Legge regionale 25 febbraio 1991, n. 7. (Testo coordinato)

Costituzione dell'Expo 2000 S.p.A. Centro Fieristico ai sensi della L.R. n. 47/87 e modificazioni agli artt.15 e 16 della L.R. n. 47/87.

(B.U. 6 marzo 1991, n. 10)

Modificata da l.r. 44/1994, l.r. 20/2006, l.r. 31/2008

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6

1 >Capo I. Costituzione dell'Ente Fieristico < 1

2 >

Art. 1
(Costituzione dell'Ente Fieristico)

(...) < 2

3 >

Art. 2
(Finalita')

(...) < 3

4 >

Art. 3
(Atto Costitutivo e Statuto)

(...) < 4

Capo II. Modifiche alla L.R. 7 settembre 1987, n. 47

5 >

Art. 4
(Modifiche alla L.R. 7 settembre 1987, n. 47, art. 15)

(...) < 5

6 >

Art. 5
(Modifiche alla L.R. 7 settembre 1987, n. 47, art. 16)

(...) < 6

Capo III. Disposizioni finanziarie

Art. 6.
(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata per l'anno 1991 la spesa di L. 1.000.000.000.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente comma si fara' fronte con l'istituzione di apposito capitolo da iscrivere nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1991, denominato "oneri relativi alla sottoscrizione di azioni dell'Ente Fieristico Expo 2000", e con la dotazione di L. 1.000.000.000 in termini di competenza e di cassa.
3. Alla copertura finanziaria della spesa sopra indicata si provvedera' mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 12600.
4. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di Bilancio.




1 Articolo abrogato dall'art. 6 della l.r. 20/2006.

2 Articolo abrogato dall'art. 6 della l.r. 20/2006.

3 Articolo abrogato dall'art. 6 della l.r. 20/2006.

4 Articolo abrogato dall'art. 6 della l.r. 20/2006.

5 Articolo abrogato dall'art. 17 della l.r. 31/2008.

6 Articolo abrogato dall'art. 17 della l.r. 31/2008.