Legge regionale 20 dicembre 1990, n. 55. (Testo coordinato)

Modificazione della L.R. 16 gennaio 1973, n. 4, in materia di iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali e di referendum.

(B.U. 27 dicembre 1990, n 52)

Modificata da l.r. 25/1992, l.r. 32/1997, l.r. 09/2002, l.r. 25/2006

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Titolo I. Modifica della L.R. 16 gennaio 73, n. 4

Art. 1.

1. Nel titolo II, capo II, della L.R. 16 gennaio 73, n. 4, dopo l'art. 12, e' inserito il seguente art. 12 bis:
1. I cittadini che intendono promuovere il referendum presentano, in numero non inferiore a 600, istanza scritta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale. Un funzionario delegato dall'Ufficio di Presidenza da' atto dell'avvenuto deposito dell'istanza mediante processo verbale del quale viene rilasciata copia al primo firmatario.
2. I promotori debbono essere iscritti nelle liste elettorali di uno o piu' Comuni della Regione. L'iscrizione puo' essere comprovata con dichiarazione, anche contestuale all'istanza, sottoscritta dagli interessati e autenticata nei modi previsti per l'autenticazione delle firme relative alla richiesta di referendum.
3. L'istanza deve riportare il testo del quesito che si intende sottoporre alla votazione popolare, formulato come prescritto all'art. 12.
4. L'Ufficio di Presidenza informa tempestivamente della presentazione dell'istanza il Consiglio Regionale e il Presidente della Giunta che ne da' notizia mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
5. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, accerta la ricevibilita' della istanza di referendum di cui ai commi 1, 2 e 3, nonche' se il quesito referendario e' formulato in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 11 della presente legge. Accerta altresi' l'inesistenza di effetti di incostituzionalita' conseguenti all'eventuale abrogazione delle disposizioni oggetto del referendum.
6. A tal fine, l'Ufficio di Presidenza chiede il parere della Commissione consultiva regionale per i procedimenti di iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali e di referendum. Tale parere e' reso noto al Consiglio Regionale e al primo firmatario dell'istanza.
7. L'Ufficio di Presidenza, nell'ipotesi di non ricevibilita' dell'istanza di referendum ovvero di non conformita' del quesito referendario alle disposizioni di cui all'art. 11 o di effetti di incostituzionalita' conseguenti all'eventuale abrogazione delle disposizioni oggetto del referendum, dispone la reiezione dell'istanza.
8. Se la decisione dell'Ufficio di Presidenza e' positiva, si procede con gli adempimenti di cui agli articoli successivi.
9. L'Ufficio di Presidenza delibera all'unanimita'. Se non si raggiunge l'unanimita', delibera il Consiglio Regionale a maggioranza assoluta dei componenti entro 15 giorni dalla riunione dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 2.

1. Nel Titolo II, Capo III, della L.R. 16 gennaio 73, n. 4 l'art. 18 e' cosi' modificato:
a) al comma 2 sono soppresse le parole: "e ammissibilita'";
b) al comma 4 sono soppresse le parole: "per le proposte giudicate ammissibili in relazione all'art. 11, ma viziate da eventuali irregolarita' nella presentazione della documentazione, l'Ufficio di Presidenza"; e sostituite con le seguenti: "Se l'Ufficio di Presidenza riscontra irregolarita' nella procedura di formazione o di presentazione della richiesta e della documentazione prescritta".

Art. 3.

1. Nel Titolo II, Capo IV, della L.R. 16 gennaio 73, n. 4 l'intero testo dell'art. 32 e' sostituito con il seguente testo:
1. Se, prima della emanazione del decreto di indizione o, comunque, prima della data del suo svolgimento, la legge, il regolamento, il provvedimento amministrativo, o le singole disposizioni di essi, cui il referendum si riferisce, sono stati abrogati, le operazioni relative non hanno piu' corso.
2. Se l'abrograzione degli atti, o delle singole disposizioni, e' stata accompagnata da altra disciplina della medesima materia, senza modificazioni ne' dei principi ispiratori della disciplina preesistente, ne' dei contenuti normativi essenziali dei singoli precetti, il referendum si svolge sulle nuove disposizioni entro i termini prestabiliti.
3. L'annullamento della procedura referendaria o la sua prosecuzione, secondo quanto disposto dai commi 1 e 2, sono stabiliti dal Presidente della Giunta con proprio decreto motivato, previo parere conforme della Commissione consultiva regionale per i procedimenti di iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali e di referendum. La decisione di annullamento, fatte salve le impugnative previste dalle leggi nazionali, costituisce provvedimento definitivo e preclusivo per l'ulteriore corso della iniziativa referendaria.

Titolo II. Commissione di garanzia di cui agli articoli 91 e 92 dello Statuto 1 >< 1

2 >

Art. 4
(Commissione consultiva)

(. . .) < 2


Art. 5
(Termini per i pareri della Commissione)
3-><-3
2. I termini assegnati dalla legge regionale 16 gennaio 73, n. 4 all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale nei procedimenti di iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali e di referendum sono sospesi durante il periodo compreso fra la data di invio alla Commissione 4+>di garanzia di cui agli articoli 91 e 92 dello Statuto <+4 della richiesta di parere e la data del deposito dello stesso presso la segreteria dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
5-><-5

6 >

Art. 6
(Sede della Commissione)

(. . .) < 6

7 >

Art. 7
(Composizione)

(. . .) < 7

8 >

Art. 8
(Insediamento della Commissione)

(. . .) < 8

9 >

Art. 9
(Durata in carica)

(. . .) < 9

10 >

Art. 10
(Regolamento)

(. . .) < 10

11 >

Art. 11

(. . .) < 11




1 Coordinamento redazionale

2 Articolo abrogato dall'art. 15 della l.r. 25/2006.

-3 Abrogato dall'art. 15 della l.r. 25/2006.

+4 Aggiunto dall'art. 15 della l.r. 25/2006.

-5 Abrogato dall'art. 15 della l.r. 25/2006.

6 Articolo abrogato dall'art. 15 della l.r. 25/2006.

7 Articolo abrogato dall'art. 15 della l.r. 25/2006.

8 Articolo abrogato dall'art. 15 della l.r. 25/2006.

9 Articolo abrogato dall'art. 15 della l.r. 25/2006.

10 Articolo abrogato dall'art. 15 della l.r. 25/2006.

11 Articolo abrogato dall'art. 15 della l.r. 25/2006.