Legge regionale 19 marzo 1991, n. 10. (Testo coordinato)

Norme in materia di riconoscimento in via amministrativa della personalita' giuridica di diritto privato delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (II.PP.A.B.).

(B.U. 27 marzo 1991, n. 13)

Modificata da l.r. 11/1991

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Art. 1.
(Finalita' della Legge)

1. La Regione, in conformita' all'art. 38, comma 5, della Costituzione ed in attuazione dei principi di liberta' e pluralismo delle istituzioni, confermati dall'intervenuta declaratoria di parziale illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, disciplina con la presente legge le modalita' per il riconoscimento in via amministrativa della personalita' giuridica di diritto privato delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (II.PP.A.B.) regionali ed infra-regionali aventi sede legale sul territorio regionale che sin dalla loro origine, nel rispetto formale e sostanziale della volonta' espressa dal fondatore, quando sia accertabile, o dall'atto costitutivo o dalla tavola di fondazione, abbiano e conservino requisiti propri di persone giuridiche private e che siano state obbligatoriamente assoggettate al regime pubblico dalla l. n. 6972/1890, anche se fondate in data posteriore alla sua entrata in vigore.

Art. 2.
(Individuazione delle II.PP.A.B. che possono richiedere il riconoscimento della personalita' giuridica di diritto privato)

1. Ai sensi e per gli effetti di cui alla presente legge possono richiedere il riconoscimento della personalita' giuridica di diritto privato le II.PP.A.B. che esercitino le attivita' previste dallo Statuto o altre attivita' assistenziali e che siano ricomprese in una delle seguenti categorie:
a) istituzioni aventi struttura associativa. Questa struttura sussiste quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a1. che la costituzione dell'Ente sia avvenuta per iniziativa volontaria dei soci o di promotori privati;
a2. che l'amministrazione ed il governo dell'istituzione siano, per disposizione statutaria, determinati dai soci. Questa condizione si verifica quando i soci eleggano almeno la meta' dei componenti l'organo collegiale deliberante, ovvero quando ai soci stessi siano comunque riservate le competenze deliberative in ordine all'adozione dei fondamentali atti per la vita dell'istituzione;
a3. che l'attivita' dell'istituzione venga esplicata anche sulla base delle prestazioni volontarie dei soci, che possono estrinsecarsi anche sotto forma di contribuzioni economiche e donazioni patrimoniali;
b) istituzioni promosse e amministrate da privati e operanti prevalentemente con mezzi di provenienza privata. Questa circostanza sussiste quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
b1. che l'atto costitutivo o la tavola di fondazione siano stati posti in essere da privati;
b2. che almeno la meta' dei componenti l'organo collegiale deliberante sia, per disposizione di statuto originario, designata da privati;
1=>b3. che il patrimonio risulti prevalentemente costituito da beni provenienti da atti di liberalita' privata, o dalla trasformazione dei beni stessi; che comunque l'istituzione, nel quinquennio immediatamente precedente la data di entrata in vigore della presente legge, non abbia beneficiato di finanziamenti in conto capitale in misura superiore ad una quota del 10% della consistenza patrimoniale, fatta esclusione per i finanziamenti pubblici finalizzati alla conservazione dei beni artistici e culturali, sempre che la natura pubblica del soggetto non sia stata condizionante ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti stessi, nonche' all'acquisto, costruzione, ristrutturazione e riconversione di strutture adibite a servizi socio-assistenziali, purche' queste ultime garantite dall'accensione di specifici vincoli di destinazione per i tempi minimi previsti dalla relativa vigente normativa; <=1
b4. 2-><-2
c) istituzioni di ispirazione religiosa. Tale circostanza sussiste quando ricorrono congiuntamente i seguenti elementi:
c1. che l'attivita' istituzionale attualmente svolta persegua indirizzi religiosi o, comunque inquadri l'opera di beneficenza ed assistenza nell'ambito di una piu' generale finalita' religiosa;
c2. che l'istituzione risulti collegata a una confessione religiosa mediante la designazione negli organi collegiali deliberanti, in forza di disposizioni statutarie, di ministri del culto, di appartenenti a istituti religiosi, di rappresentanti di attivita' o di associazioni religiose, ovvero attraverso la collaborazione di personale religioso, come modo qualificante di gestione del servizio;
d) istituzioni la cui attivita' consiste nella gestione di seminari o di case di riposo per religiosi o di cappelle ed istituzioni di culto o che, comunque, per statuto assistono esclusivamente o prevalentemente religiosi.
2. Ai fini del riconoscimento della personalita' giuridica di diritto privato sono comunque considerate istituzioni di ispirazione religiosa le II.PP.A.B. per le quali sia stato riconosciuto, ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, lo svolgimento in modo precipuo di attivita' inerenti alla sfera educativo-religiosa.
3. Ai fini del riconoscimento della personalita' giuridica di diritto privato non possono essere considerate le Istituzioni di Assistenza e Beneficenza gia' amministrate dagli enti comunali di assistenza od in questi concentrate.

Art. 3.
(Modalita' per la presentazione delle richieste di riconoscimento della personalita' giuridica di diritto privato)

1. Le II.PP.A.B. che intendono richiedere il riconoscimento in via amministrativa della personalita' giuridica di diritto privato, quali enti morali privati retti e disciplinati dalle norme di cui all'art. 12 ed al libro primo - titolo secondo, capo secondo del codice civile, debbono farne richiesta all'Amministrazione regionale.
2. La richiesta e' deliberata dal competente organo amministrativo dell'I.P.A.B. e deve essere motivata in ordine alla sussistenza dei requisiti ed all'appartenenza ad una delle categorie previste dal precedente articolo. La stessa va indi presentata con domanda secondo le forme ed i modi di cui all'art. 2 delle disposizioni di attuazione del codice civile, a firma del legale rappresentante dell'I.P.A.B. medesima ed inoltrata alla Giunta regionale per il tramite dell'Assessorato competente in materia.

Art. 4.
(Istruttoria della domanda)

1. Nel caso di rilevata insufficienza della documentazione prodotta, l'Assessore regionale competente per materia invita l'Istituzione interessata a fornire i chiarimenti e gli elementi integrativi di giudizio ritenuti necessari.
2. Le istituzioni sono tenute a trasmettere alla Giunta regionale, per il tramite dell'Assessorato competente, i chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta stessa.
3. Entro 30 giorni dalla ricezione della domanda o dall'invio da parte dell'Istituzione, ove richiesta, degli ulteriori elementi integrativi o comunque alla scadenza del termine previsto al precedente comma, per le II.PP.A.B. di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2, l'Assessore regionale competente per materia provvede a sentire il Comune sede legale dell'Istituzione e l'U.S.S.L. competente in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 2 della presente legge.

Art. 5.
(Provvedimento di riconoscimento della personalita' giuridica di diritto privato)

1. Entro 180 giorni dalla data di ricevimento della domanda o dalla data di ricezione dei chiarimenti e degli elementi integrativi richiesti, la Giunta regionale, informata la competente Commissione consiliare, provvede a decidere con apposita deliberazione sulla richiesta di riconoscimento della personalita' giuridica di diritto privato ad essa inoltrata.
2. In caso di accoglimento della richiesta, il riconoscimento della personalita' giuridica di diritto privato ha effetto dalla data di esecutivita' della deliberazione di cui al precedente comma 1.
3. Entro 30 giorni dall'avvenuta notificazione della suddetta deliberazione, gli amministratori dell'Istituzione interessata dovranno provvedere a richiedere la registrazione dell'Istituzione nel registro delle persone giuridiche private previsto dall'art. 33 del codice civile.

Art. 6.
(Norme relative alle funzioni di controllo pubblico ai patrimoni e al personale delle II.PP.A.B. che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalita' giuridica di diritto privato)

1. Le persone giuridiche private sono sottoposte ai vincoli ed alle disposizioni previste dal codice civile e le funzioni di controllo pubblico previste dagli artt. 23 e 25 del c. c. sono esercitate secondo le modalita' indicate dagli artt. 27 e 28 della l.r. 23 agosto 1982, n. 20 modificata ed integrata. 3 >< 3
2. Il patrimonio mobiliare ed immobiliare delle II.PP.A.B. che abbiano conseguito il riconoscimento della personalita' giuridica di diritto privato, i relativi redditi netti derivanti dalla sua gestione ed i proventi derivanti dalla sua alienazione o trasformazione sono destinati esclusivamente alle attivita' socio-assistenziali previste dallo Statuto.
3. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, i dipendenti delle II.PP.A.B., i quali continuino a prestare servizio presso l'Ente, anche dopo che esso abbia perduto il carattere di istituzione pubblica, hanno facolta' di conservare, a domanda, il regime pensionistico obbligatorio e il trattamento di fine servizio previsto per il personale dipendente degli Enti locali.
4. La domanda di cui al comma precedente deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di 90 giorni dalla data di avvenuta esecutivita' della deliberazione della Giunta Regionale di cui all'art. 5.

Art. 7.
(Albo Regionale)

1. E' istituito l'albo regionale delle II.PP.A.B. che hanno ottenuto il riconoscimento della personalita' giuridica di diritto privato.




=1 Sostituito dall'art. 1 della l.r. 11/1991.

-2 Abrogato dall'art. 1 della l.r. 11/1991.

3 Legge regionale abrogata dall'art. 54 della l.r. 62/1995.