Legge regionale 13 agosto 1996, n. 62. (Testo coordinato)

Sottoscrizione del secondo aumento di capitale della Societa' per Azioni Expo 2000 e modifica dell'articolo 17 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 47 (Disciplina delle attivita' fieristiche).

(B.U. 21 agosto 1996, n. 34)

Modificata da l.r. 31/2008

Art. 1, 2, 3, 4

Art. 1.

1. La Giunta regionale e' autorizzata a sottoscrivere n. 368 mila nuove azioni, del valore nominale di lire 10 mila ciascuna, emesse dalla Societa' per Azioni Expo 2000, in esecuzione dell'aumento del proprio capitale sociale da lire 0 (zero) a lire 10 miliardi 300 milioni.

Art. 2.

1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di lire 3 miliardi 680 milioni. All'onere relativo si provvede mediante riduzione di pari importo, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al capitolo 27170 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1996, e mediante l'istituzione nello stesso stato di previsione, di apposito capitolo denominato "Oneri relativi alla seconda sottoscrizione di nuove azioni della Societa' per Azioni Expo 2000" e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 3 miliardi 680 milioni.

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Art. 3

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Art. 4.

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.




1 Articolo abrogato dall'art. 17 della l.r. 31/2008.