Legge regionale 13 aprile 1995, n. 60. (Testo coordinato) Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale. (B.U. 19 aprile 1995, suppl. al n. 16) Capo I. Finalità e oggetto della legge Capo II. Istituzione e ordinamento dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) Capo IV. Dotazioni dell'ARPA e norme finanziarie Capo V. Norme transitorie e finali 1 Articolo abrogato dall'art. 28 della l.r. 18/2016. 2 Articolo abrogato dall'art. 28 della l.r. 18/2016. 3 Articolo abrogato dall'art. 28 della l.r. 18/2016. 4 Articolo abrogato dall'art. 28 della l.r. 18/2016. 5 Articolo abrogato dall'art. 28 della l.r. 18/2016. 6 Articolo abrogato dall'art. 28 della l.r. 18/2016. 7 Articolo abrogato dall'art. 28 della l.r. 18/2016. 8 Articolo abrogato dall'art. 28 della l.r. 18/2016. 9 Articolo abrogato dall'art. 28 della l.r. 18/2016. 10 Articolo abrogato dall'art. 28 della l.r. 18/2016. 11 Articolo abrogato dall'art. 28 della l.r. 18/2016. 12 Articolo abrogato dall'art. 28 della l.r. 18/2016. 13 Articolo abrogato dall'art. 28 della l.r. 18/2016. 14 Articolo abrogato dall'art. 28 della l.r. 18/2016. 15 Articolo abrogato dall'art. 28 della l.r. 18/2016. 16 Articolo abrogato dall'art. 28 della l.r. 18/2016. 17 Articolo abrogato dall'art. 28 della l.r. 18/2016. 18 Articolo abrogato dall'art. 28 della l.r. 18/2016. 19 Articolo abrogato dall'art. 28 della l.r. 18/2016. -20 Abrogato dall'art. 28 della l.r. 18/2016. -21 Abrogato dall'art. 28 della l.r. 18/2016. -22 Abrogato dall'art. 28 della l.r. 18/2016. 23 Articolo abrogato dall'art. 28 della l.r. 18/2016. 24 Articolo abrogato dall'art. 28 della l.r. 18/2016. 25 Articolo abrogato dall'art. 28 della l.r. 18/2016.
Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
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3. Ai sensi dell'articolo 2 bis del D.L. 496/1993 così come convertito dalla legge 61/1994, nell'espletamento delle attività di controllo e di vigilanza di cui alla presente legge il personale dell'ARPA accede agli impianti e alle sedi di attività e richiede i dati, le informazioni e i documenti necessari all'espletamento dei suoi compiti. Tale personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'ARPA. Il segreto industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le attività di verifica e di controllo. Il Direttore generale dell'ARPA con proprio atto individua il personale che, ai fini dell'espletamento delle attività di istituto, deve disporre della qualifica di ufficiale di Polizia giudiziaria e ne fa proposta al competente Prefetto.
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