 26)
n. 7 piattaforme intermodali e terminali intermodali, interporti;
n. 8 porti e impianti portuali, lacuali e fluviali, definiti di interesse regionale con apposito provvedimento regionale (vedi cat. B3, n. 10); vie navigabili
n. 9 strade extraurbane principali o secondarie, escluse le provinciali e le comunali
n. 10 linee ferroviarie a carattere regionale o locale
n. 11 funicolari o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri (vedi cat. B3, n. 6)
n. 12 acquedotti con una lunghezza superiore ai 26 km
n. 13 opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica idraulica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale, ad eccezione delle difese spondali con materiali impiegati secondo le tecniche di ingegneria naturalistica o con massi d'alveo o di cava non intasati con conglomerato cementizio e con altezza non superiore alla quota della sponda naturale (***)
n. 14 aeroporti
n. 15 impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 13.000 abitanti equivalenti
n. 16 elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 km
n. 17 costruzione di centri commerciali classici o sequenziali e di grandi strutture di vendita di cui all'allegato A alla DCR 29 ottobre 1999, n. 563-13414 e s.m.i.

Industria energetica ed estrattiva
n. 18 attività di ricerca di minerali solidi e di risorse geotermiche incluse le relative attività minerarie
n. 19 attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma
n. 20 installazione di oleodotti e gasdotti, finalizzati alla distribuzione interprovinciale ed al trasporto, con la lunghezza complessiva superiore ai 20 km (vedi cat. B2, n. 39 e B3, n. 8)
n. 21 impianti per la produzione di energia idroelettrica alimentati da derivazioni con portata massima prelevata superiore a 260 litri al secondo, a condizione che si tratti di grande derivazione che interessi più regioni di cui all'articolo 89, comma 2 del d.lgs. 112/1998 e sino al verificarsi delle condizioni in esso previste (**) (vedi cat. B1, n. 6 e B2, n. 41)
n. 22 estrazione di minerali, di cui al r.d. 29.07.1927, n. 1443, mediante dragaggio fluviale
n. 23 agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite

Turismo e svaghi
n. 24 piste da sci e relative strutture ed infrastrutture connesse, aventi lunghezza superiore a 1,5 km oppure superficie complessiva superiore a 5 ettari

Altri progetti
n. 25 cave di prestito con materiale estratto inferiore o uguale a 500.000 m³/anno e con superficie inferiore o uguale a 20 ettari, finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni, di cui alla legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 (Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni), non rientranti nei casi previsti dalla categoria n. 6 dell'allegato A1 (vedi anche cat. B2, n. 59)
n. 26 porti turistici e da diporto, definiti di interesse regionale con apposito provvedimento regionale, quando lo specchio d'acqua è inferiore a 10 ettari, le aree esterne interessate non superano i 5 ettari e i moli sono di lunghezza inferiore a 500 metri, nonché progetti di intervento su porti già esistenti (vedi cat. B3, n. 9)
n. 27 progetti di cui all'allegato A1 che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni
n. 28 modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A1 o all'allegato B1 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A1)
(*) La categoria non comprende i piani attuativi, adottati ed approvati ai sensi dell'art. 20 della l.r. 40/1998.
(**) Il proponente è esonerato dal dossier di compatibilità ambientale previsto dalla d.g.r. 74 - 45166 del 26.04.95 e sue eventuali modifiche ed integrazioni, nel solo caso in cui la procedura di verifica determini l'assoggettamento del progetto alla fase di valutazione.
(***) La categoria non comprende gli interventi connessi alla realizzazione di attraversamenti di fiumi e torrenti realizzati esclusivamente con spalle laterali (senza pile nell'alveo di piena ordinaria), guadi e soglie di protezione di attraversamenti realizzati in subalveo. La categoria non comprende, altresì, gli interventi di manutenzione ordinaria di opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti già esistenti, nonché gli interventi su sponde naturali dei medesimi corsi d'acqua finalizzati al consolidamento della sponda o al consolidamento di versanti o alla difesa puntuale di infrastrutture.


Allegato B2 - Progetti di competenza della provincia, sottoposti alla fase di verifica quando non ricadono, neppure parzialmente, in aree protette e sottoposti alla fase di valutazione quando - nel caso di opere o interventi di nuova realizzazione - ricadono, anche parzialmente, in aree protette, sempreché la realizzazione sia consentita dalla legge istitutiva dell'area protetta interessata (articolo 4)

Le soglie dimensionali dell'allegato devono essere ridotte del 50% per i progetti che ricadono anche parzialmente in area protetta, la cui realizzazione sia consentita dalla legge istitutiva dell'area protetta interessata.

Agricoltura
n. 1 impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con un numero di animali inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per scrofe, 300 ovicaprini, 50 posti bovini.

Lavorazione dei metalli
n. 2 impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino 5.000 m² di superficie impegnata o 50.000 m³ di volume
n. 3 impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora
n. 4 impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora
n. 5 impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e allorché la potenza calorifera è superiore a 20 MW
n. 6 impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora
n. 7 fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno
n. 8 impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno
n. 9 impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 m³
n. 10 impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino 10.000 m² di superficie impegnata o 50.000 m³ di volume
n. 11 cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ettari
n. 12 imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 m² di superficie impegnata o 50.000 m³ di volume

Industria dei prodotti alimentari
n. 13 impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno
n. 14 impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base trimestrale
n. 15 impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione superiore a 200 tonnellate al giorno su base annua
n. 16 impianti per la produzione di birra o malto con capacità di produzione superiore a 500.000 hl/anno
n. 17 impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che superino 50.000 m³ di volume
n. 18 macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiore a 50 tonnellate al giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno
n. 19 impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a 50.000 q/anno di prodotto lavorato
n. 20 molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 5.000 m² di superficie impegnata o 50.000 m³ di volume
n. 21 zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di barbabietole

Industria dei tessili, del cuoio, del legno della carta
n. 22 impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacità superiore alle 50.000 t/anno di materie lavorate
n. 23 impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 50 tonnellate al giorno
n. 24 impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di tessili, di lana la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno
n. 25 impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 5 tonnellate di prodotto finito al giorno

Progetti di infrastrutture
n. 26 derivazione ad uso non energetico di acque superficiali ed opere connesse nei casi in cui la portata massima derivata superi i 260 litri al secondo e sia inferiore o uguale a 1000 l/s. Per le derivazioni localizzate in zona C, come definita dalla d.g.r. del 26.04.1995, n. 74-45166, o la cui sezione di presa sottende un bacino di superficie minore o uguale a 200 km², la soglia inferiore è ridotta a 140 l/s (*) (vedi cat. B1, n. 6)
n. 27 sistemi di captazione di acque sotterranee ed opere connesse, nei casi in cui la portata massima prelevata superi i 50 litri al secondo, nonché le trivellazioni finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee superiori a 50 litri al secondo
n. 28 strade extraurbane principali o secondarie provinciali
n. 29 impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del decreto legislativo 152/2006)
n. 30 impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato B lettere D2 e da D8 a D11 della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
n. 31 impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 m³ oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
n. 32 discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva inferiore ai 100.000 m³ (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
n. 32 bis Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
n. 32 ter Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
n. 33 progetti di ricarica artificiale delle acque freatiche
n. 34 opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi

Industria energetica ed estrattiva
n. 35 impianti termici per la produzione di vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW
n. 36 impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda, esclusi gli impianti fotovoltaici non integrati con potenza complessiva inferiore o uguale a 1 MW localizzati neppure parzialmente nelle aree e nei siti non idonei all'installazione dei medesimi impianti di cui all'allegato alla deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2010, n. 3-1183
n. 37 impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell'acqua calda, che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore a 20 km
n. 38 impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento, con potenza complessiva superiore a 1 MW
n. 39 installazione di oleodotti e gasdotti, finalizzati alla distribuzione provinciale, con la lunghezza complessiva superiore ai 20 km (vedi cat. B1, n. 20 e B3, n. 8)
n. 40 impianti di superficie connessi all'industria di estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonché di scisti bituminosi. Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone
n. 41 impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW oppure alimentati da derivazioni con portata massima prelevata superiore a 260 litri al secondo. Per le derivazioni localizzate in zona C, come definita dalla d.g.r. del 26.04.1995, n. 74-45166, o la cui sezione di presa sottende un bacino di superficie minore o uguale a 200 km², la soglia inferiore è ridotta a 140 l/s. Sono comunque esclusi gli impianti destinati all'autoproduzione aventi potenza installata inferiore o uguale a 30 kW - valore costante da assumere, indifferentemente dalla localizzazione o meno in area protetta (*) (vedi cat. B1, n. 21)

Industria della gomma e delle materie plastiche
n. 42 fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 t/anno di materie prime lavorate

Industria dei prodotti minerali
n. 43 cokerie (distillazione a secco del carbone).
n. 44 impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali con capacità di fusione di oltre 20 t al giorno
n. 45 fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, grès e porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 t al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m³ e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m³

Turismo e svaghi
n. 46 villaggi turistici di superficie superiore a 5 ettari, centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 m³ o che occupano una superficie superiore ai 20 ettari, con relative strutture connesse, esclusi quelli ricadenti all'interno dei centri abitati
n. 47 aree attrezzate a campeggio e caravaning a carattere permanente, con superficie superiore a 5 ettari oppure con capacità superiore a 300 posti-roulotte o camper
n. 48 parchi tematici di superficie complessiva superiore a 5 ettari

Altri progetti
n. 49 piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore
n. 50 centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ettaro
n. 51 banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area impegnata supera i 500 m²
n. 52 fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5.000 m² di superficie impegnata o 50.000 m³ di volume
n. 53 impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 10.000 tonnellate all'anno.
n. 54 fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di esplosivi con almeno 25.000 t/anno di materie prime lavorate
n. 55 stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000 m³
n. 56 impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi con capacità di produzione superiore a 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi con capacità di produzione superiore a 50 t/giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 t/giorno
n. 57 trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate
n. 58 produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate
n. 59 cave e torbiere con materiale estratto inferiore o uguale a 500.000 m³/anno e con superficie inferiore o uguale a 20 ettari, escluse quelle che ricadono, anche parzialmente, in aree protette a rilevanza regionale ed escluse le cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni, di cui alla legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 (Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni), non rientranti nei casi previsti dalla categoria n. 13 dell'allegato A2 (vedi anche cat. A1, n. 5 e n. 6 e B1, n. 25)
n. 60 gallerie di esplorazione di cave in sotterraneo per materiali di uso industriale, non ricadenti, neppure parzialmente, in aree protette a rilevanza regionale (vedi cat. A1, n. 5)
n. 61 depositi di fanghi diversi da quelli disciplinati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con capacità superiore a 10.000 metri cubi
n. 62 impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive
n. 63 stabilimenti di squartamento con capacità di produzione superiore a 50 t/giorno
n. 64 progetti di cui all'allegato A2 che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni
n. 65 modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A2 o all'allegato B2 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A2)
(*) Il proponente è esonerato dal dossier di compatibilità ambientale previsto dalla d.g.r. 74 - 45166 del 26.04.95 e sue eventuali modifiche ed integrazioni, nel solo caso in cui la procedura di verifica determini l'assoggettamento del progetto alla fase di valutazione.


Allegato B3 - Progetti di competenza del comune, sottoposti alla fase di verifica quando non ricadono, neppure parzialmente, in aree protette e sottoposti alla fase di valutazione quando - nel caso di opere o interventi di nuova realizzazione - ricadono, anche parzialmente, in aree protette, sempreché la realizzazione sia consentita dalla legge istitutiva dell'area protetta interessata (articolo 4)

Le soglie dimensionali dell'allegato devono essere ridotte del 50% per i progetti che ricadono anche parzialmente in area protetta, la cui realizzazione sia consentita dalla legge istitutiva dell'area protetta interessata.

Agricoltura
n. 1 cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ettari
n. 2 iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari; deforestazione allo scopo di conversione ad altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ettari
n. 3 progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai 300 ettari

Progetti di infrastrutture
n. 4 strade extraurbane principali o secondarie comunali
n. 5 strade comunali di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1.500 metri
n. 6 sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane) o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri (vedi cat. B1, n. 11)
n. 7 costruzione di parcheggi con capacità superiore a 500 posti auto


Industria energetica
n. 8 installazione di oleodotti e gasdotti, finalizzati alla distribuzione comunale, con la lunghezza complessiva superiore ai 20 km (vedi cat. B1, n. 20 e B2 n. 39)

Altri progetti
n. 9 porti turistici e da diporto, definiti di interesse comunale con apposito provvedimento regionale, quando lo specchio d'acqua è inferiore a 10 ettari, le aree esterne interessate non superano i 5 ettari e i moli sono di lunghezza inferiore a 500 metri, nonché progetti di intervento su porti già esistenti (vedi cat. B1, n. 26)
n. 10 porti lacuali e fluviali, definiti di interesse comunale con apposito provvedimento regionale (vedi cat. B1, n. 8)
n. 11 modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato B3 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente.

Allegato C




Allegato C - Casi di esclusione automatica dalla procedura di VIA, secondo le modalità di cui all'articolo 10, comma 4, di progetti di cui agli allegati B1, B2 e B3, non ricadenti neppure parzialmente in aree protette (articolo 4, comma 6, lettera a)
( Dalla tipologia all. B1, n. 2 (Progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ettari):
- B1, 2/a - Progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ettari, qualora consistenti in scambi e accorpamenti degli appezzamenti al fine di razionalizzare le tecniche colturali, senza cambiamenti delle modalità di utilizzo del suolo e senza movimenti di terra.
( Dalle tipologie all. B1, n. 9 (strade extraurbane secondarie, escluse le provinciali e le comunali), all. B2, n. 28 (strade extraurbane secondarie provinciali) e all. B3, n. 4 (strade extraurbane secondarie comunali):
- B1, 9/a - B2, 28/a - B3, 4/a - Interventi di adeguamento di strade extraurbane secondarie esistenti, ai fini esclusivi di ammodernamento e messa in sicurezza, consistenti nella realizzazione di svincoli a circolazione rotatoria, innesti, nella modifica sostanziale di sezioni e raggi di curvatura (anche conseguente alla costruzione di opere di protezione da frane e cadute massi), compresa la ricostruzione di attraversamenti esistenti di corsi d'acqua anche per esigenze di compatibilità idraulica.

( Dalla tipologia all. B1, n. 12 (Acquedotti con lunghezza superiore a 26 km):
- B1, 12/a - Acquedotti con lunghezza superiore a 26 km realizzati interamente in area urbana.
- B1, 12/b - Acquedotti con lunghezza superiore a 26 km per i quali il tracciato interrato si sviluppa interamente lungo l'asse di strade urbane o extraurbane esistenti.

( Dalla tipologia all. B1, n. 13 (Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione ed interventi di bonifica idraulica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale):
- B1, 13/a - Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica idraulica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, qualora finanziate ai sensi della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 "Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale" e della deliberazione Consiglio regionale 31 luglio 1991, n. 250-11937, modificata dalla deliberazione Consiglio regionale 2 aprile 1997, n. 377-4975.
- B1, 13/b - Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica idraulica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, qualora realizzate interamente con l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica così come elencate al titolo II, n. 6, della deliberazione Consiglio regionale 31 luglio 1991, n. 250-11937 e qualora le superfici di intervento e di cantiere siano complessivamente inferiori a 5 ettari.
- B1, 13/c - Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica idraulica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale, qualora rientranti nelle tipologie d'intervento individuate nella circolare del Presidente della Giunta regionale del 15 maggio 1996, n. 8/EDE.

( Dalla tipologia all. B1, n. 17 (costruzione di centri commerciali classici o sequenziali e di grandi strutture di vendita di cui all'allegato A alla DCR 29 ottobre 1999, n. 563-13414 e s.m.i.):
- B1, 17/a - costruzione di centri commerciali classici o sequenziali di cui all'allegato A alla DCR 29 ottobre 1999, n. 563-13414 e s.m.i., con superficie di vendita inferiore a 1500 m², nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, oppure inferiore a 2500 m², nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti."

( Dalle tipologie all. B1, n. 25 (cave di prestito con materiale estratto inferiore o uguale a 500.000 m³/anno e con superficie inferiore o uguale a 20 ettari, finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni, di cui alla l.r. 3 dicembre 1999, n. 30, non rientranti nei casi previsti dalla categoria n. 6 dell'allegato A1) e all. B2, n. 59 (cave e torbiere con materiale estratto inferiore o uguale a 500.000 m³/anno e con superficie inferiore o uguale a 20 ettari, escluse quelle che ricadono, anche parzialmente, in aree protette a rilevanza regionale ed escluse le cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni, di cui alla l.r. 3 dicembre 1999, n. 30, non rientranti nei casi previsti dalla categoria n. 13 dell'allegato A2)
Nei casi previsti dalle tipologie di esclusione seguenti, qualora vengano successivamente richieste modifiche, rinnovi o ampliamenti che complessivamente non facciano più rientrare la cava nelle fattispecie indicate, le istanze non sono automaticamente escludibili.
Nei casi di esclusione seguenti non sono ovviamente compresi i progetti sottoposti direttamente alla fase di valutazione (vedi categorie: A1, n. 5, 6 e 7, A2 n. 13 e 14) o localizzati, anche parzialmente, all'interno di aree protette.
- B1, 25/a - B2, 59/a - Scavi a fossa, per ogni tipo di materiale ad eccezione di pietre ornamentali, con volumi di escavazione sino a 500.000 m³ complessivi e con superficie inferiore a 20 ettari, condotti con profondità fino ad un metro dal livello di massima escursione della falda superficiale e comunque ad una profondità mai superiore a 5 metri dal piano di campagna, che non comportino mutamento di destinazione d'uso, con esclusione degli interventi nelle fasce fluviali A e B dei Piani stralcio in cui è articolato il Piano di Bacino del fiume Po di cui alla l. 183/1989.
- B1, 25/b - B2, 59/b - Miglioramenti fondiari su aree inferiori a 20 ettari, con profondità di scavo non superiore a 2 metri e volumi di escavazione sino a 200.000 m³ complessivi, con esclusione degli interventi nelle fasce fluviali A e B dei Piani stralcio in cui è articolato il Piano di Bacino del fiume Po di cui alla l. 183/1989.
- B1, 25/c - B2, 59/c - Arretramenti di terrazzi alluvionali di pianura per un'altezza inferiore a 10 metri e volumi di escavazione sino a 200.000 m³ complessivi, con arretramenti non superiori a 1/10 della lunghezza di bordo, per uno sviluppo massimo del fronte fino a 500 metri, con esclusione degli interventi nelle fasce fluviali A e B dei Piani stralcio in cui è articolato il Piano di Bacino del fiume Po di cui alla l. 183/1989.
- B1, 25/d - B2, 59/d - Coltivazioni di discariche minerarie derivanti da attività di cava in atto, finalizzate unicamente al riutilizzo del materiale stoccato e limitatamente agli accumuli di materiale non efficacemente reinseriti nel contesto ambientale, con esclusione degli interventi nelle fasce A e B dei Piani stralcio in cui è articolato il Piano di bacino del fiume Po, di cui alla l. 183/1989.
- B2, 59/e - Interventi in versante per estrazione di materiali industriali con volumi di escavazione sino a 200.000 m³ complessivi e con superficie inferiore a 5 ettari, con esclusione degli interventi nelle fasce fluviali A e B dei Piani stralcio in cui è articolato il Piano di Bacino del fiume Po di cui alla l. 183/1989.
- B2, 59/f - Nuove cave o ripresa di cave storiche di pietre ornamentali oppure progetti di ampliamento di cave esistenti, oppure progetti di modifica e istanze di rinnovo di cave esistenti, non appartenenti a Poli estrattivi, individuati ai sensi del Documento di programmazione dell'attività estrattiva (D.P.A.E. II° Stralcio - Pietre Ornamentali), qualora siano verificate contemporaneamente le seguenti condizioni:
- i volumi complessivi scavati, compresi gli sfridi, siano inferiori a 60.000 m³,
- la superficie complessivamente occupata, ivi comprese le discariche, sia inferiore a 4 ettari,
- non sia necessaria la realizzazione di nuova viabilità di accesso o di altra discarica limitrofa,
- non siano interessate zone di culmine e i fronti di cava non siano visibili da centri abitati,
- B2, 59/g - Progetti di avvio di cantieri di cava in sotterraneo di pietre ornamentali o ampliamento dei medesimi, con realizzazione di galleria pilota e senza necessità di discarica a cielo aperto, per volumi complessivi scavati, compresi gli sfridi, inferiori o uguali a 40.000 m³, qualora siano verificate contemporaneamente le seguenti condizioni:
- sia dimostrato, attraverso opportuna indagine idrogeologica, che l'intervento non perturba direttamente o indirettamente il sistema delle acque superficiali e sotterranee,
- sia definito il riutilizzo finale dei vuoti e del sito nel suo complesso.
- B2, 59/h - Ampliamenti di cave esistenti di pietre ornamentali appartenenti a Poli estrattivi, individuati ai sensi del Documento di programmazione dell'attività estrattiva (D.P.A.E. II° Stralcio - Pietre Ornamentali), per una durata massima di 12 mesi e comunque per volumi complessivi scavati, compresi gli sfridi, inferiori o uguali a 10.000 m³, nelle more della redazione e approvazione del relativo progetto di Polo estrattivo.

( Dalla tipologia all. B2, n. 29 ("... impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del decreto legislativo 152/2006)")
- B2, 29/a - Progetti relativi ad impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del decreto legislativo 152/2006), localizzati in aree non sottoposte a vincolo idrogeologico.

( Dalla tipologia all. B2, n. 36 (impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda):
- B2, 36/a - Impianti fotovoltaici non integrati di cui all'art. 2, comma 1, lettera b1, del decreto 19 febbraio 2007 "Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387", qualora localizzati all'interno di aree industriali esistenti.

( Dalla tipologia all. B3, n. 2 (Iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari; deforestazione allo scopo di conversione ad altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ettari):
- B3, 2/a - Iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari, qualora finanziata ai sensi della l.r. 32/1982 e della d.c.r. del 31/7/1991, n. 250-11937, così come modificata dalla d.c.r. del 2/4/1997, n. 377-4975.
- B3, 2/b - Iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari, qualora finanziata nell'ambito dei programmi di attuazione della normativa comunitaria di settore, secondo le procedure amministrative e le norme tecniche stabilite a livello regionale.

Allegato D




Allegato D - Contenuti dello studio di impatto ambientale di cui all'articolo 5, da redigere ai fini della fase di valutazione (in conformità alle indicazioni dell'allegato VII alla Parte II del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Lo studio di impatto ambientale è organizzato nei quadri programmatico, progettuale e ambientale ed è corredato dalla sintesi in linguaggio non tecnico.
La sintesi in linguaggio non tecnico riporta il quadro riepilogativo delle informazioni e dei dati significativi, prodotti nell'ambito dello studio di impatto ambientale, ivi comprese cartografie illustrative della localizzazione del progetto. L'elaborato deve essere presentato con modalità e linguaggio tali da consentire la comprensione e valutazione critica da parte del pubblico, nonché un'agevole riproduzione.
Lo studio di impatto ambientale contiene la descrizione, i criteri e le modalità di raccolta, selezione ed elaborazione dei dati e delle informazioni utilizzati per la redazione ed in esso contenuti, ed evidenzia le eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate nella raccolta ed elaborazione dei dati rilevati.
Contenuti specifici dei singoli quadri:
Il Quadro programmatico contiene:
1. l'illustrazione del progetto in relazione alla legislazione, pianificazione e programmazione vigenti (nazionale, regionale e locale) di riferimento, nonché in relazione alle sue finalità e agli eventuali riflessi in termini sia di vincoli che di opportunità, sul sistema economico e territoriale;
2. finalità e motivazioni strategiche dell'opera o intervento proposti, modalità con cui soddisfa la domanda esistente, anche alla luce delle trasformazioni in corso a livello locale e allo stato di attuazione della pianificazione;
3. l'indicazione del rapporto tra costi preventivati e benefici stimati, anche in termini socio-economici;
4. l'indicazione dell'attuale destinazione d'uso dell'area, come indicato dalla vigente strumentazione urbanistica (PRGC) e dei vincoli di varia natura esistenti nell'area prescelta e nell'intera zona di studio.
Il Quadro progettuale contiene:
1. la descrizione delle soluzioni alternative tecnologiche e localizzative considerate, inclusa l'ipotesi di non realizzazione del progetto, con l'indicazione dei motivi principali della scelta compiuta, tenendo conto dell'impatto sull'ambiente;
2. la descrizione delle caratteristiche tecnologiche e dimensionali dell'opera o intervento, nonché delle esigenze di utilizzazione del suolo e delle altre risorse durante le fasi di costruzione e di esercizio;
3. la descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione della natura e della quantità dei materiali impiegati;
4. la descrizione delle soluzioni tecniche prescelte, con riferimento alle migliori tecnologie disponibili, per realizzare l'opera o l'intervento, per ridurre l'utilizzo delle risorse, le emissioni di inquinanti, minimizzando altresì le fonti di impatto;
5. la valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti (quali inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, ecc.) risultanti dalla realizzazione e dall'attività del progetto proposto nonché dall'eventuale successiva dismissione e/o bonifica del sito;
6. analisi incidentale e quadro delle eventuali condizioni di rischio con riferimento alle fasi di costruzione, esercizio ed eventualmente di dismissione dell'opera o intervento.
Il Quadro ambientale contiene:
1. l'analisi della qualità ambientale con riferimento alle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna, alla flora, al suolo, alle acque superficiali e sotterranee, all'aria, ai fattori climatici, al paesaggio, all'ambiente urbano e rurale, al patrimonio storico, artistico e culturale, al patrimonio agroalimentare, e alle loro reciproche interazioni;
2. la descrizione dei prevedibili effetti positivi e negativi, diretti e indiretti, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, che la realizzazione del progetto comporta sull'ambiente, dovuti:
- alla realizzazione ed esercizio delle opere e interventi previsti;
- all'utilizzazione delle risorse;
- all'emissione di inquinanti, alla produzione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti;
la stima degli effetti cumulativi degli impatti nel tempo e con le altre fonti di impatto presenti sul territorio;
l'indicazione dei metodi di previsione utilizzati;
3. la descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e compensare dal punto di vista ambientale gli effetti negativi del progetto sull'ambiente;
4. la descrizione delle misure previste per il monitoraggio;
5. La descrizione degli elementi culturali e paesaggistici eventualmente presenti, dell'impatto su di essi delle trasformazione proposte e delle misure di mitigazione e compensazione necessarie.

Allegato E




Allegato E - Elementi di verifica per la pronuncia dell'autorità competente di cui all'articolo 10, comma 3, sulla possibile esclusione di un progetto dalla fase di valutazione

1. Caratteristiche dell'opera o intervento, con particolare attenzione ai seguenti elementi:
- parametri tecnici e dimensionali;
- cumulo con altri progetti;
- utilizzazione di risorse naturali;
- produzione di rifiuti;
- inquinamento e disturbi ambientali;
- rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate.
2. Localizzazione dell'opera o intervento, con attenzione alla sensibilità ambientale delle zone interessate direttamente o indirettamente dalla realizzazione e dall'esercizio dell'opera o intervento, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:
- utilizzazione attuale dell'area e destinazione d'uso prevista;
- interazione con altri progetti o opere esistenti;
- ricchezza relativa, qualità e capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona;
- capacità di carico dell'ambiente circostante, con particolare attenzione alle seguenti zone:
a) zone umide e costiere;
b) zone montuose e forestali;
c) aree naturali protette; zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri; zone protette speciali designate dagli Stati membri in base alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
d) aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle acque pubbliche;
e) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale definiti dalla normativa vigente sono già stati superati;
f) zone a forte densità demografica;
g) aree e paesaggi importanti dal punto di vista storico, culturale e archeologico.
h) territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
3. Caratteristiche dell'impatto potenziale dovuto alla realizzazione e all'esercizio dell'opera o intervento, in funzione degli elementi evidenziati ai punti precedenti e tenendo conto, in particolare:
- della portata dell'impatto (area geografica e densità della popolazione interessata);
- della natura transfrontaliera dell'impatto;
- dell'ordine di grandezza e della complessità dell'impatto;
- della probabilità dell'impatto;
- della durata, frequenza e reversibilità dell'impatto.

Allegato F




Allegato F - Informazioni relative all'analisi di compatibilità ambientale di piani e programmi, contenute all'interno della relazione generale di cui all'articolo 20, comma 2


L'analisi di compatibilità ambientale contiene le seguenti informazioni, secondo il livello di dettaglio e le modalità di attuazione dello specifico piano o programma:
a) il contenuto del piano o del programma ed i suoi obiettivi principali nei confronti delle possibili modifiche dell'ambiente;
b) le caratteristiche ambientali di tutte le aree che possono essere significativamente interessate dal piano o dal programma;
c) qualsiasi problema ambientale rilevante ai fini del piano o del programma, con specifica attenzione alle aree sensibili ed alle aree urbane;
d) gli obiettivi di tutela ambientale di cui all'articolo 20, comma 1, perseguiti nel piano o nel programma e le modalità operative adottate per il loro conseguimento;
e) i prevedibili impatti ambientali significativi e la valutazione critica complessiva delle ricadute positive e negative sull'ambiente, derivanti dall'attuazione del piano o del programma;
f) le alternative considerate in fase di elaborazione del piano o del programma;
g) le misure previste per impedire, ridurre e ove possibile compensare gli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o del programma.




1 Note all'articolo 1. Il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 (Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale) è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 settembre 1996, n. 210.

2 Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) è pubblicato sul supplemento ordinario n. 77/L alla Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1998, n. 92.

3 Note all'articolo 3. Il testo dell'articolo 16, comma 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), modificato dall'articolo 5 quinquies del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 127, è il seguente: "3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonché in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche speciali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare.".

4 Il testo dell'articolo 16, comma 4 della l. 109/1994 è il seguente: "4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi ed indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura ed alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonché in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.".

5 Il testo dell'articolo 16, comma 5 della l. 109/1994 è il seguente: "5. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare il progetto è costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi ed indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi nei termini e con le modalità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 3.".

6 Note all'articolo 12. La circolare del Ministero dell'ambiente dell'11 agosto 1989 è pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 29 agosto 1989, n. 201.

=7 Sostituito dall'art. 19 della l.r. 26/2015.

-8 Abrogato dall'art. 1 della l.r. 54/2000.

-9 Abrogato dall'art. 1 della l.r. 54/2000.

10 L'articolo 23, commi 6 e 7, della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 demanda rispettivamente alla Giunta regionale e al Consiglio regionale di procedere con proprio provvedimento alla modifica dei contenuti dei relativi allegati ogni qualvolta sia necessaria un'armonizzazione con le modifiche apportate alla normativa statale. La deliberazione della Giunta Regionale n. 75-5611 del 19 marzo 2002 pubblicata nel B.U. n. 15 del 11 aprile 2002, in attuazione della deliberazione del Consiglio regionale n. 217-41038 del 27 dicembre 2001, sostituisce integralmente il testo degli allegati A1, A2, B1, B2, B3 e C della L.R. 40/1998. La deliberazione del Consiglio regionale n. 211-34747 del 30 luglio 2008 pubblicata sul supplemento n. 2 del B.U. n. 32 del 7 agosto 2008 ha aggiornato gli allegati A1, A2, B1, B2, B3, C, D, e E. La deliberazione del Consiglio regionale n. 129-35527 del 20 settembre 2011 pubblicata sul B.U. n. 43 del 27 ottobre 2011 ha aggiornato gli allegati A1 e B2. Di seguito sono pubblicati i testi vigenti e coordinati di tutti gli allegati.