Legge regionale 18 giugno 1992, n. 30. (Testo coordinato)

Per la Casa della Resistenza nell'area monumentale di Verbania Fondotoce.

(B.U. 24 giugno 1992, n. 26)

Modificata da l.r. 21/1994

Art. 1, 2, 3, 4

Art. 1.

1. La Regione Piemonte, con riferimento alla legge regionale n. 41 del 18 aprile 1985, al fine di valorizzare uno dei luoghi emblematici della Lotta di Liberazione in Piemonte ed a completamento delle opere gia' realizzate dagli Enti territoriali locali e dalle Associazioni Partigiane, onde rendere funzionale l'accesso a l'uso, promuove la costruzione della Casa della Resistenza nell'area monumentale di Verbania Fondotoce valutando, nella scelta, la possibilita' di recupero del patrimonio edilizio esistente.

Art. 2.

1. L'intervento, attraverso una contenuta struttura polivalente, e' rivolto ad assicurare l'agibilita' dell'area, garantendo alle migliaia di visitatori e di pellegrini, oltre all'accoglienza, gli indispensabili servizi, nonche' un serio e documentato approccio con la storia della Resistenza e sul martirio delle 42 vittime di Fondotoce.

Art. 3.
(1 >< 1)

1. La progettazione e l'esecuzione, nonche' la liquidazione del costo delle opere, vengono affidate alla competente Provincia e al Comune di Verbania, mentre il Comitato della Regione Piemonte per l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione Repubblicana, di cui alla legge regionale 22 gennaio 1976, n. 7, e' chiamato a formulare competente parere.

Art. 4.

1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata per gli anni finanziari 1992, 1993 e 1994 la spesa di lire 500 milioni per ciascun anno per un importo complessivo di 1.500 milioni.
2. Nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1992 viene, conseguentemente, istituito apposito capitolo avente la seguente denominazione: "Contributo per la realizzazione della Casa della Resistenza dell'area monumentale di Verbania Fondotoce" e con la dotazione di 500 milioni in termini di competenza e di cassa.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 si provvede mediante riduzione di 400 milioni dello stanziamento del capitolo n. 15960 e di 100 milioni dello stanziamento del capitolo n. 20020 per ciascuno dei tre anni. Le variazioni sono effettuate in termini sia di competenza che di cassa.
4. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.




1 Vedi anche l'art. 1 della l.r. 21/1994