Legge regionale 23 marzo 1995, n. 45. (Testo coordinato)

1 >Impiego di detenuti in semiliberta', ammessi al lavoro all'esterno, affidati in prova al servizio sociale o in detenzione domiciliare per lavori socialmente utili. < 1

(B.U. 24 marzo 1995, suppl. al n. 12)

Modificata da l.r. 01/2004

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8


Art. 1
(Finalita')
2=>1. La Regione nell'ambito della propria attivita' a favore dell'inserimento sociale e del recupero dei detenuti attua, d'intesa con i competenti organi del Ministero di giustizia interventi per l'impiego di detenuti in semiliberta', ammessi al lavoro all'esterno, affidati in prova al servizio sociale o in detenzione domiciliare in opere e servizi socialmente utili, promossi d'intesa con gli enti locali e da questi gestiti avvalendosi, di norma, dei cantieri di lavoro. <=2


Art. 2
(Progetti)
3=>1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, i comuni, le comunita' montane e le province interessati ad attuare gli interventi presentano alla Giunta regionale progetti che prevedano l'impiego di detenuti in semiliberta', ammessi al lavoro esterno, affidati in prova al servizio sociale o in detenzione domiciliare in opere e servizi di interesse locale socialmente utili, favorendo in tal modo anche il loro reinserimento sociale e lavorativo. <=3
4=>2. La Giunta regionale, d'intesa con l'amministrazione penitenziaria e con quella giudiziaria, determina annualmente i progetti da attuare dando priorita' a quelli presentati dai comuni, dalle comunita' montane e dalle province sedi di istituto penitenziario, avvalendosi del parere espresso dall'apposito comitato nominato con le modalita' previste dall'articolo 7. <=4
3. Ogni progetto deve contenere:
a) le finalita' socio lavorative che si intendono perseguire;
b) la descrizione delle attivita' e le caratteristiche professionali richieste ai partecipanti;
c) il numero dei soggetti che si intendono utilizzare, che non puo' essere superiore a dieci;
d) le modalita' organizzative dell'attivita';
e) la durata dell'attivita' prevista per ciascun progetto, che non puo' essere inferiore a tre mesi ne' superiore a dodici mesi;
f) il preventivo finanziario con indicazione dei costi ripartiti per categorie principali.
4. La responsabilita' della gestione dei progetti fa capo agli Enti locali proponenti che dovranno incaricare personale proprio per la guida e il controllo dell'attuazione dell'attivita' prevista.

Art. 3.
(Impiego dei detenuti)

1. I detenuti da impiegare nei progetti sono individuati per ciascun progetto dall'Amministrazione penitenziaria, tenendo conto delle eventuali professionalita' richieste dall'Ente locale proponente in relazione all'attivita' da svolgere.
2. La partecipazione di ciascun detenuto al progetto deve essere preceduta da una dichiarazione di consenso dell'interessato, rilasciata all'Amministrazione penitenziaria. Tale dichiarazione comporta l'obbligo di partecipazione assidua ed efficace a tutte le attivita' previste dal progetto, eccettuato il caso di legittimo impedimento.
3. Il venir meno della condizione di detenuto per fatti sopraggiunti non comporta la decadenza dalla partecipazione all'attivita' lavorativa sino al termine previsto del progetto.
4. In considerazione delle specifiche attribuzioni legislative dell'Amministrazione penitenziaria in materia di esecuzione della pena, l'Amministrazione penitenziaria stessa, in qualsiasi momento puo' disporre la cessazione dell'attivita' lavorativa qualora il detenuto abbia manifestato una condotta incompatibile con le finalita' del progetto.


Art. 4
(Approvazione dei progetti)
5=>1. Con apposite determinazioni dirigenziali vengono annualmente approvati i progetti di attivita' presentati dagli enti locali. <=5
2. L'attivita' lavorativa puo' comprendere anche momenti formativi inerenti l'attivita' stessa.

Art. 5.
(Regime lavorativo e modalita' di finanziamento)

1. Per le prestazioni lavorative dei detenuti interessati dalla legge si applica, di norma, la regolamentazione dei cantieri di lavoro di cui alla legge regionale 18 ottobre 1984, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni in quanto applicabile.
2. Per quanto concerne il trattamento assicurativo e assistenziale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, della L.R. n. 55/1984.
3. I costi relativi alla manodopera e agli oneri di cui al comma 2, sono a carico dell'Amministrazione regionale che provvede a trasferire agli Enti locali i quattro quinti delle relative somme, come anticipazione all'avvio del progetto e la quota rimanente al termine del progetto, su presentazione del relativo rendiconto economico, accompagnato da una relazione sull'attuazione dell'intervento. Copia della relazione viene trasmessa dalla Giunta regionale al Ministero di grazia e giustizia.
4. Eventuali altri costi dei progetti sono a carico dell'Ente locale proponente il quale favorira' la fruizione dei servizi messi a disposizione dei propri dipendenti.

Art. 6.
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della legge, si provvede con l'istituzione, nel bilancio 1995, di un nuovo capitolo di spesa avente la denominazione "Contributi ai Comuni e alle Comunita' Montane per l'impiego di detenuti in semiliberta' o ammessi al lavoro all'esterno per lavori socialmente utili a protezione dell'ambiente" La dotazione per l'anno 1995 e per gli anni successivi e' determinata dalle relative leggi di bilancio.

6 >

Art. 7
(Norme attuative)

1. La Giunta regionale approva, con propria deliberazione, le norme attuative della presente legge, sentiti il Tribunale di sorveglianza, il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria e le associazioni degli enti locali.
2. Nella deliberazione di cui al comma 1 sono stabilite le procedure e i tempi secondo i quali dar corso ogni anno alle attivita' preparatorie, contestuali e successive agli interventi previsti dalla legge, nonche' la composizione e le modalita' di nomina di un apposito comitato che esprime parere sulla proposta dei progetti da finanziare annualmente. < 6

Art. 8.
(Abrogazione di norma)

1. La legge regionale 8 gennaio 1990, n. 1 e' abrogata.




1 Titolo modificato dall'art. 63 della l.r. 1/2004.

=2 Sostituito dall'art. 63 della l.r. 1/2004.

=3 Sostituito dall'art. 63 della l.r. 1/2004.

=4 Sostituito dall'art. 63 della l.r. 1/2004.

=5 Sostituito dall'art. 63 della l.r. 1/2004.

6 Articolo sostituito dall'art. 63 della l.r. 1/2004.