Legge regionale 24 dicembre 1990, n. 56. (Testo coordinato) Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni regionali. (B.U. 27 dicembre 1990, n. 52) 1. Gli importi delle tasse, soprattasse e contributi stabiliti nella tariffa allegata alla legge regionale 6 marzo 1980, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aumentati del 20%. Nella stessa misura e' aumentata la tassa di abilitazione all'esercizio professionale prevista dall'art. 1 della L.R. 11
1. Il numero d'ordine 6 della tariffa allegata alla legge regionale 6 marzo 1980, n. 13, e' sostituito come da Allegato 1. 1. Per l'anno 1991, in attuazione dell'art. 5 della legge 158/90 l'ammontare della tassa automobilistica regionale e' determinata in misura pari al 110% dell'ammontare complessivo della corrispondente tassa erariale.
1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Allegato A Allegato 1. Tariffa atti soggetti a tassa , numero d'ordine 6 (art. 2)
-3 Abrogato dall'art. 1 della l.r. 57/1990. 4 Le tariffe previste nell'allegato 1 riguardano: 1) strutture ricettive alberghiere e altre strutture ricettive; 1) esercizi per la somministrazione di alimenti; 3) esercizi per la somministrazione di bevande nei comuni per fascia di popolazione. L'allegato contiene inoltre chiarimenti e note.
Art. 1, 2, 3, 4
All. A
(1 >< 1 2 >< 2)
gennaio 1984, n. 1.
2. Gli importi derivanti dagli aumenti sopra indicati sono arrotondati alle mille lire superiori, ad eccezione di quelli relativi a tasse e contributi da determinarsi in relazione a quantita' variabili, per i quali l'arrotondamento va operato sul totale delle tasse o contributi.
3. L'aumento di cui al comma 1 decorre dal 1° gennaio 1991.
2. 3-><-3
OMISSIS 4 >< 4