Legge regionale 23 marzo 1995, n. 38. (Testo coordinato)

Disciplina dell'agriturismo.

(B.U. 24 marzo 1995, suppl. al n. 12)

Modificata da l.r. 38/2009

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Titolo I. Generalita'

Art. 1.
(Finalita')

1. La Regione Piemonte, in armonia con la legislazione comunitaria e nazionale, promuove e disciplina l'agriturismo al fine di favorire lo sviluppo e il riequilibrio del territorio agricolo, agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali attraverso il miglioramento delle condizioni di vita e l'incremento dei redditi aziendali, valorizzare le strutture economiche e produttive della campagna tutelando i caratteri dell'ambiente in genere ed in particolare di quello rurale e le sue risorse, valorizzare i prodotti tipici e quelli provenienti da coltivazioni biologiche, promuovere e tutelare le tradizioni e le iniziative culturali del mondo rurale, favorire i rapporti tra citta' e campagna, incrementare le potenzialita' dell'offerta turistica piemontese.

Art. 2.
(Definizione di attivita' agrituristiche)

1. Per attivita' agrituristiche si intendono le attivita' di ricezione e ospitalita' esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, singoli od associati, e da loro familiari di cui all'articolo 230 bis del Codice civile, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione e complementarieta' rispetto alle attivita' di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali.
2. Ai fini della presente legge sono considerati imprenditori agricoli associati:
a) le societa' cooperative agricole;
b) le societa' cooperative, i consorzi e le altre societa' costituite tra imprenditori agricoli per l'esercizio delle attivita' agrituristiche.
3. Rientrano tra le attivita' agrituristiche:
a) dare ospitalita' in alloggi agrituristici e in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori, nonche' somministrare alle persone ospitate cibi e bevande, comprese quelle a carattere alcolico e superalcolico;
b) somministrare per la consumazione sul posto, anche a persone non ospitate nell'azienda, pasti e bevande (comprese quelle a carattere alcolico e superalcolico), costituiti prevalentemente da prodotti propri, per un massimo di sessanta persone comprese quelle ospitate; tale limite puo' essere superato per le scolaresche in visita all'azienda;
c) organizzare attivita' ricreative, sportive e culturali nell'ambito dell'azienda disgiuntamente o congiuntamente alle attivita' di cui alle lettere a) e b), che siano connesse e integrate con le attivita' e le caratteristiche dell'azienda agricola e dell'ambiente rurale.
4. Per i fini di cui al comma 3, lettera b), sono considerati propri i cibi e le bevande prodotti e lavorati nell'azienda agricola, quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola anche tramite lavorazioni esterne, nonche' quelli provenienti da cooperative e consorzi di aziende agricole operanti in ambito locale o regionale di cui l'azienda fa parte.
5. L'attivita' agricola dell'azienda o delle aziende, in caso di imprenditori agricoli associati, deve rimanere principale rispetto all'attivita' agrituristica in termini di tempo lavoro dedicato.
6. Possono essere adibiti all'attivita' agrituristica, oltre all'imprenditore agricolo, i coadiutori e i dipendenti dell'azienda agricola, nel rispetto della vigente normativa in materia di lavoro.

Art. 3.
(Alloggi agrituristici e spazi per campeggio)

1. Sono alloggi agrituristici i locali siti in fabbricati rurali nei quali viene data ospitalita' ai turisti dagli imprenditori agricoli.
2. I locali devono far parte della struttura dell'azienda agricola ed essere siti nell'ambito domestico dell'imprenditore o comunque nel fondo dello stesso, in modo da consentire un rapporto costante di ospitalita'.
3. La capacita' ricettiva di un'azienda agricola in alloggio agrituristico non puo' essere superiore a venticinque posti letto.
4. Negli alloggi agrituristici devono essere assicurati i servizi minimi di ospitalita' compresi nel prezzo della camera:
a) pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta la settimana;
b) cambio della biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta la settimana;
c) fornitura di energia elettrica, acqua, riscaldamento.
5. Negli alloggi agrituristici possono essere somministrati, limitatamente alle persone alloggiate, cibi e bevande anche non costituiti da prodotti propri dell'azienda agricola purche' prevalentemente di produzione tipica piemontese.
6. Nelle aziende agricole possono essere previsti spazi aperti destinati all'insediamento temporaneo di un massimo di tre tende o caravan; in relazione alle esigenze locali il Comune puo' consentire, in alternativa ai posti letto di cui al comma 3, l'elevazione del numero di tende o caravan fino ad un massimo di dieci, per non piu' di trenta persone, previa verifica che l'azienda agricola abbia un'estensione territoriale e caratteristiche adeguate per ospitarle.

Art. 4.
(Requisiti tecnici ed igienico sanitari)

1. Le camere e le unita' abitative degli alloggi agrituristici devono possedere i requisiti tecnici ed igienico sanitari previsti dalla legge regionale 14 luglio 1988, n. 34.
2. Le camere e le unita' abitative devono disporre almeno dei seguenti servizi igienico sanitari: un wc ogni dieci persone, un bagno o doccia ogni dodici persone, un lavabo ogni sei persone, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare e conviventi.
3. Per gli insediamenti di non piu' di tre tende o caravan devono essere garantiti ai turisti i servizi igienico sanitari e la fornitura d'acqua mediante le strutture ordinarie dell'azienda agricola; per gli insediamenti superiori a tre tende o caravan deve essere garantito, mediante strutture apposite, il rispetto dei parametri minimi dei requisiti igienico sanitari previsti per i campeggi ad una stella dalla legge regionale 31 agosto 1979, n. 54 e successive modificazioni.
4. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283 ed al relativo Regolamento di esecuzione adottato con decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 1980, n. 327.
5. Qualora le caratteristiche strutturali o architettoniche degli edifici rurali esistenti non consentano l'adeguamento ai requisiti di cui al comma 1, e' consentito l'uso di camere o unita' abitative anche con altezza non inferiore a metri 2,20, sempreche' venga garantito un volume minimo dei locali pari a quello risultante dal rapporto tra superficie minima e altezza indicati dall'articolo 4 della L.R. 34/1988; e' altresi' consentita una finestratura inferiore a 1/8 della superficie del pavimento, sempreche' sia garantito un sufficiente ricambio d'aria.
6. Nel caso siano ospitati gruppi organizzati scolastici o giovanili, negli alloggi agrituristici e' consentito di utilizzare camerate a piu' letti e di sovrapporre a ciascun letto base un altro letto, per una ricettivita' massima di venticinque posti letto, senza dover incrementare superfici e cubature delle camere; per il rispetto degli altri rapporti si computano i posti letto effettivi.
7. La previsione di cui al comma 6 puo' altresi' applicarsi, indipendentemente dal tipo di utenza, agli alloggi agrituristici collocati in immobili rurali quali baite, alpeggi, malghe e simili, siti in zone montane ad altitudini superiori ai 1000 metri e raggiungibili solo con sentieri, mulattiere o strade di servizio non aperte al traffico.

Art. 5.
(Utilizzazione di edifici e di aree)

1. Possono essere utilizzati per le attivita' agrituristiche i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicati nel fondo, nonche' gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo e non piu' necessari alla conduzione dello stesso.
2. Nei Comuni rurali, individuati con provvedimento della Giunta regionale, possono essere utilizzati per attivita' agrituristiche anche gli edifici rurali esistenti nei borghi o in centri abitati destinati alla propria abitazione dall'imprenditore agricolo che svolga la propria attivita' in un fondo privo di fabbricati sito nel medesimo Comune o in Comune limitrofo.
3. L'utilizzo dei fondi e degli edifici per le attivita' agrituristiche previste dalla presente legge non comporta la modifica della destinazione d'uso agricolo dei medesimi.
4. Per l'esercizio delle attivita' agrituristiche possono essere effettuati gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e ristrutturazione per il recupero del patrimonio edilizio esistente, nonche' gli interventi necessari per la fornitura dei servizi igienico sanitari ai turisti dotati di tende o caravan, in conformita' alle disposizioni degli strumenti urbanistici. Non possono essere utilizzate nuove costruzioni per l'attivita' agrituristica.

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Art. 6
(Dichiarazione di inizio attività)

1. Chiunque intende svolgere le attività agrituristiche di cui all'articolo 2, presenta al comune, sul cui territorio insistono le strutture e gli immobili destinati a tale scopo, una dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come da ultimo modificato dall'articolo 9 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile) su apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente e resa pubblicamente disponibile anche in via telematica.
2. Possono esercitare l'attività:
a) coloro che non hanno riportato nel triennio, con sentenza passata in giudicato, condanne per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515, 517 del codice penale o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità previsti in leggi speciali a meno che non abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che non sono sottoposti a misura di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o sono stati dichiarati delinquenti abituali.
3. Per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1, il soggetto deve essere in possesso:
a) dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1;
b) dei requisiti previsti dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);
c) dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 9 aprile 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere), qualora richiesti;
d) dei requisiti igienico-sanitari relativi alla struttura, previsti dalla normativa vigente.
4. Il comune, ricevuta la dichiarazione di inizio attività, ne trasmette tempestivamente copia, anche solo in via telematica, all' Azienda Sanitaria Locale che esercita l'attività di vigilanza. Il comune, a fini informativi, ne trasmette, altresì, copia alla provincia e all'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale competenti per territorio.
5. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità, indicati nella dichiarazione di cui al comma 1 è comunicata entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al comune competente per territorio, che procede ai sensi del comma 3.
6. È fatta salva la facoltà da parte degli imprenditori agricoli che svolgono attività agrituristiche, di esercitare altresì attività di locazione di alloggi ai turisti e vendita di prodotti della propria azienda nel rispetto delle norme che specificatamente regolano tali attività. < 1


Art. 7
(Iscrizioni nell'elenco degli abilitati e rilascio dell'autorizzazione)
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8. E' fatta salva la facolta' da parte degli imprenditori agricoli che svolgono attivita' agrituristiche, di svolgere altresi' attivita' di locazione di alloggi ai turisti e vendita di prodotti della propria azienda nel rispetto delle norme che specificatamente regolano tali attivita'.
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Art. 8.
(Rinvio a norme generali per la ricettivita')

1. All'esercizio delle attivita' agrituristiche si applicano le norme comuni previste dal Titolo VII della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31, "Disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere" e successive modificazioni.

Art. 9.
(Abrogazione di norme)

1. E' abrogata la legge regionale 17 agosto 1989, n. 50, relativa a "Disciplina e sviluppo dell'agriturismo".

Art. 10.
(Interventi per lo sviluppo)

1. La Regione interviene con azioni di sostegno dello sviluppo e di promozione dell'offerta agrituristica in base ai programmi previsti dal Regolamento CEE n. 2081/1993 del Consiglio del 20 luglio 1993 e dalla legge regionale 22 maggio 1987, n. 29.




1 Articolo sostituito dall'art. 6 della l.r. 38/2009.

-2 Abrogato dall'art. 22 della l.r. 38/2009.

-3 Abrogato dall'art. 22 della l.r. 38/2009.

-4 Abrogato dall'art. 22 della l.r. 38/2009.

-5 Abrogato dall'art. 22 della l.r. 38/2009.

-6 Abrogato dall'art. 22 della l.r. 38/2009.

-7 Abrogato dall'art. 22 della l.r. 38/2009.

-8 Abrogato dall'art. 22 della l.r. 38/2009.

-9 Abrogato dall'art. 22 della l.r. 38/2009.

-10 Abrogato dall'art. 22 della l.r. 38/2009.

-11 Abrogato dall'art. 22 della l.r. 38/2009.