Legge regionale 18 ottobre 1994, n. 43. (Testo coordinato)

Norme in materia di programmazione degli investimenti regionali .

(B.U. 26 ottobre 1994, n 43)

Modificata da l.r. 40/1995, l.r. 59/1996, l.r. 30/1998

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27

Titolo I. Disposizioni generali

Art. 1.
(Principi generali)

1. La Regione Piemonte considera la programmazione economica sociale e la pianificazione territoriale, come fondamento dell'attivita' e essenziale complemento della propria funzione legislativa. Applica il metodo della programmazione e della pianificazione per svolgere la propria azione di governo e dare organicita', efficacia economica e operativa alla propria iniziativa. Sulla sua applicazione intende fondare i rapporti istituzionali con il Governo nazionale e con l'intero sistema delle autonomie locali.

Art. 2.
(Finalita' della legge)

1. La presente legge definisce in relazione all'art. 75 dello Statuto le procedure della programmazione regionale, ed in particolare:
a) individua i documenti attraverso i quali la Regione esprime i propri obiettivi e le politiche di programmazione e disciplina le modalita' di formazione di questi documenti;
b) garantisce la partecipazione degli Enti locali e degli organismi economici al processo di programmazione e ne assicura il concorso alla determinazione degli obiettivi di sviluppo;
2. La disciplina delle procedure di programmazione regionale intende:
a) finalizzare le scelte d'investimento all'attuazione del Programma regionale di sviluppo, utilizzando il Fondo Investimenti Piemonte (FIP), di cui al Titolo III;
b) promuovere il coordinamento delle politiche settoriali e favorire il coordinamento territoriale degli interventi;
c) favorire il concorso degli operatori pubblici e privati all'attuazione degli obiettivi di programma, assicurando trasparenza di decisioni e certezza di obblighi reciproci;
d) promuovere conseguentemente la realizzazione di un sistema di collaborazione tra enti autonomi, i quali peraltro operano, di norma, in regime di interdipendenza reciproca.
3. La Regione concorre come soggetto autonomo e, quando necessario, in concertazione con altre Regioni e Province autonome, alla elaborazione degli atti di programmazione nazionale, e ne persegue gli obiettivi nell'ambito delle proprie competenze. A tal fine essa coordina i propri interventi con quelli degli enti locali, nel quadro della cooperazione, di cui all'art. 3, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n.142 (Ordinamento delle autonomie locali) utilizzando di preferenza lo strumento degli accordi di programma, di cui all'art. 27 della legge stessa.

Art. 3.
(Procedure di programmazione)

1. In armonia con quanto stabilito al Titolo VI dello Statuto regionale, e in relazione anche a quanto fissato dalla legge 142/90, le politiche regionali e le scelte d'investimento della Regione si attuano seguendo procedure di programmazione improntate ai criteri di economicita', di efficacia e di pubblicita' perseguiti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
2. Per mezzo di queste procedure si elaborano il Programma regionale di sviluppo (PRS) ed i suoi progetti, nonche' i programmi di settore.
3. L'attuazione del PRS avviene mediante il sistema dei bilanci, di cui alla legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 (Norme di contabilita' regionale); gli strumenti di pianificazione del territorio; le direttive ed i programmi assegnati alle strutture organizzative. Anche i piani ed i programmi delle Province, di cui all'art. 15 della legge 142/90, che si conformano agli indirizzi della programmazione regionale, sono attuativi del PRS.

Art. 4.
(Soggetti di programmazione)

1. Sono soggetti di programmazione la Regione e gli Enti Locali territoriali.
2. Le Province, la Citta' metropolitana ove costituita, i Comuni singoli o associati e le Comunita' montane concorrono alla formazione degli atti di programmazione regionale e del Programma regionale di sviluppo secondo i disposti dell'art. 6.
3. La Regione promuove e assicura la partecipazione delle organizzazioni economiche e sociali alla definizione degli atti fondamentali di programmazione, anche attraverso le forme organizzate di consultazione, previste dalla presente legge.

Titolo II. Strumenti di programmazione

Art. 5.
(Contenuti del Programma regionale di sviluppo PRS)

1. Il PRS, sulla base dell'analisi della situazione socio economica e territoriale, delle proposte formulate a livello provinciale (con eventuali disaggregazioni per aree omogenee o circondari) e previa valutazione delle risorse mobilitabili, definisce gli obiettivi programmatici, avendo anche come riferimento il documento, di cui all'art. 32 dello Statuto, presentato all'atto dell'insediamento della Giunta regionale.
2. Il PRS comprende inoltre:
a) le modalita' di raccordo degli obiettivi con il sistema dei bilanci, con i criteri di riparto delle risorse destinate agli Enti locali e con criteri di recepimento delle politiche di intervento statali;
b) l'elenco dei programmi settoriali ai quali devono riferirsi: i capitoli di bilancio, le deliberazioni della Giunta regionale, i programmi di attivita' degli uffici;
c) gli indirizzi di coordinamento che verranno specificati nei documenti di pianificazione territoriale;
d) i criteri generali per la formazione, l'aggiornamento e l'utilizzo del repertorio progetti, di cui all'art. 8;
e) i campi d'intervento per il finanziamento dei progetti di investimento, da finanziare con il Fondo istituito al Titolo III;
f) gli indirizzi generali per la gestione del personale e del patrimonio;
g) gli atti d'indirizzo e di coordinamento dell'attivita' della Giunta regionale per il pieno utilizzo dei finanziamenti comunitari;
h) le linee programmatiche relative all'attivita' degli Enti strumentali e gli orientamenti in merito alle societa' a partecipazione regionale.

Art. 6.
(Formazione e approvazione del Programma regionale di sviluppo PRS)

1. La Giunta regionale, in attuazione dell'art. 3, comma 6, della legge 142/90, provvede all'elaborazione del PRS, ovvero ai suoi aggiornamenti, con il concorso delle Province, dei Comuni e della Citta' metropolitana_ove costituita ed operante.
2. Lo schema di PRS e' predisposto dalla Giunta regionale, che si avvale del Coordinamento programmazione, di cui all'art. 19, sentiti i rappresentanti dell'ANCI, dell'URPP e dell'UNCEM.
3. Lo schema cosi' predisposto viene trasmesso, con atto formale, alle Province (si sottintende uguale procedura per la Citta' metropolitana).
4. Entro cinquanta giorni dal ricevimento le Province provvedono a consultare i Comuni e le Comunita' montane, raccogliendone proposte ed osservazioni.
5. Le Province, con delibera consiliare, formulano e trasmettono alla Giunta regionale una propria valutazione e proposta.
6. Valutazioni e proposte delle Province vengono illustrate nel corso della Conferenza di programmazione, indetta dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 24.
7. La Giunta regionale provvede altresi', negli stessi termini, ad acquisire il parere del CREL.
8. Qualora le valutazioni, di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 non vengano rese nei termini indicati, la Giunta regionale puo' procedere alla stesura del PRS.
9. La Giunta regionale, avvalendosi del Coordinamento programmazione e valutate le osservazioni presentate, formula il PRS, lo adotta e lo invia al Consiglio regionale per l'approvazione con deliberazione.
10. Il concorso degli Enti locali e l'apporto degli organismi economici e sociali, di cui all'art. 75 dello Statuto, si esplica attraverso le consultazioni, di cui ai commi 4, 5, 6 e 7.
11. Il Consiglio regionale, valutato il PRS ed esaminati gli atti delle consultazioni, di cui ai commi 4, 5, 6 e 7; apportate eventuali integrazioni al Piano stesso lo approva entro trenta giorni dal ricevimento.
12. Il PRS e la delibera di approvazione sono pubblicati integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Art. 7.
(Efficacia ed aggiornamento del PRS)

1. Il PRS stabilisce il complesso degli indirizzi, delle direttive e delle prescrizioni che la Giunta regionale assume nella promozione dell'attivita' legislativa e nell'esercizio di quella amministrativa.
2. Il PRS costituisce altresi' il riferimento fondamentale per l'attivita' del Consiglio regionale in sede di approvazione dei bilanci. Esso costituisce altresi' riferimento, ai fini del coordinamento tra i diversi strumenti - che pero' mantengono la loro specifica e autonoma operativita' - per l'approvazione dei piani territoriali e dei piani settoriali.
3. Il Prs costituisce inoltre riferimento per la programmazione locale, secondo gli ambiti di competenza e nei termini, di cui all'art. 15 della legge 142/90.
4. La durata del PRS coincide con la validita' degli obiettivi politici posti a suo fondamento, i quali sono periodicamente confrontati con l'evoluzione socio economica piemontese, cosi' come evidenziati dal Rapporto sullo stato del Piemonte, di cui all'art. 8.
5. All'inizio di ciascuna legislatura, o dopo la presentazione del documento programmatico, di cui all'art. 32 dello Statuto, la Giunta regionale valuta l'opportunita' di rielaborare, modificare, o prorogare il PRS vigente, e definisce gli indirizzi per il suo aggiornamento, secondo il comma 6, o per la sua modifica sostanziale con le procedure, di cui all'art. 6.
6. Le modifiche, che non incidono sugli obiettivi programmatici, e, in particolare, quelle riferite all'art. 5, comma 2, possono essere apportate con deliberazione di Consiglio su proposta della Giunta regionale, contestualmente all'approvazione della legge di bilancio.

Art. 8.
(Rapporto sullo stato del Piemonte)

1. Il Rapporto sullo stato del Piemonte e' un documento di analisi della situazione economica e sociale, presentato dalla Giunta regionale al Consiglio a supporto della discussione del bilancio preventivo annuale.
2. Il Rapporto sullo stato del Piemonte utilizza anche specifiche elaborazioni prodotte dall'Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte (I.R.E.S.) sulla base dei risultati delle attivita' che l'Istituto e' tenuto a svolgere a norma dell'art. 3, comma 1 della legge regionale 3 settembre 1991, n. 43 (Nuova disciplina dell'Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte IRES. Abrogazione L.R. 18 febbraio 1985, n. 12).
3. Il Rapporto e' costituito dai seguenti elementi:
a) la relazione sulla situazione socio economica del Piemonte;
b) il rapporto sullo stato delle comunita' locali, che comprende una serie di elaborazioni sulla situazione economica e sociale provinciale, redatto in collaborazione con le Amministrazioni provinciali anche in base alle Relazioni previsionali e programmatiche di queste ultime;
c) il repertorio progetti: elenco dei progetti di rilevanza regionale o provinciale elaborati da parte delle Province, Comuni, Comunita' montane e loro consorzi o societa' d'intervento. Il repertorio e' allegato alle Relazioni previsionali e programmatiche delle Province. Con apposito Regolamento di attuazione verranno stabilite le procedure ed i criteri per la raccolta, descrizione e consolidamento dei progetti in un unico documento regionale;
d) un sommario di indicatori statistici essenziali per descrivere e valutare le dinamiche socio economiche piemontesi.
4. La Giunta regionale, prima dell'approvazione del bilancio preventivo annuale, puo' sottoporre al Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro (CREL) il Rapporto sullo stato del Piemonte e puo' altresi' consultare gli Enti locali mediante Conferenza di programmazione.
5. Il verbale della seduta conclusiva del CREL e i documenti elaborati dalle Province sono inviati alla Giunta regionale, la quale assume le proprie determinazioni in merito alla proroga del PRS, agli aggiornamenti o alle modifiche sostanziali.
6. La Giunta regionale, preso atto del Rapporto sullo stato del Piemonte e degli eventuali atti prodotti dal CREL o dalle Province, assume annualmente le proprie determinazioni in merito alla proroga del PRS, agli aggiornamenti o alle modifiche sostanziali e le comunica al Consiglio in occasione della presentazione del Rapporto sullo stato del Piemonte.
7. Le modifiche sostanziali al PRS sono apportate con le procedure, di cui all'art. 6, mentre gli aggiornamenti sono compresi nella deliberazione del Consiglio regionale, di cui all'art. 7, comma 6.

Art. 9.
(Accordi di programma)

1. Per l'attuazione di interventi coerenti con gli indirizzi del PRS e che richiedono l'azione integrata di diversi soggetti pubblici, il Presidente della Giunta regionale puo' promuovere la stipula di accordi di programma, con le caratteristiche e le procedure dell'art. 27 della legge 142/90.
2. In particolare l'accordo presuppone il consenso unanime dei soggetti interessati, autorizzati a norma dei rispettivi ordinamenti, in merito alla natura ed ai contenuti dell'accordo stesso.
3. L'accordo sostituisce a tutti gli effetti le intese, i pareri, i nulla osta, le approvazioni e le autorizzazioni previste da leggi regionali e pertinenti alle competenze delle parti interessate.
4. Se l'accordo comporta variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni, a pena di decadenza.

Titolo III. Fondo Investimenti Piemonte ( FIP)

Art. 10.
(Istituzione del Fondo Investimenti Piemonte FIP)

1. E' istituito il Fondo Investimenti Piemonte ( FIP) quale strumento finanziario direttamente finalizzato all'attuazione degli investimenti previsti dal Programma regionale di sviluppo.
2. Il sostegno finanziario del FIP si esplica nei confronti di progetti degli Enti locali o di altri soggetti pubblici e privati, ricadenti nei campi d'intervento allo scopo individuati dal Programma regionale di sviluppo o dai suoi aggiornamenti anche parziali.

Art. 11.
(Caratteristiche del FIP)

1. L'intervento finanziario del FIP consiste nell'erogazione di contributi in conto capitale, da rimborsare in un massimo di dieci anni con eventuali interessi, in ogni caso non maggiori del tasso d'inflazione.
2. Le procedure di restituzione dei contributi saranno disciplinate da apposito Regolamento, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
1=>3. Possono essere assegnati contributi in conto capitale a fondo perduto, il cui importo complessivo non puo' superare il 25 per cento delle risorse annuali del Fondo. <=1
2=>4. Le disponibilità del F.I.P. vengono quantificate in sede di predisposizione del bilancio annuale di previsione. <=2

Art. 12.
(Schede guida 3 >< 3)

1. Con deliberazioni successive all'approvazione del PRS o dei suoi aggiornamenti la Giunta regionale, coadiuvata dai membri del Coordinamento programmazione competenti per materia, definisce, per ogni campo d'intervento, di cui all'art. 5, comma 2, una scheda guida per la presentazione dei progetti.
2. La scheda da' indicazioni circa:
a) obiettivo ed indicatori di efficacia;
b) dotazione finanziaria;
c) tipo ed entita' del contributo concedibile e periodo di rimborso;
d) condizioni di ammissibilita' al finanziamento dei progetti con riferimento ai soggetti beneficiari, alle caratteristiche ed all'importo minimo delle opere o degli interventi, alla fattibilita' ed ai tempi di realizzazione, alla documentazione richiesta e alle modalita' di presentazione della domanda;
e) criteri di valutazione e di selezione delle domande da ammettere al finanziamento;
f) modalita' di erogazione dei contributi;
g) scadenza per la presentazione delle domande;
h) Settore presso cui presentare le domande e Assessore delegato.
3. Le deliberazioni della Giunta regionale e le relative schede sono pubblicate integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Art. 13.
(Priorita')

1. Tra i progetti che rispondono ai requisiti specifici di finanziamento, di cui all'art. 12, sono da considerare prioritari quelli relativi a:
a) opere o interventi oggetto di accordi di programma approvati ex art. 27 della legge 142/90;
b) opere o interventi per i quali e' formalizzato il concorso finanziario delle amministrazioni proponenti, nonche' di altri soggetti pubblici o privati;
c) opere o interventi direttamente finalizzati alla creazione di nuovi posti di lavoro;
d) opere o interventi da realizzare in comuni per i quali sia in corso la procedura di unione o di fusione, ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali).

Art. 14.
(Esame delle domande)

1. Le domande di finanziamento sono presentate, secondo le modalita' di cui all'art. 12, al Settore incaricato per ciascun campo d'intervento. Il Settore ne verifica l'ammissibilita', anche avvalendosi, se del caso, dei membri del Coordinamento programmazione competenti per materia.
2. Il Settore provvede all'acquisizione, sui progetti ritenuti ammissibili, degli eventuali pareri ed autorizzazioni tecniche (ove previste da leggi regionali) dei competenti organi regionali, che sono tenuti a emanare il provvedimento entro quaranta giorni dalla richiesta.
3. Il Settore rassegna all'Assessore delegato, entro settanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, una relazione motivata indicante la graduatoria dei progetti ritenuti da finanziare, applicando i criteri di selezione stabiliti per ogni campo d'intervento dalla relativa scheda e, in caso di parita' di punteggio, quelli desunti dagli atti della programmazione regionale.
4=>4. La Giunta regionale, sulla base della relazione del settore, di cui al comma 3, delibera l'assegnazione dei finanziamenti per ciascun campo di intervento entro cento giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, determinando l'ammontare complessivo del contributo regionale per ciascun progetto, gli eventuali vincoli di destinazione per le opere finanziate, i termini per la presentazione del progetto esecutivo, se necessario, e l'esercizio finanziario a cui imputare il relativo impegno. <=4
5. Con la stessa deliberazione la Giunta regionale stabilisce altresi' i termini di utilizzo della graduatoria relativa a ciascuna scheda.
5=>6. Le deliberazioni di cui al comma 4 hanno valore di concessione dei contributi in esse previsti. Se si richiede progetto esecutivo la formale concessione del contributo e' disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale che costituisce anche approvazione del progetto esecutivo, nonche' dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza delle opere relative. L'atto di concessione indica il termine di inizio dei lavori e stabilisce altresi' il termine di ultimazione degli stessi in conformita' alle previsioni del progetto esecutivo. <=5
7. Il Presidente della Giunta regionale e gli Assessori competenti assicurano il coordinamento e la coerenza, rispetto agli obiettivi perseguiti con l'iniziativa stessa, degli interventi effettuati in base ad altre leggi statali e regionali di spesa.
6=>8. Se il contributo assegnato copre solo parzialmente l'importo del progetto, la concessione del contributo e' subordinata alla presentazione da parte del beneficiario contestualmente al progetto, nei termini di cui al comma 4, di documentazione comprovante, con atti formali, la disponibilita' effettiva delle somme residue. In caso contrario, il contributo e' revocato secondo la procedura di cui all'articolo 15, comma 4. <=6


Art. 15
(Erogazione dei contributi e revoche)
7=>1. Ciascun contributo, comprensivo anche dell'eventuale quota a fondo perduto, viene erogato previa sottoscrizione della dichiarazione di accettazione delle condizioni stabilite dalla presente legge e di quelle stabilite con l'atto di concessione del contributo. <=7
8=>2. Il certificato di inizio dei lavori e' presentato al settore competente entro 90 giorni dal termine per l'inizio dei lavori previsto nell'atto di concessione del contributo. <=8
9=>3. Il mancato rispetto delle condizioni stabilite dai commi 1 e 2 comporta la decadenza del diritto al contributo concesso, salvo proroga che puo' essere autorizzata, su richiesta dell'interessato per motivi non dipendenti dalla di lui volonta', con decreto del Presidente della Giunta regionale per un periodo complessivo non superiore a nove mesi per ciascun intervento. <=9
4. Il Presidente della Giunta regionale pronuncia con proprio decreto la decadenza dal contributo e dispone la cancellazione del relativo impegno ed il recupero delle somme eventualmente erogate e corrispondenti alle opere o alle parti di opera non ancora realizzate.

Art. 16.
(Condizioni generali per la concessione di contributi in capitale a rimborso)

1. I singoli provvedimenti di concessione di contributi in capitale indicano:
a) l'ammontare dell'assegnazione in proporzione alla spesa ritenuta ammissibile;
b) il termine massimo per il rimborso, mediante quote annuali costanti, comprensive degli eventuali interessi, in ogni caso non superiore a dieci anni ne' inferiore a cinque.
2. 10-><-10
3. Il rimborso avviene, entro il 30 giugno di ciascun anno, per quote annuali costanti stabilite in relazione all'importo complessivo assegnato e al numero di anni entro cui il contributo deve essere rimborsato, a partire dal secondo anno successivo a quello in cui e' avvenuta la prima erogazione.
4. Il beneficiario puo' anticipare il rimborso delle quote stabilite versando un importo pari al valore attuale delle rimanenti quote capitalizzate al tasso ufficiale di sconto.
5. Il mancato versamento anche di una sola quota entro il termine stabilito puo' comportare la revoca dell'intero contributo e il divieto, per un quinquennio, di concedere altri contributi anche di spese correnti, a favore dello stesso soggetto.

Art. 17.
(Bilancio e contabilita')

1. I finanziamenti relativi al FIP vengono imputati a specifici capitoli di spesa istituiti sulla base della deliberazione del Consiglio regionale di individuazione dei campi d'intervento.
2. Lo stanziamento di tali capitoli e' stabilito mediante prelievo dal "fondo", di cui all'art. 10, con provvedimento amministrativo in deroga a quanto stabilito dalla legge regionale di contabilita'n. 55/81.
3. In deroga alla legge regionale di contabilita' sono altresi' autorizzate, con atto amministrativo, variazioni compensative tra i capitoli, di cui al comma 2.
4. Nel bilancio annuale sono iscritti in apposito capitolo i rimborsi sui contributi del FIP erogati negli anni precedenti, nonche' i recuperi verificatisi a seguito della revoca di contributi, ai sensi degli artt. 15 e 16.
5. Le somme non impegnate vengono utilizzate per incrementare lo stanziamento del Fondo dell'anno successivo.
6. Nell'ambito degli obiettivi generali espressi dal Programma regionale di sviluppo, con la legge di bilancio o di variazione dello stesso possono essere stabiliti nuovi campi d'intervento finanziati con il FIP e definite o modificate le schede guida; puo' anche essere disposta la cancellazione di un campo d'intervento, che in tal caso non e' piu'' oggetto di rifinanziamento. Le variazioni di cui sopra costituiscono aggiornamento del Programma regionale di sviluppo.
7. Le schede finanziarie relative a ciascun campo d'intervento, compilate dai Settori, costituiscono un apposito allegato al bilancio pluriennale ed evidenziano altresi', con riferimento a ciascun esercizio, le risorse finanziarie disponibili non ancora impegnate, nonche' le nuove risorse previste nell'elenco delle spese da finanziare con l'impiego del Fondo.

Art. 18.
(Monitoraggio e valutazione)

1. I progetti finanziati con il FIP sono soggetti a monitoraggio annuale da parte del Settore incaricato, che fornisce annualmente alla Giunta regionale una relazione di valutazione.
2. La Giunta regionale predispone inoltre uno studio triennale di valutazione degli effetti del FIP, anche avvalendosi degli Enti strumetali regionali.
3. La Giunta, avvalendosi dei risultati dello studio, di cui al comma 2, presenta quindi al Consiglio regionale il rapporto di gestione del FIP.

Titolo IV. Strutture organizzative

Art. 19.
(Strutture operative)

1. A supporto delle funzioni di programmazione previste dalla presente legge la Giunta regionale costituisce il Coordinamento per la programmazione, composto da:
a) Assessore alla Programmazione con funzioni di Presidente;
b) dirigenti apicali delle strutture regionali, competenti per le materie trattate;
c) uno o piu' economisti di provata competenza, ai quali la Giunta regionale puo' conferire incarico di collaborazione ai sensi dell'art. 7 comma 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).
2. Il Coordinamento per la Programmazione si avvale del supporto tecnico e scientifico degli Enti strumentali, nonche' in particolare del supporto tecnico e organizzativo del Settore Programmazione e Statistica, ivi comprese le attivita' istruttorie e di segreteria.
3. Le modalita' di funzionamento del Coordinamento e la nomina dei suoi componenti saranno definiti con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 20.
(Organismi consultivi: istituzione del Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro CREL e delle Conferenze di programmazione)

1. La Regione Piemonte, a fronte di una realta' complessa in costante trasformazione, attiva momenti di confronto attraverso l'istituzione del Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro (CREL), ed attraverso le Conferenze di programmazione.
2. Il CREL e' un organismo attraverso il quale i rappresentanti delle istituzioni e delle categorie economiche e sociali si confrontano, in modo sistematico e continuativo, con la Giunta regionale sui problemi dell'economia e dell'occupazione in Piemonte.
3. Le Conferenze di programmazione sono strumenti di partecipazione degli Enti locali alla formazione degli atti di programmazione che comportano un confronto reciproco.

Art. 21.
(Composizione del CREL)

1. Fanno parte del CREL il Presidente della Giunta regionale, o un Assessore da lui delegato, che lo presiede, l'Assessore alla Programmazione e gli Assessori regionali designati dal Presidente in relazione alle deleghe di competenza.
2. Fa parte del CREL un economista al quale la Giunta regionale ha conferito incarico di collaborazione nell'ambito del Coordinamento per la programmazione, cosi' come definito all'art. 19.
3. Con apposito atto, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, individua le modalita' di rappresentanza in seno al CREL dei seguenti enti ed associazioni:
a) Istituzioni:
1) Amministrazioni comunali;
2) Amministrazioni provinciali;
b) Enti strumentali della Regione;
c) Camere di Commercio del Piemonte;
d) Istituzioni Universitarie;
e) Associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative in Piemonte;
f) Organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in Piemonte;
g) altri Enti:
1) Enti operanti nel campo delle politiche del lavoro;
2) Enti operanti nel campo del credito;
3) Enti ed Amministrazioni operanti nel campo dei sistemi di reti infrastrutturali.
4. Il CREL e' costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e, di norma, dura in carica fino al termine di ogni legislatura.
5. Il rinnovo del CREL deve avvenire entro i primi sei mesi di ciascuna legislatura; in mancanza di provvedimenti espliciti il CREL si intende prorogato.
6. La sostituzione di uno o piu' componenti e' possibile in qualsiasi momento con decreto del Presidente della Giunta regionale, su designazione dell'ente o organismo interessato.

Art. 22.
(Attribuzioni del CREL)

1. La Giunta regionale raccoglie i pareri che, nell'ambito del CREL, si esprimono sulle problematiche economiche ed occupazionali interessanti il Piemonte.
2. Inoltre il CREL:
a) mette a confronto e valuta le analisi sui problemi dell'occupazione e dell'economia in Piemonte provenienti dai diversi enti ed associazioni, al fine di agevolare l'elaborazione di risultati univoci su temi riguardanti il Piemonte;
b) formula pareri sulla proposta di Programma regionale di sviluppo, secondo le procedure, di cui all'art. 6;
c) esprime annualmente in occasione della presentazione del Rapporto sullo stato del Piemonte, di cui all'art. 8, valutazioni sulla dinamica della congiuntura economica nella Regione;
d) valuta l'efficacia degli strumenti di intervento posti in atto a livello regionale e locale per favorire lo sviluppo occupazionale ed economico del Piemonte nonche' l'impatto in Piemonte di quelli assunti a livello nazionale;
e) elabora proposte di intervento innovative e progetti finalizzati allo sviluppo dell'economia e dell'occupazione in Piemonte.
3. La Giunta regionale, anche su iniziativa dei singoli Assessori, puo' richiedere al CREL oppure ad alcuni suoi componenti pareri su schemi di piani, progetti, disegni di legge e su altri provvedimenti rilevanti per lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione in Piemonte, ivi inclusi i progetti da finanziare con il Fondo Investimenti Piemonte di cui al titolo III.

Art. 23.
(Funzionamento del CREL)

1. Un regolamento interno, adottato con maggioranza di due terzi dei componenti ed approvato con propria deliberazione dalla Giunta regionale, disciplina il funzionamento del CREL.
2. Considerato che i componenti del CREL esplicano il loro mandato nell'ambito dell'attivita' svolta per i rispettivi enti ed associazioni, non e' prevista alcuna indennita' per la partecipazione alle sedute.
3. La segreteria tecnica del CREL si colloca nell'ambito del Settore Lavoro e Occupazione.
4. Gli Enti e le associazioni partecipanti al CREL mantengono la loro piena autonomia operativa, non essendo in alcun modo vincolanti i pareri espressi dai propri rappresentanti in tale sede.

Art. 24.
(Composizione e funzionamento delle Conferenze di programmazione)

1. Ai fini della definizione degli atti di programmazione regionale, la Giunta, quando lo ritiene necessario, organizza Conferenze di programmazione alle quali partecipano, in rapporto agli argomenti di discussione, i rappresentanti degli Enti locali interessati.
2. In particolare, le Conferenze Regione Province risultano composte come segue:
a) per la Regione:
1) Assessore alla Programmazione con funzioni di Presidente;
2) dirigenti del Coordinamento programmazione competenti per materia;
3) economisti con incarico di collaborazione, ai sensi dell'art. 19, per ciascuna Provincia;
4) Presidente della Provincia o Assessore da lui delegato;
5) dirigenti delle strutture provinciali competenti per materia;
6) eventuali esperti con incarico di collaborazione presso la Provincia.
3. Le Conferenze sono organizzate direttamente dalla Giunta regionale, che si avvale del Coordinamento della programmazione, oppure su proposta degli Enti locali.
4. Le Amministrazioni provinciali e le Comunita' montane possono organizzare analoghe conferenze per la definizione di strumenti di programmazione di propria competenza con il concorso degli Enti locali operanti sul territorio.

Titolo V. Disposizioni transitorie e finali

Art. 25.
(Disposizione transitoria)

1. Sino ad una organica revisione della materia relativa alle opere pubbliche di competenza regionale valgono, per quanto concerne la programmazione degli interventi, le disposizioni della presente legge.

Art. 26.
(Disposizioni finali)

1. I documenti di programmazione vigenti all'atto dell'approvazione della presente legge conservano la loro validita' sino all'approvazione del nuovo PRS con le procedure, di cui all'art. 6.
2. In sede di prima applicazione della presente legge, i campi di intervento per il finanziamento dei progetti, di cui al titolo III, possono essere definiti con lo stesso provvedimento del Consiglio regionale che approva il bilancio preventivo.
3. La presentazione ed approvazione del primo Programma regionale di sviluppo formato ai sensi della presente legge puo' avvenire anche in tempi lontani dall'insediamento della Giunta e dalla presentazione del documento programmatico ai sensi art. 32 dello Statuto. In tal caso il PRS puo' essere predisposto sulla base di un documento programmatico della Giunta stessa.
4. La presentazione del Rapporto sullo stato del Piemonte, di cui all'art. 8, e l'attivazione delle relative procedure avverra' successivamente all'approvazione del primo PRS, formato ai sensi della presente legge.
5. Nel primo bilancio pluriennale successivo all'approvazione del PRS i capitoli di spesa sono ripartiti nei programmi, di cui all'art. 5, comma 2.

Art. 27.
(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate, in particolare, le disposizioni seguenti:
a) legge regionale 19 agosto 1977, n. 43 (Le procedure della programmazione);
b) legge regionale 7 marzo 1991, n. 8 (Proroga ed aggiornamento del Piano di Sviluppo regionale e del Programma pluriennale di attivita' e di spesa 1988/1990);
c) titolo II "Programmazione" della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 (Legge generale in materia di opere e lavori pubblici).




=1 Sostituito dall'art. 2 della l.r. 59/1996.

=2 Sostituito dall'art. 10 della l.r. 30/1998.

3 Vedi anche l'art. 2 della l.r. 40/1995.

=4 Sostituito dall'art. 3 della l.r. 40/1995.

=5 Sostituito dall'art. 3 della l.r. 40/1995.

=6 Sostituito dall'art. 3 della l.r. 40/1995.

=7 Sostituito dall'art. 4 della l.r. 40/1995.

=8 Sostituito dall'art. 4 della l.r. 40/1995.

=9 Sostituito dall'art. 4 della l.r. 40/1995.

-10 Abrogato dall'art. 5 della l.r. 40/1995.