Legge regionale 30 giugno 1992, n. 31. (Testo coordinato)

Disposizioni in merito alle modalita' del controllo sugli atti delle 1=>Aziende Sanitarie <=1. 2 >< 2

(B.U. 8 luglio 1992, n. 28)

Modificata da l.r. 10/1995

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

3 >

Art. 1

1. Il controllo preventivo sugli atti del direttore generale delle Aziende sanitarie, in ambito sanitario, e' esercitato, con le modalita' indicate negli articoli seguenti, dalla Giunta regionale, che si avvale per l'istruttoria dei settori dell'Assessorato regionale competente in materia di sanita'. Alla Giunta regionale e' demandata l'adozione delle misure organizzative atte a garantire, anche mediante l'obbligatoria indizione di conferenze di servizi intersettoriali, l'esame contestuale in sede istruttoria delle problematiche connesse all'atto sottoposto a controllo. < 3


Art. 2
4=>1. La Giunta regionale esercita le funzioni di controllo preventivo limitatamente agli atti sottoelencati delle Aziende sanitarie:
a) il programma di attivita' triennale e relative variazioni;
b) il programma di attivita' annuale e relative variazioni;
c) la destinazione dell'eventuale avanzo;
d) la proposta per la copertura della perdita d'esercizio e per il riequilibrio della situazione economica;
e) il bilancio consuntivo di esercizio;
f) il piano di organizzazione e le sue eventuali variazioni;
g) la disciplina dei rapporti con l'Universita'. <=4
2. Gli atti adottati dalla Giunta regionale nell'esercizio della funzione, di cui al comma 1, non sono soggetti a controllo.

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Art. 3

1. Gli atti sottoposti al controllo della Giunta regionale devono essere trasmessi al settore regionale competente, al fine dell'istruttoria entro quindici giorni dalla loro adozione a pena di decadenza. Le procedure e le modalita' operative per la relativa trasmissione sono disciplinate con provvedimento della Giunta regionale.
2. Gli atti, non soggetti al controllo e non dichiarati immediatamnte esecutivi, sono efficaci trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'albo della sede dell'Azienda sanitaria. < 5


Art. 4
6=>1.Quando l'atto inviato per il controllo manca dei requisiti formali o presenta errori materiali, l'Assessore regionale competente in materia di sanita' puo' invitare l'Azienda sanitaria interessata a regolarizzare l'atto in tempo utile per l'esercizio del controllo. <=6
2. Il Settore regionale competente puo' chiedere direttamente alla 7=>Azienda Sanitaria <=7 interessata informazioni o chiarimenti in ordine all'atto da controllare, quando cio' e' utile ai fini dell'esame dell'atto.

Art. 5.

1. Il controllo degli atti avviene nel rispetto del termine, di cui all'art. 4, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e puo' estrinsecarsi anche sotto forma di silenzio-assenso, salvo i casi in cui gli atti sottoposti a controllo determinano oneri finanziari a carico del bilancio della Regione da coprire con risorse proprie di quest'ultima.
8=>2. Il termine per l'esercizio del controllo puo' essere interrotto una sola volta, a seguito di richiesta di chiarimenti e/o di elementi integrativi di giudizio, da parte dell'Assessore regionale competente in materia di sanita'. In tal caso i chiarimenti richiesti devono essere trasmessi al Settore regionale competente, al fine dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla richiesta a pena di decadenza e da tale data decorre nuovamente il termine per l'esercizio del controllo. <=8
3. I termini per l'esercizio del controllo sono sospesi per il periodo feriale ricadente nella seconda e terza settimana del mese di agosto.

9 >

Art. 6

1. La Giunta regionale, entro i termini stabiliti per l'esercizio delle funzioni di controllo, puo':
a) dichiarare la nullita' o la decadenza per legge dell'atto sottoposto a controllo;
b) pronunciarne l'annullamento o la non approvazione;
c) approvare l'atto medesimo.
2. Le decisioni di cui al comma 1 e la richiesta di chiarimenti e/o di elementi integrativi di giudizio di cui al comma 2 dell'articolo 5 sono comunicate all'Azienda sanitaria interessata entro la scadenza del termine di controllo a mezzo di telegramma, fonogramma, telefax o posta elettronica. La comunicazione contiene il testo integrale del dispositivo del provvedimento.
3. Il testo integrale del provvedimento della Giunta regionale, ad esclusione di provvedimenti di approvazione, e' comunicato entro trenta giorni all'Azienda sanitaria interessata. < 9

Art. 7.

1. La Giunta regionale e' delegata ad adottare le misure organizzative necessarie a garantire un corretto ed efficace espletamento della funzione di controllo sugli atti delle 10=>Aziende Sanitarie <=10. 11 >< 11

Art. 8.

1. Gli uffici regionali competenti ad esercitare il controllo, di cui alla presente legge, possono avvalersi, per l'istruttoria degli atti sottoposti a tale attivita', di collaborazioni specialistiche da realizzare sia a mezzo di consulenza specifica quanto mediante contratti a tempo determinato ed anche con il ricorso a forme di comando a tempo parziale.

Art. 9.

1. La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 45, comma sesto, dello Statuto.




=1 Titolo modificato dall'art. 32 della l.r. 10/1995.

2 Coordinamento redazionale.

3 Articolo sostituito dall'art. 26 della l.r. 10/1995.

=4 Sostituito dall'art. 27 della l.r. 10/1995.

5 Articolo sostituito dall'art. 28 della l.r. 10/1995.

=6 Sostituito dall'art. 29 della l.r. 10/1995.

=7 Sostituito dall'art. 32 della l.r. 10/1995.

=8 Sostituito dall'art. 30 della l.r. 10/1995.

9 Articolo sostituito dall'art. 31 della l.r. 10/1995.

=10 Sostituito dall'art. 32 della l.r. 10/1995.

11 Coordinamento redazionale.