Legge regionale 29 agosto 1994, n. 38. (Testo coordinato)

Valorizzazione e promozione del volontariato.

(B.U. 7 settembre 1994, n. 36)

Modificata da l.r. 01/2004, l.r. 09/2007, l.r. 21/2008

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Art. 1.
(Finalita')

1. La Regione Piemonte riconosce il valore sociale ed il ruolo dell'attivita' di volontariato volta alla realizzazione di finalita' di natura sociale, civile e culturale, salvaguardandone l'autonomia e l'apporto originale. Promuove le condizioni atte ad agevolare lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato, quali espressioni di solidarieta' e pluralismo, di partecipazione ed impegno civile.

Art. 2.
(Organizzazioni e attivita' di volontariato)

1. Si considerano organizzazioni di volontariato gli organismi liberamente costituiti e privi di ogni scopo di lucro anche indiretto, i quali, avvalendosi in modo prevalente e determinante dell'attivita' personale, spontanea, gratuita dei propri aderenti, perseguono esclusivamente fini di solidarieta'.
2. Le organizzazioni di cui all'articolo 2 esplicano le loro attivita' mediante strutture proprie, o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche, o di strutture con queste convenzionate.
3. L'accesso alle strutture pubbliche o convenzionate e' subordinato alla predisposizione di accordi, volti a disciplinare le modalita' di presenza e comportamento del volontario, nonche' le modalita' del rapporto tra volontari e operatori pubblici, e finalizzati a realizzare una proficua collaborazione nell'ambito delle specifiche competenze.
4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo soltanto per assicurare il regolare esplicarsi del loro funzionamento o per una necessaria qualificazione o specializzazione della loro attivita'.
5. Le organizzazioni di volontariato devono assicurare i propri aderenti, che prestano attivita' di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attivita' stessa, nonche' per la responsabilita' civile verso i terzi.
6. L'attivita' del volontario non puo' essere in alcun modo retribuita neppure dal beneficiario. E' ammissibile unicamente il rimborso ai volontari delle spese effettivamente sostenute per l'attivita' prestata entro i limiti e secondo i criteri preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.
7. La qualita' di volontario e' incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui il volontario stesso fa parte.

1 >

Art. 3
(Registri delle organizzazioni di volontariato)

1. Ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e' istituito il registro regionale delle organizzazioni di volontariato quale ambito unitario delle sezioni provinciali istituite dall'articolo 115 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, inserito dall'articolo 10 della l.r. 5/2001.
2. L'iscrizione nei registri e' aperta alle organizzazioni di volontariato che, perseguendo le finalita' di natura civile, sociale e culturale di cui all'articolo 1 della legge, operano in aree di intervento cui corrispondono le seguenti sezioni:
a) socio-assistenziale;
b) sanitaria;
c) impegno civile, tutela e promozione dei diritti;
d) protezione civile;
e) tutela e valorizzazione dell'ambiente;
f) promozione della cultura, istruzione, educazione permanente;
g) tutela e valorizzazione del patrimonio storico ed artistico;
h) educazione motoria, promozione delle attivita' sportive e tempo libero.
3. Gli organismi di collegamento e di coordinamento sono iscritti in apposita sezione. Gli organismi con sede legale in una determinata provincia e formati in modo prevalente da organizzazioni di volontariato della medesima provincia sono iscritti nelle relative sezioni provinciali. Gli organismi di collegamento e di coordinamento formati da organizzazioni a carattere regionale, interregionale o interprovinciale sono iscritti nella apposita sezione del registro regionale.
4. La Giunta regionale puo' individuare ulteriori aree di operativita' delle organizzazioni di volontariato.
5. L'iscrizione al registro del volontariato e' incompatibile con l'iscrizione al registro delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale). < 1


Art. 4
(Iscrizione nel registro)
2=>1. Sono iscritte nel registro regionale e nelle sezioni provinciali le organizzazioni costituite ai sensi dell'articolo 3 della l. 266/1991, aventi sede legale o articolazioni locali autonome nella Regione Piemonte, qualunque sia la forma giuridica da esse assunta, purche' compatibile con il fine solidaristico. <=2
2. Le organizzazioni di volontariato sono iscritte su richiesta del legale rappresentante. 3-><-3
4=>3. L'iscrizione e' disposta entro novanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. <=4
5=>4. Il decreto di iscrizione, o di diniego di iscrizione, e' pubblicato gratuitamente per estratto sul bollettino ufficiale della Regione. <=5
5. La Regione pubblica annualmente sul B.U.R. l'elenco delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro e ne invia copia all'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 12 della legge n. 266/91.
6. La Giunta regionale, individua, con proprio provvedimento le procedure da adottarsi per l'iscrizione nel registro.
7. L'iscrizione nel registro e' condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici, nonche' per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, in base alle disposizioni di cui rispettivamente agli articoli 7 e 8 della legge n. 266/91.


Art. 5
(Revisione del registro)
6=>1. Le amministrazioni provinciali e regionale provvedono alla revisione annuale del registro al fine di verificare il permanere dei requisiti che hanno dato luogo all'iscrizione. Le organizzazioni iscritte nel registro sono pertanto tenute a trasmettere, entro il 31 luglio di ogni anno, una relazione dettagliata che illustri l'attivita' svolta, nonche' copia del bilancio. <=6
7=>2. Le amministrazioni provinciali e regionale possono richiedere sia al comune nel cui territorio le organizzazioni di volontariato hanno sede o svolgono la loro attivita', sia ad altre pubbliche amministrazioni un parere circa il permanere delle condizioni alle quali e' subordinata l'iscrizione. <=7
8=>3. Il venir meno dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 5 e dell'effettivo svolgimento dell'attivita' di volontariato comporta la cancellazione dell'organizzazione dal registro. <=8
4. Il mancato adempimento, da parte delle organizzazioni di volontariato, agli obblighi di cui al comma 1 dell'articolo 5 e' motivo di cancellazione dal registro, previa diffida.
5. La cancellazione dal registro e' altresi' disposta su richiesta delle organizzazioni di volontariato.
9=>6. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro devono comunicare le variazioni dello statuto, dell'atto costitutivo o dell'accordo degli aderenti entro sessanta giorni dal prodursi dell'evento. <=9

Art. 6.
(Partecipazione)

1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro partecipano alle fasi della programmazione pubblica negli ambiti in cui le stesse operano.
2. La Regione e gli Enti locali informano e consultano le organizzazioni di volontariato su programmi e progetti nelle materie attinenti ai settori di intervento delle stesse. Le organizzazioni di volontariato possono proporre programmi ed iniziative.

Art. 7.
(Promozione del volontariato)

1. Il Consiglio regionale indice, annualmente, "la giornata del volontariato".
2. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione della legge.

Art. 8.
(Formazione ed aggiornamento dei volontari)

1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro ai sensi dell'articolo 3 provvedono in modo autonomo e diretto alla formazione e all'aggiornamento dei propri aderenti, attraverso specifici momenti di studio, promuovendo, anche in forma associata, corsi di formazione e di aggiornamento.
2. Alle organizzazioni iscritte nel registro che predispongono attivita' formative o momenti di studio, la Regione e gli Enti locali forniscono, su richiesta, materiale informativo e didattico ed offrono collaborazione tecnica.
3. La Regione, gli Enti locali e le Unita' Socio-Sanitarie locali promuovono la partecipazione dei volontari delle organizzazioni iscritte nel registro ai corsi di formazione e di aggiornamento gia' promossi nell'ambito di specifici progetti secondo le modalita' previste da leggi di settore.

Art. 9.
(Convenzioni)

1 La Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all'articolo 3 da almeno sei mesi e operanti da almeno un anno. Nelle convenzioni si devono individuare la tipologia dell'utenza, le prestazioni da erogare, le modalita' di erogazione.
2. Le convenzioni, oltre a quanto disposto dall'articolo 7 della legge n. 266/91, devono tra l'altro prevedere:
a) il contenuto e le modalita' dell'intervento dei volontari;
b) la durata del rapporto convenzionale;
c) il numero e, quando richiesto dalla natura dell'attivita' da svolgere, la qualificazione professionale degli aderenti alla organizzazione stipulante;
d) il numero degli eventuali soggetti dipendenti o fornitori di prestazioni specializzate impegnati nel servizio convenzionato e il tipo di rapporto intercorrente;
e) le modalita' di coordinamento tra volontari e operatori dei servizi pubblici;
f) le modalita' di rimborso degli oneri relativi alla copertura assicurativa e delle spese documentate sostenute dall'organizzazione per lo svolgimento dell'attivita' convenzionata;
g) le modalita' di verifica dell'attuazione della convenzione anche attraverso incontri periodici tra i responsabili dei servizi pubblici e i responsabili operativi dell'organizzazione;
h) le modalita' di risoluzione del rapporto.
3. Gli Enti pubblici inviano alla Regione copia della convenzione stipulata.
4. Con proprio provvedimento la Giunta regionale puo' prevedere, per alcuni settori di operativita', criteri e requisiti differenziati cui i soggetti convenzionati devono attenersi.

Art. 10.
(Requisiti di priorita' nelle scelte convenzionali)

1. Sono criteri di priorita' nella scelta delle organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni:
a) lo svolgimento dell'attivita' dell'organizzazione nel territorio per il quale si richiede l'intervento;
b) l'aver attivato sistemi di formazione e aggiornamento dei volontari negli specifici settori di intervento;
c) la garanzia di una continuita' di servizio se richiesto dalla natura dell'attivita' da convenzionare;
d) la garanzia della qualita' del servizio comprovata anche da esperienze precedentemente maturate.

Art. 11.
(Consiglio regionale del volontariato)

1. E' istituito presso la Giunta regionale il Consiglio regionale del volontariato.
10=>2. Con deliberazione della Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare, vengono definite la composizione e le modalita' di funzionamento del Consiglio regionale di cui al comma 1. <=10
3. Nell'ambito del Consiglio regionale del volontariato deve essere garantita la rappresentanza di ogni settore del volontariato. Al Consiglio regionale del volontariato sono attribuite le seguenti funzioni:
a) attivita' di promozione e attuazione, direttamente o in collaborazione con gli Enti locali, con le organizzazioni di volontariato e con i centri di servizio di cui all'articolo 15 della legge n. 266/91, di iniziative di studio e di ricerca anche ai fini dello sviluppo dell'attivita' di volontariato;
b) promozione con cadenza biennale della conferenza regionale del volontariato;
c) formulazione di pareri e proposte circa l'attuazione della legge.
11+>c bis) individuazione delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale del volontariato da proporre al Presidente del Consiglio regionale per la nomina prevista all'articolo 13, comma 3, di quattro componenti del Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato di cui all'articolo 15 della l. 266/1991. <+11
4. Agli oneri derivanti si provvede con gli stanziamenti previsti dall'articolo 15.

Art. 12.
(Progetti sperimentali)

1. Le organizzazioni di volontariato acquisiscono parere preventivo della Giunta regionale sui progetti sperimentali di cui all'articolo 12 della legge n. 266/91, lettera d, elaborati in autonomia.


Art. 13
(Centri di servizio e comitato di gestione del fondo speciale presso la Regione)
12=>1. I centri di servizio di cui all'articolo 15 della l. 266/1991, nella programmazione e gestione della propria attivita' di sostegno alle organizzazioni di volontariato, si uniformano agli indirizzi emergenti dal piano regionale di sviluppo e dai singoli piani di settore. <=12
13=>2. Con deliberazione della Giunta regionale, sentito il comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato, sono stabiliti ulteriori criteri rispetto a quelli previsti dalla normativa statale per l'utilizzo dei fondi dei centri di servizio secondo principi di progettualita' integrata con la Regione, gli enti locali, le fondazioni e le realta' associative del territorio, prevedendo in particolare la possibilita' di finanziamento diretto di progetti alle organizzazioni di volontariato e di interventi a favore delle sedi. <=13
14=>3. Il Presidente del Consiglio regionale, in parziale deroga alla legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati), nomina, quali componenti del Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato di cui all'articolo 15 della l. 266/1991, quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale, maggiormente presenti e operanti sul territorio regionale, scelte in una rosa di almeno dodici organizzazioni individuate dal Consiglio regionale del volontariato. Tali componenti non possono ricoprire cariche negli organi direttivi dei centri di servizio previsti all'articolo 15 della l. 266/1991. <=14
4. Il Comitato di gestione del fondo speciale presenta annualmente alla Giunta e al Consiglio regionale una relazione sull'attivita' dei centri di servizio.
15+>4 bis. Il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, rappresenta la Regione nel Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato di cui all'articolo 15 della l. 266/1991. <+15

16 >

Art. 14
(Contributi)

1. Le province concedono alle organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri, contributi a titolo di sostegno di specifici e documentati progetti e attivita'.
2. Le province, al fine di concorrere al superamento delle situazioni di difficolta' delle organizzazioni di volontariato derivanti dalla carenza di sedi idonee allo svolgimento delle attivita', concedono contributi in conto capitale a comuni singoli o associati, comunita' montane, comunita' collinari, IPAB o aziende pubbliche di servizi alla persona per interventi edilizi di ristrutturazione di immobili di proprieta', o in disponibilita' almeno decennale, da concedere in uso gratuito a organizzazioni di volontariato iscritte nei registri.
3. Il contributo in conto capitale non puo' essere superiore al 25 per cento dell'importo complessivo dei lavori e per un massimo di euro 5.000.
4. I contributi sono concessi a condizione che gli interventi realizzati consentano l'agibilita' dell'immobile e che lo stesso sia vincolato all'uso di cui al comma 2 per la durata di dieci anni; eventuali deroghe al suddetto vincolo possono essere concesse dalla Giunta provinciale con provvedimento motivato.
5. Le province, al fine di concorrere al superamento delle situazioni di difficolta' e disagio sociale nell'ambito della comunita' regionale e di promuovere le condizioni atte a sostenere e ad agevolare lo sviluppo delle loro attivita', erogano contributi costanti nel pagamento degli interessi dei mutui contratti dalle organizzazioni di volontariato operanti nel territorio provinciale iscritte da almeno due anni nei registri.
6. Il contributo, in conto interessi o in conto canoni, rispettivamente su accensione di mutui o stipulazione di contratti di leasing, e' concesso per spese di investimento o per progetti rientranti nell'attivita' statutaria degli enti interessati ed e' pari in percentuale al tasso ufficiale di riferimento.
7. La durata del contributo e' pari a quella dell'operazione finanziaria posta in essere e comunque non puo' essere superiore a cinque esercizi finanziari.
17+>7 bis. La Regione concede agli organismi di collegamento e di coordinamento formati da organizzazioni a carattere regionale, interregionale o interprovinciale iscritti nell'apposita sezione del Registro regionale del Volontariato, contributi a titolo di sostegno di specifici e documentati progetti e attivitą. <+17
18+>7 ter. I criteri e le modalitą di assegnazione dei contributi sono determinati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente. <+18 < 16

Art. 15.
(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata, per l'anno 1994, la spesa di lire 610 milioni.
2. Nello stato di previsione della spesa sono conseguentemente istituiti appositi capitoli con la denominazione sottoindicata e lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, a fianco di ciascuno specificato:
"Finanziamento relativo al funzionamento e alle attivita' del Consiglio regionale del volontariato" con la dotazione di lire 10 milioni;
"Contributi a favore delle organizzazioni di volontariato a titolo di sostegno di specifici progetti" con la dotazione di lire 600 milioni.
3. Alla copertura degli oneri, di cui ai commi 1 e 2, si provvede mediante riduzione, per pari importo complessivo, del capitolo n. 15950.
4. Per gli anni 1995 e successivi la copertura finanziaria degli oneri viene stabilita dalle relative leggi di approvazione del bilancio.

Art. 16.
(Ambito di applicazione e abrogazione di norme)

1. La L.R. 27 agosto 1984, n. 44, e' abrogata.
2. E' altresi' abrogata ogni altra norma regionale incompatibile con le disposizioni della legge.
3. Per quanto non previsto dalla legge, si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 266/91.

Art. 17.
(Norma finale)

1. In sede di prima attuazione della legge sono ratificate le iscrizioni nel registro gia' avvenute ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale 3 marzo 1992, n. 339-2899.

Art. 18.
(Norma transitoria)

1. Le convenzioni in corso con le organizzazioni di volontariato alla data di entrata in vigore della legge hanno efficacia fino alla loro scadenza naturale.
2. L'eventuale rinnovo e' subordinato all'avvio delle procedure di adeguamento delle organizzazioni di volontariato alla normativa prevista dalla legge.
3. Al fine di garantire la revisione del registro per l'anno 1994, le organizzazioni di volontariato iscritte nel corso del 1992 e del 1993 sono tenute a trasmettere alla Regione la documentazione di cui all'articolo 5, comma 1 entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.




1 Articolo sostituito dall'art. 62 della l.r. 1/2004.

=2 Sostituito dall'art. 62 della l.r. 1/2004.

-3 Abrogato dall'art. 62 della l.r. 1/2004.

=4 Sostituito dall'art. 62 della l.r. 1/2004.

=5 Sostituito dall'art. 62 della l.r. 1/2004.

=6 Sostituito dall'art. 62 della l.r. 1/2004.

=7 Sostituito dall'art. 62 della l.r. 1/2004.

=8 Sostituito dall'art. 62 della l.r. 1/2004.

=9 Sostituito dall'art. 62 della l.r. 1/2004.

=10 Sostituito dall'art. 62 della l.r. 1/2004.

+11 Aggiunto dall'art. 1 della l.r. 21/2008.

=12 Sostituito dall'art. 62 della l.r. 1/2004.

=13 Sostituito dall'art. 62 della l.r. 1/2004.

=14 Sostituito dall'art. 1 della l.r. 21/2008.

+15 Aggiunto dall'art. 1 della l.r. 21/2008.

16 Articolo sostituito dall'art. 62 della l.r. 1/2004.

+17 Aggiunto dall'art. 24 della l.r. 9/2007.

+18 Aggiunto dall'art. 24 della l.r. 9/2007.