Legge regionale 7 agosto 1997, n. 48. (Testo coordinato) Nuova determinazione del gettone di presenza da riconoscere a componenti della Commissione tecnica urbanistica (CTU), del Comitato regionale per le opere pubbliche (CROOPP) e della Commissione regionale per i Beni culturali e ambientali (CRBC e A.). (B.U. 13 agosto 1997, suppl. al n. 32) 1. In deroga all'articolo 1 della legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti di Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l'Amministrazione regionale) è corrisposto un gettone di presenza di 1=>30 euro lordi <=1 per ciascuna giornata di partecipazione alle sedute valide, ai componenti delle seguenti Commissioni:
1. I gettoni di presenza, così come rideterminati nel loro ammontare dall'articolo 1, si applicano alle sedute dei rispettivi organismi a decorrere dal 1° settembre 1997. 1. Alla maggior spesa di lire 80 milioni, prevista per l'attuazione della presente legge, si fa fronte con le disponibilità del capitolo 15910 del bilancio di previsione 1997 e successivi, congruamente fissate. =1 Sostituito dall'art. 84 della l.r. 3/2013.
Art. 1, 2, 3
(Determinazione gettone di presenza)
a) Commissione tecnica urbanistica, di cui all'articolo 76 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo) così come modificato dall'articolo 12 della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 70 2-><-2 ;
3-><-3
c) Commissione regionale per i Beni culturali e ambientali di cui all'articolo 91 bis della l.r. 56/1977, così come sostituito dall'articolo 8 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20, limitatamente ai componenti di cui al terzo comma, lettera c).
2. Rimane ferma la disciplina prevista dagli articoli 2 e 3 della l.r. 33/1976 e dall'articolo 10 della legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10 (Disciplina delle situazioni di incompatibilità con lo stato di dipendente regionale).
(Decorrenza)
(Norma finanziaria)