Legge regionale 22 ottobre 1996, n. 76. (Testo coordinato)

Modifiche alla legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 'Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381' 'Disciplina delle cooperative sociali '.

(B.U. 30 ottobre 1996, n. 44)

Modificata da l.r. 13/2012

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Art. 1.

1. L'articolo 16 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 e' sostituito dal seguente:
"Art. 16. - Finanziamenti a tasso agevolato
1. La Regione puo' concedere alle cooperative sociali un finanziamento a tasso agevolato, in concorso con gli istituti di credito, che copra fino al cento per cento delle spese riconosciute ammissibili, con una partecipazione massima regionale pari al settanta per cento delle spese ammesse e comunque per un importo non superiore a lire centocinquanta milioni.
2. Gli investimenti ammessi a finanziamento sono quelli relativi ad impianti, macchinari, attrezzature, automezzi, licenze, opere murarie ed arredi inerenti l'attivita' di impresa".
3. Gli investimenti di cui al comma 2 devono prevedere un incremento occupazionale di almeno una unita' lavorativa, limitatamente a quelle cooperative che riceveranno un finanziamento annuo superiore ai cinquanta milioni, secondo i criteri che saranno definiti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 21.

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Art. 2

(...)< 1

Art. 3.

1. L'articolo 18 della l.r. n. 18/1994 e' sostituito dal seguente:
"Art. 18. - Servizi di assistenza e spese di avviamento
1. Per le spese di avviamento connesse alla realizzazione del progetto di sviluppo, di cui all'articolo 14, da sostenere o gia' sostenute nel primo anno di esercizio dalle cooperative sociali di nuova costituzione, la Regione puo', inoltre, concedere un contributo non superiore al cinquanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile e per un importo non superiore a lire venti milioni.
2. Per spese di avviamento, di cui al comma 1, sono da intendersi: le spese di costituzione della cooperativa, l'acquisto di materie prime e semilavorati, il canone di locazione per gli immobili destinati alle attivita' produttive non superiore a mesi dodici.
3. In aggiunta ai contributi di cui all'articolo 14, ai finanziamenti a tasso agevolato di cui all'articolo 16 ed ai contributi di cui al comma 1, la Giunta regionale puo' concedere, secondo le modalita' di cui ai commi 4 e 5, contributi in relazione alle spese sostenute per l'acquisizione di servizi di assistenza tecnico gestionale.
4. Il contributo, di cui al comma 3, e' concesso fino ad un massimo del trenta per cento delle spese effettivamente sostenute e documentate e per un importo non superiore a lire dieci milioni.
5. Per servizi di assistenza tecnico gestionale sono da intendersi: l'analisi di mercato e l'accesso all'innovazione tecnologica nonche' gli investimenti di orientamento e di supporto alla gestione aziendale necessari all'avviamento delle iniziative produttive".

Art. 4.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 19 della l.r. n. 18/1994 sono inseriti i seguenti commi:
"2 bis. Sono inoltre ammessi a fruire dei benefici di cui al comma 1 le cooperative sociali che abbiamo assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato come soci lavoratori o come lavoratori dipendenti:
a) detenuti che prestino la loro opera all'interno degli istituti penitenziari;
b) detenuti ammessi al lavoro all'esterno come previsto dall'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modifiche ed integrazioni.
2 ter. Il contributo di cui al comma 2 bis puo' essere concesso, per un massimo di due anni, a partire dall'instaurarsi di regolare e documentato rapporto di lavoro a tempo indeterminato".

Art. 5.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 20 della l.r. n. 18/1994 e' inserito il seguente comma:
"1 bis. I finanziamenti a tasso agevolato di cui all'articolo 16 non sono cumulabili con i contributi di cui all'articolo 14 ne' con le spese di avviamento riconosciute all'articolo 18, comma 1, per tutta la durata del progetto di sviluppo".

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Art. 6

(...)< 2




1 Articolo abrogato dall'art. 5 della l.r. 13/2012.

2 Articolo abrogato dall'art. 5 della l.r. 13/2012.