Legge regionale 7 agosto 1997, n. 47. (Testo coordinato)

Interventi a sostegno delle attivita' svolte dalle Universita' popolari e della terza eta' o comunque denominate.

(B.U. 13 agosto 1997, suppl. al n. 32)

Modificata da l.r. 59/1997

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 bis

Art. 1.
(Finalita')

1. La Regione, riconoscendo nelle attivita' promosse dalle Universita' popolari e della terza eta' o comunque denominate nel campo dell'educazione permanente, istituite o gestite da istituzioni pubbliche o private, un fattore di particolare rilievo per la promozione culturale, sociale e civile delle persone anziane e di quelle adulte, ne favorisce l'istituzione e sostiene finanziariamente le loro attivita', nei limiti previsti dalla legge.

Art. 2.
(Soggetti e benefici)

1. Per il raggiungimento delle finalita' di cui all'articolo 1 la Regione concede contributi a titolo di concorso nelle spese alle Universita' popolari e della terza eta' o comunque denominate.
2. Per accedere ai contributi previsti dalla legge i soggetti interessati devono:
a) avere sede e svolgere attivita' nel territorio regionale;
b) presentare regolare atto costitutivo e Statuto;
c) operare senza fine di lucro, nell'interesse della generalita' dei cittadini ;
d) svolgere attivita' da almeno 1 anno;
e) riservare parte dell'attivita' allo studio delle realta' culturali, socio-economiche e artistiche del Piemonte;
f) disporre, per lo svolgimento delle attivita', di idonee strutture;
g) attivare cicli di lezioni e seminari, sotto forma di corsi della durata minima annua di cinquanta ore.

Art. 3.
(Accesso ai corsi)

1. L'accesso alle attivita' dei soggetti di cui all'articolo 1 e' libero.
2. La frequenza e' gratuita, fatto salvo il pagamento di una quota di partecipazione.

Art. 4.
(Attivita' didattiche e culturali)

1. Per accedere ai contributi regionali, i soggetti di cui all'articolo 1 devono articolare le proprie attivita' in un adeguato ciclo di lezioni con riferimento all'articolo 2, comma 2, lettere c) ed e).
2. Il personale docente deve possedere il diploma di laurea o una esperienza specialistica nella disciplina attinente agli argomenti del corso.
3. Al termine dei corsi puo' essere rilasciato un attestato di frequenza che, in ogni caso, non avra' valore legale.

Art. 5.
(Presentazione delle domande)

1. Ai fini della concessione dei contributi, i soggetti di cui all'articolo 1 devono presentare domanda alla Giunta regionale, entro il 31 maggio di ogni anno, corredata dalla relazione illustrativa delle iniziative programmate, con relativo preventivo di spesa.

Art. 6.
(Assegnazione ed erogazione dei contributi)

1. Entro il 30 settembre di ogni anno la Giunta regionale approva il Piano di riparto dei contributi tra i soggetti di cui all'articolo 1, tenendo presente l'articolazione dei corsi, le attivita' proposte nelle aree decentrate e i contenuti della proposta con particolare riferimento all'articolo 2, comma 2, lettera e).
2. Il contributo non puo' essere superiore al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile ed e' vincolato alla realizzazione delle iniziative indicate nella relativa domanda.
3. Il contributo viene erogato ai soggetti beneficiari, nella misura massima del 70 per cento, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della avvenuta assegnazione.
4. La quota restante e' liquidata dopo la presentazione della rendicontazione finale della attivita' svolta e della spesa sostenuta.
5. In caso di mancata o parziale attuazione delle iniziative programmate e ammesse al contributo, la Giunta regionale provvede alla revoca e al recupero totale o parziale del contributo stesso.

Art. 7.
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della legge, valutati per l'anno finanziario 1997 in lire 200 milioni, si provvede mediante riduzione di lire 100 milioni dal capitolo 11250 e di lire 100 milioni dal capitolo n. 27020 e viene istituito apposito capitolo avente la denominazione: "Interventi a sostegno delle attivita' svolte dalle Universita' popolari e della terza eta' o comunque denominate" con lo stanziamento di lire 200 milioni in termini di competenza e di cassa.
2. Per l'anno finanziario 1998 è autorizzata la spesa di lire 800 milioni alla cui copertura si provvede mediante riduzione, di pari importo, dal capitolo n. 15950 del bilancio pluriennale 1997-1999, tranche 1998.

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Art. 7 bis.
(Norma transitoria)

1. Il termine per la presentazione della domanda relativa ai contributi in conto 1997 è stabilito al 31 dicembre.
2. La Giunta regionale assegnera' i contributi di cui al comma 1, entro il 31 marzo 1998. < 1




1 Articolo aggiunto dall'art. 1 della l.r. 59/1997.