Legge regionale 17 aprile 1990, n. 28. (Testo coordinato)

Sistema delle aree protette della Fascia Fluviale del Po - Istituzione.

(B.U. 24 aprile 1990, 2° suppl. al n. 17)

Modificata da l.r. 62/1991, l.r. 22/1993, l.r. 65/1995, l.r. 38/1998, l.r. 14/2001, l.r. 23/2006

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
All. A

1 >

Art. 1
(Istituzione del sistema delle aree protette)

1. Con la presente legge e' istituito il Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po. 2 >< 2
2. Nell'ambito del Sistema delle aree protette di cui al comma 1 sono individuate aree a diversa classificazione e precisamente:
a) Riserve naturali speciali;
b) Riserve naturali integrali;
c) Aree attrezzate;
d) Zone di salvaguardia. < 1

3 >

Art. 2
(Confini amministrativi)

1. I confini amministrativi del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po incidono sul territorio dei seguenti Comuni: Alluvioni Cambio', Barge, Bassignana, Beinasco, Bozzole, Brandizzo, Bruino, Brusasco, Camino, Carde', Carignano, Carmagnola, Casale Monferrato, Casalgrasso, Castagneto Po, Castiglione Torinese, Cavagnolo, Chivasso, Cigliano, Coniolo, Crescentino, Crissolo, Faule, Fontanetto Po, Frassineto Po, Gabiano, Gambasca, Gassino Torinese, Guazzora, Isola Sant'Antonio, La Loggia, Lauriano, Lombriasco, Martiniana Po, Mazze', Molino dei Torti, Moncalieri, Moncestino, Monteu da Po, Morano sul Po, Moretta, Nichelino, Oncino, Orbassano, Ostana, Paesana, Palazzolo Vercellese, Pancalieri, Pecetto di Valenza, Pomaro Monferrato, Pontestura, Revello, Rifreddo, Rivalta di Torino, Rondissone, Saluggia, Saluzzo, Sanfront, San Mauro Torinese, San Raffaele Cimena, San Sebastiano da Po, Settimo Torinese, Torrazza Piemonte, Torino, Trino, Valenza, Valmacca, Verolengo, Verrua Savoia, Villafranca Piemonte, Villareggia, Villastellone. I confini del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po sono riportati nelle allegate planimetrie in scala 1:25000, numerate dal n. 1 al n. 25; le aree a diversa classificazione interne al Sistema sono puntualmente individuate in cartografia.
2. I confini delle aree classificate come Riserve naturali speciali, Riserve naturali integrali e Aree attrezzate sono delimitati da idonee tabelle, da collocarsi in modo che siano visibili da ogni punto di accesso e che da ogni tabella siano visibili le due contigue. Ancorche' non tabellate le Zone di salvaguardia sono disciplinate dalla presente legge.
3. Le tabelle devono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilita'.
4. Per la risoluzione di eventuali contenziosi, relativamente ai confini amministrativi comunali e regionali, si fa riferimento alla cartografia ufficiale dello Stato dell'Istituto Geografico Militare (IGM) in scala 1:25000. < 3

4 >

Art. 3
(Denominazione delle aree protette)

1. Le aree protette individuate nelle planimetrie di cui all'articolo 2, comma 1 sono cosi' denominate:
a) Riserva naturale speciale di Pian del Re;
b) Area attrezzata di Pian del Re;
c) Area attrezzata di Paesana;
d) Riserva naturale speciale della confluenza del Bronda;
e) Area attrezzata Paracollo, Ponte pesci vivi;
f) Riserva naturale speciale della confluenza del Pellice;
g) Area attrezzata Fontane;
h) Riserva naturale speciale della confluenza del Varaita;
i) Riserva naturale speciale della confluenza del Maira;
l) Riserva naturale speciale della Lanca di San Michele;
m) Area attrezzata dell'Oasi del Po morto;
n) Riserva naturale speciale della Lanca di Santa Marta e della confluenza del Banna;
o) Area attrezzata del Molinello;
p) Area attrezzata Le Vallere;
q) Area attrezzata Arrivore e Colletta;
r) Riserva naturale speciale del Meisino e dell'Isolone Bertolla;
s) Riserva naturale speciale della confluenza dell'Orco e del Malone;
t) Riserva naturale speciale della confluenza della Dora Baltea (o del Baraccone);
u) Riserva naturale speciale del Mulino Vecchio (Dora Baltea);
v) Riserva naturale speciale dell'Isolotto del Ritano (Dora Baltea);
z) Riserva naturale speciale di Ghiaia Grande;
aa) Area attrezzata delle sponde fluviali di Casale Monferrato;
bb) Riserva naturale speciale della confluenza del Sesia e del Grana;
cc) Riserva naturale integrale della Garzaia di Valenza;
dd) Riserva naturale speciale del Boscone;
ee) Riserva naturale speciale della confluenza del Tanaro.
2. Il restante territorio del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po e' classificato come Zona di salvaguardia. < 4

Art. 4.
(Finalita')

1. Le finalita' dell'istituzione del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po, in attuazione della legislazione regionale in materia di aree protette e nel rispetto delle disposizioni della legge 18 maggio 1989, n. 183, sono le seguenti:
a) tutelare e conservare le caratteristiche naturali, ambientali, paesaggistiche e storiche dell'area fluviale anche mediante interventi di ricostituzione di ambiti naturali;
b) difendere il patrimonio naturale costituito dalle acque del Po al fine di migliorarne le condizioni idrobiologiche e di proteggerle da fattori inquinanti;
c) consentire il regolare svolgimento e promuovere lo sviluppo dell'attivita' agricola;
d) organizzare sul territorio la ricerca scientifica e le attivita' didattiche, culturali e ricreative;
e) tutelare le specie faunistiche e floristiche presenti sul territorio, con particolare riferimento alle aree istituite a Riserva naturale;
f) consentire, attraverso idonei strumenti di pianificazione territoriale, l'organizzazione del territorio delle Zone di salvaguardia rendendola coerente con le finalita' di cui ai precedenti punti e graduando le forme di tutela urbanistica;
g) concorrere alla realizzazione dei piani e progetti di tutela ambientale predisposti ai sensi della legge 183/89.

5 >

Art. 5
(Gestione)

1. Il Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po e' suddiviso, ai fini gestionali, in tre tratti cosi' individuati:
a) Tratto Pian del Re-Casalgrasso;
b) Tratto Casalgrasso-Crescentino;
c) Tratto Crescentino-confine Piemonte-Lombardia.
2. Le funzioni gestionali dei Tratti di cui al comma 1 sono attribuite ai seguenti Enti:
a) per il Tratto Pian del Re-Casalgrasso all'Ente di gestione del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po del Tratto cuneese, Ente di diritto pubblico istituito a norma dell'articolo 72 dello Statuto regionale, il cui Consiglio direttivo e' cosi' composto:
1) cinque membri nominati, con voto limitato, dall'Assemblea dei Sindaci dei comuni di Barge, Carde', Casalgrasso, Crissolo, Faule, Gambasca, Lombriasco, Martiniana Po, Moretta, Oncino, Ostana, Paesana, Pancalieri, Revello, Rifreddo, Saluzzo, Sanfront, Villafranca Piemonte;
2) un rappresentante del Comune di Cavour;
3) tre rappresentanti della Provincia di Cuneo, di cui uno espresso dalla minoranza;
4) quattro membri nominati dalla Provincia di Cuneo, di cui due designati dalle Organizzazioni professionali agricole e due designati dalle Associazioni ambientaliste;
5) tre membri nominati dal Consiglio regionale, di cui uno espresso dalla minoranza;
b) per il Tratto Casalgrasso-Crescentino all'Ente di gestione del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po Tratto torinese, Ente di diritto pubblico istituito a norma dell'articolo 72 dello Statuto regionale, il cui Consiglio direttivo e' cosi' composto:
1) sei membri nominati, con voto limitato, dall'Assemblea dei Sindaci dei comuni di Beinasco, Brandizzo, Bruino, Brusasco, Carignano, Carmagnola, Casalgrasso, Castagneto Po, Castiglione Torinese, Cavagnolo, Chivasso, Cigliano, Crescentino, Gassino Torinese, La Loggia, Lauriano, Lombriasco, Mazze', Moncalieri, Monteu da Po, Nichelino, Orbassano, Rivalta di Torino, Rondissone, Saluggia, San Mauro Torinese, San Raffaele Cimena, San Sebastiano Po, Settimo Torinese, Torino, Torrazza Piemonte, Verolengo, Verrua Savoia, Villareggia, Villastellone;
2) tre rappresentanti della Provincia di Torino, di cui uno espresso dalla minoranza;
3) quattro membri nominati dalla Provincia di Torino, di cui due designati dalle Organizzazioni professionali agricole e due designati dalle Associazioni ambientaliste;
4) tre membri nominati dal Consiglio regionale, di cui uno espresso dalla minoranza;
6=>c) per il Tratto Crescentino - confine Piemonte - Lombardia all'Ente di gestione del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po - Tratto vercellese e alessandrino, Ente di diritto pubblico istituito a norma dell'articolo 60 (già articolo 72) dello Statuto regionale, il cui Consiglio direttivo è così composto:
1) sei membri nominati, con voto limitato, dall'Assemblea dei Sindaci dei Comuni di Alluvioni Cambiò, Bassignana, Bozzole, Camino, Casale Monferrato, Coniolo, Crescentino, Fontanetto Po, Frassineto Po, Gabiano, Guazzora, Isola Sant'Antonio, Livorno Ferraris, Molino dei Torti, Moncestino, Morano sul Po, Palazzolo Vercellese, Pecetto di Valenza, Pomaro Monferrato, Pontestura, Tricerro, Trino, Valenza, Valmacca, Verrua Savoia;
2) un membro nominato d'intesa tra i Comuni di Bosco Marengo, Casalcermelli e Predosa;
3) due rappresentanti della Provincia di Vercelli e due rappresentanti della Provincia di Alessandria;
4) quattro membri nominati dalla Provincia di Alessandria, di cui due designati dalle organizzazioni professionali agricole e due designati dalle associazioni ambientaliste;
5) due membri nominati dal Consiglio regionale. <=6
3. Per il funzionamento degli Enti di cui al comma 2, lettere a), b), e c), si applicano le norme generali previste dalle vigenti leggi regionali in materia di aree protette.
4. Gli Enti di gestione possono stabilire forme di coordinamento anche attraverso una Conferenza dei Presidenti, per garantire uniformita' alle politiche ed alle attivita' di tutela e di gestione. < 5

7 >

Art. 6
(Coordinamento generale della gestione Consiglio Generale)

(...) < 7

8 >

Art. 7
(Compiti del Consiglio Generale)

(...) < 8

9 >

Art. 8
(Personale)

1. L'ordinamento e le piante organiche del personale degli Enti di gestione di cui all'articolo 5 sono disciplinati con legge regionale.
2. Gli Enti di gestione possono avvalersi, previa convenzione, del personale degli Enti locali territorialmente interessati. < 9

10 >

Art. 9
(Controllo)

1. Per il controllo degli atti degli Enti di cui all'articolo 5 si applicano le norme di cui all' articolo 8 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 ed agli articoli 18, 19, 20 e 21 della legge regionale 22 settembre 1994, n. 40.
2. Per la formazione e la gestione dei bilanci degli Enti di cui all'articolo 5 si applicano le norme di cui all'articolo 9 della l.r. 36/1992 come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 23 giugno 1993, n. 31. < 10

11 >

Art. 10
(Norme di tutela per le Riserve naturali)

1. Nelle aree istituite a Riserva naturale speciale, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonche' delle leggi sulla caccia e sulla pesca, e' vietato:
a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura, fatti salvi gli interventi di ripristino ambientale e di costituzione di aree di interesse naturalistico, anche attraverso la prosecuzione di attivita' estrattive autorizzate in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali e' consentita, su apposite convenzioni con la Giunta regionale, previo parere obbligatorio degli Enti di gestione di cui all'articolo 5, ovvero direttamente con gli Enti di gestione, l'asportazione del materiale risultante dalle opere di restauro o di miglioramento dell'ambiente naturale;
b) esercitare l'attivita' venatoria;
c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;
d) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali attivita' agricole in atto;
e) esercitare attivita' ricreative e sportive con mezzi meccanici fuori strada;
f) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle finalita' di cui all'articolo 4;
g) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano un particolare valore ambientale, scientifico o urbanistico;
h) effettuare interventi di modificazione o demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o di strutture, stabili o temporanee, che possano deteriorare le caratteristiche ambientali dei luoghi.
2. Nella Riserva naturale integrale della Garzaia di Valenza, oltre a quanto disposto dal comma 1, si applicano i seguenti divieti:
a) esercitare l'attivita' agricola;
b) esercitare la pesca: tale divieto si applica anche al territorio della Riserva naturale speciale del Meisino e dell'Isolone Bertolla;
c) accedere, tranne che per motivi tecnici e scientifici previa autorizzazione dell'Ente di gestione.
3. In tutte le aree istituite a Riserva naturale e' consentito:
a) effettuare gli interventi tecnici di cui alla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36, come modificata dalle leggi regionali 21 luglio 1992, n. 36 e 22 febbraio 1993, n. 6, tendente a consentire il mantenimento dell'equilibrio faunistico ed ambientale, con particolare riferimento alle attivita' agricole ed al mantenimento delle condizioni naturali dei luoghi;
b) svolgere l'attivita' agricola e forestale e le attivita' di manutenzione del territorio, purche' non in contrasto con altre norme della presente legge;
c) effettuare interventi edilizi che siano compatibili con le previsioni degli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 15;
d) effettuare, nel rispetto delle vigenti normative nazionali, interventi di regimazione dei corsi d'acqua che si rendano necessari per motivi di pubblica sicurezza e per l'incolumita' delle persone. Tali interventi devono comunque essere eseguiti con tecniche rispettose delle caratteristiche ambientali dei luoghi e devono essere autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431: in caso contrario le opere si intendono eseguite in violazione alla norma di cui al comma 1, lettera h) del presente articolo.
4. Fino alla approvazione dei piani di assestamento di cui all'articolo 15, comma 9, i tagli boschivi sono regolati in base alle norme di cui all'articolo 12 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57.
5. Dalla data di approvazione degli strumenti di pianificazione previsti all'articolo 15, le attivita' e gli interventi di cui al comma 3 sono consentiti esclusivamente se compatibili con gli strumenti medesimi.
6. La realizzazione di infrastrutture e di impianti previsti da piani e programmi di rilievo regionale e nazionale, ovvero da piani di settore, e' subordinata alla stipulazione di apposita convenzione con la Regione Piemonte previo parere dell'Ente di gestione. < 11

12 >

Art. 11
(Norme di tutela per le Aree attrezzate)

1. Nelle aree istituite ad area attrezzata, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonche' delle leggi sulla caccia e sulla pesca, e' vietato:
a) esercitare l'attivita' venatoria;
b) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;
c) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali attivita' agricole in atto;
d) esercitare attivita' ricreative e sportive con mezzi motorizzati, con l'eccezione di spazi attrezzati ad uso esclusivamente sportivo-motonautico;
e) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano un particolare valore ambientale, scientifico o urbanistico;
f) effettuare interventi di modificazione o demolizione di edifici od opere, stabili o temporanee, che possano deteriorare le caratteristiche ambientali dei luoghi.
2. In tutte le aree istituite ad Area attrezzata e' consentito:
a) l'esercizio dell'attivita' estrattiva nel rispetto delle norme di cui alla legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 come modificata dalle leggi regionali 18 febbraio 1990, n. 6, 13 marzo 1981, n. 9 e 12 agosto 1981, n. 30: i progetti di escavazione devono comunque prevedere interventi di ripristino finalizzati al recupero a fini ricreativi delle aree degradate ed alla valorizzazione delle zone di interesse naturalistico;
b) effettuare gli interventi tecnici di cui alla l.r. 36/1989;
c) svolgere l'attivita' agricola e forestale e le attivita' di manutenzione del territorio;
d) effettuare interventi edilizi che siano compatibili con le previsioni degli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 15, con particolare riferimento alle attrezzature per la fruizione pubblica;
e) effettuare, nel rispetto delle vigenti normative nazionali, interventi di regimazione dei corsi d'acqua che si rendano necessari per motivi di pubblica sicurezza e per l'incolumita' delle persone. Tali interventi devono comunque essere eseguiti con tecniche rispettose delle caratteristiche ambientali dei luoghi e devono essere autorizzati ai sensi della l. 431/1985: in caso contrario le opere si intendono eseguite in violazione alla norma di cui al comma 1, lettera f) del presente articolo.
3. Fino alla approvazione dei piani di assestamento di cui all'articolo 15, comma 9, i tagli boschivi sono regolati in base alle norme di cui all'articolo 12 della l.r. 57/1979.
4. Dalla data di approvazione degli strumenti di pianificazione previsti all'articolo 15, le attivita' e gli interventi di cui al comma 2 sono consentiti esclusivamente se compatibili con gli strumenti medesimi.
5. La realizzazione di infrastrutture e di impianti previsti da piani e programmi di rilievo regionale e nazionale, ovvero da piani di settore, e' subordinata alla stipulazione di apposita convenzione con la Regione Piemonte previo parere dell'Ente di gestione. < 12

13 >

Art. 12
(Norme di tutela per le Zone di salvaguardia)

1. Nelle aree istituite a Zona di salvaguardia con la presente legge, in quanto aree di raccordo tra le Riserve naturali e le Aree attrezzate ed in quanto aree a regime di tutela urbanistica e territoriale, si applicano le previsioni del Piano d'area di cui all'articolo 15.
2. Fino all'approvazione del Piano d'area gli interventi di modificazione dello stato dei luoghi sono sottoposti a preventiva autorizzazione ai sensi della l. 431/1985.
3. In tutte le aree istituite a Zona di salvaguardia e' consentito:
a) esercitare l'attivita' venatoria;
b) svolgere l'attivita' agricola e forestale e le attivita' di manutenzione del territorio;
c) effettuare interventi edilizi;
d) esercitare l'attivita' estrattiva nel rispetto delle norme di cui alla l.r. 69/1978;
e) effettuare, nel rispetto delle vigenti normative nazionali, gli interventi di regimazione dei corsi d'acqua che si rendono necessari per motivi di pubblica sicurezza e per l'incolumita' delle persone.
4. Fino alla approvazione dei piani di assestamento di cui all'articolo 15, comma 9, i tagli boschivi sono regolati in base alle Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale in vigore.
5. Dalla data di approvazione degli strumenti di pianificazione previsti all'articolo 15, le attivita' e gli interventi di cui al comma 3 sono consentiti esclusivamente se compatibili con gli strumenti medesimi.
6. La realizzazione di infrastrutture e di impianti previsti da piani e programmi di rilievo regionale e nazionale, ovvero da piani di settore, e' subordinata alla stipulazione di apposita convenzione con la Regione Piemonte previo parere dell'Ente di gestione. < 13

14 >

Art. 13
(Sanzioni)

1. Le violazioni al divieto di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a) comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 3 milioni ad un massimo di lire 5 milioni per ogni 10 metri cubi di materiale rimosso.
2. Per le violazioni al divieto di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b) e comma 2, lettera b) ed all'articolo 11, comma 1, lettera a) si applicano le sanzioni previste dalle vigenti normative in materia di caccia e di pesca. 3. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere c), d), e), e g) e comma 2, lettere a) e c) ed all'articolo 11, comma 1, lettere b), c), d) ed e) comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 25.000 ad un massimo di lire 250.000.
4. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere f) e h) ed all'articolo 11, comma 1, lettera f) comportano le sanzioni previste dalle leggi in materia urbanistica.
5. Le violazioni alla norma di cui all'articolo 10, comma 4 ed all'articolo 11, comma 3 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 1 milione ad un massimo di lire 5 milioni per ogni ettaro o frazione di ettaro di terreno su cui e' stato effettuato il taglio boschivo.
6. Le violazioni alla limitazione di cui all'articolo 12, comma 2 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 1 milione ad un massimo di lire 10 milioni.
7. Le violazioni ai divieti ed alle limitazioni richiamati ai commi 1, 4, 5 e 6 comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino che deve essere realizzato in conformita' alle disposizioni formulate con decreto del Presidente della Giunta regionale.
8. Ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15, per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1989, n. 689.
9. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo sono introitate nel bilancio della Regione. < 14

15 >

Art. 14
(Sorveglianza)

1. La sorveglianza del Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po e' affidata:
a) al personale di vigilanza degli Enti di cui all'articolo 5, comma 2;
b) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, alle guardie di caccia e pesca;
c) alle guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, previa apposita convenzione stipulata con gli Enti di gestione.
2. La sorveglianza del Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po e' esercitata, altresi', dal Corpo Forestale dello Stato nei limiti di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394. < 15

16 >

Art. 15
(Strumenti di pianificazione territoriale)

1. Il Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po e' regolato dal Piano d'area e dagli strumenti di pianificazione specifica e secondo le articolazioni di cui al presente articolo.
2. Il Piano d'area, predisposto per tutto il territorio protetto, costituisce a tutti gli effetti stralcio del Piano Territoriale Regionale ed ha effetto di Piano paesistico ai sensi della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20, come modificata dalle leggi regionali 10 novembre 1994, n. 45 e 5 gennaio 1995, n. 3 ed e' formato ed approvato secondo le procedure di cui all'articolo 23 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, come modificato dall'articolo 7 della l.r. 36/1992.
3. Il Piano d'area del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po e' documento unitario di pianificazione territoriale e puo' essere approvato per tratti secondo le articolazioni territoriali di cui all'articolo 5, comma 1.
4. Il Piano d'area e' formato sulla base degli elementi e degli indirizzi contenuti negli elaborati predisposti per la formazione del Progetto Territoriale Operativo di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 145-6552, dell'8 maggio 1986: parte integrante del Piano d'area e' un Piano settoriale, redatto a norma delle vigenti leggi nazionali e regionali, contenente gli indirizzi per la regimazione delle acque e per la sistemazione delle sponde.
5. L'Ente di gestione territorialmente competente adotta, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Piano d'area e provvede alla trasmissione dello stesso agli Enti territoriali interessati, per la pubblicazione mediante notizia sui rispettivi Albi pretori, e a dare notizia dell'avvenuta adozione sul Bollettino Ufficiale della Regione con l'individuazione della sede in cui chiunque puo' prendere visione degli elaborati.
6. Entro novanta giorni chiunque lo ritenga opportuno puo' far pervenire le proprie osservazioni all'Ente adottante.
7. L'Ente adottante, nei successivi novanta giorni, esaminate le osservazioni, provvede alla predisposizione degli atti conseguenti da trasmettere alla Giunta regionale per l'elaborazione del Piano d'area definitivo. Trascorsi i termini temporali previsti per l'adozione e per l'esame delle osservazioni, la Giunta regionale esercita il potere sostitutivo nei confronti dell'Ente di gestione inadempiente.
8. Sentite la Commissione tecnica urbanistica e la Commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali riunite in seduta congiunta, la Giunta regionale sottopone il Piano d'area definitivo al Consiglio regionale per l'approvazione.
9. Le indicazioni contenute nel Piano d'area e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore della deliberazione del Consiglio regionale di approvazione del Piano medesimo, che sostituisce la strumentazione territoriale ed urbanistica di qualsiasi livello.
10. Il territorio del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po, per le porzioni di interesse forestale, e' soggetto a Piani di assestamento forestale di cui all'articolo 24 della l.r. 12/1990.
11. Le aree istituite con la presente legge a Riserva naturale o Area attrezzata sono oggetto di apposito Piano naturalistico di cui all'articolo 25 della l.r. 12/1990.
12. Il Piano d'area individua le opere e gli interventi per i quali e' richiesto il parere dell' Ente di gestione competente: tale parere e' obbligatorio.
17=>13. Le attivita' estrattive in atto all'entrata in vigore del Piano d'Area, nelle Aree per cui lo stesso Piano preveda il ricorso a strumenti attuativi di cui all'articolo 32 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) da ultimo modificato dall'articolo 11 della legge regionale 9 aprile 1996, n. 18, che ne regolino l'assetto definitivo, sono soggette alle seguenti disposizioni:
a) nelle more di formazione degli strumenti attuativi, le attivita' estrattive, comunque finalizzate al recupero ambientale, sono consentite nel rispetto delle altre previsioni contenute negli strumenti di pianificazione in base ad autorizzazioni temporanee limitate al rinnovo ed ampliamento delle Aree di cava in atto all'entrata in vigore del Piano d'Area; le autorizzazioni hanno efficacia di trentasei mesi dalla data del rilascio. Qualora non si verifichino le condizioni di cui alla lettera d) il termine di trentasei mesi e' perentorio per la rimozione del cantiere;
b) le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 15, comma 13 della legge regionale 17 aprile 1990, n. 28 (Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po - Istituzione), come modificato dall'articolo 13 della l.r. 65/1995, e limitate a ventiquattro mesi, possono essere prorogate di ulteriori dodici mesi;
c) nell'ambito delle autorizzazioni di cui alle lettere a) e b), possono essere concessi ampliamenti che, complessivamente, non costituiscano modifica sostanziale rispetto a quanto previsto dai rispettivi Schemi grafici allegati al Piano d'Area;
d) nel caso in cui, entro la scadenza delle autorizzazioni di cui alle lettere a) e b), siano gia' stati depositati agli Enti di competenza i progetti definitivi concernenti l'assetto finale dell'Area ed ottenuto il relativo parere favorevole dall'Ente di gestione dell'Area protetta, da esprimersi entro sessanta giorni dalla richiesta, e nelle more di approvazione di conseguenti strumenti attuativi previsti dall'articolo 32 della l.r. 56/1977 puo' essere rilasciata, un'autorizzazione di ventiquattro mesi, limitatamente ad ampliamenti previsti con le finalita' del Piano d'Area;
e) qualora, nei limiti della scadenza delle autorizzazioni previste alle lettere a) e b), non si siano verificate tutte le condizioni di cui alla lettera d), l'ulteriore autorizzazione di ventiquattro mesi dovra' riguardare esclusivamente il recupero dei quantitativi gia' precedentemente autorizzati ma non estratti e per il solo recupero ambientale e la conseguente rimozione del cantiere;
f) nei casi di cui alle lettere d) ed e), che comportano procedure diversificate e non cumulabili, queste ulteriori autorizzazioni non sono rinnovabili. <=17 < 16

Art. 16.
(Finanziamenti per gli oneri relativi alle opere di tabellazione)

1. Per gli oneri relativi alle opere di tabellazione di cui al comma 2 dell'art. 2, previsti in L. 10.000.000, si provvede mediante lo stanziamento di cui al cap. 7930 del bilancio di previsione della spesa per l'anno finanziario 1990.

Art. 17.
(Finanziamento per la gestione)

1. Agli oneri per la gestione del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po, valutati in L. 180.000.000 per l'anno finanziario 1990, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del cap. 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1990 e mediante la seguente articolazione nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario medesimo:
a) istituzione, con assegnazione di L. 20.000.000, di apposito capitolo con la denominazione " Assegnazione regionale per le spese di gestione delle aree protette della Fascia fluviale del Po del tratto Pian del Re-Pancalieri" e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 20.000.000;
b) istituzione, con assegnazione di L. 20.000.000, di apposito capitolo con la denominazione "Assegnazione regionale per le spese di gestione delle aree protette della Fascia fluviale del Po del tratto PancalieriCrescentino" e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 20.000.000;
c) integrazione di L. 140.000.000 del cap. 8020 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1990 che assume la denominazione "Assegnazione regionale per le spese di gestione delle aree protette della Fascia fluviale del Po Alessandrina e del torrente Orba ".
2. Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 18.
(Entrate)

1. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al precedente art. 13 sono iscritti al cap. 2230 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l anno finanziario 1990 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

18 >

Art. 19
(Norme finali)

(...) < 18

Allegato A



Allegato: Planimetria 19 >< 19 20 >< 20 21 >< 21

OMISSIS




1 Articolo sostituito dall'art. 2 della l.r. 65/1995.

2 Vedi anche l'art. 1 della l.r. 65/1995.

3 Articolo sostituito dall'art. 3 della l.r. 65/1995.

4 Articolo sostituito dall'art. 4 della l.r. 65/1995.

5 Articolo sostituito dall'art. 5 della l.r. 65/1995.

=6 Sostituito dall'art. 5 della l.r. 23/2006.

7 Articolo abrogato dall'art. 29 della l.r. 65/1995.

8 Articolo abrogato dall'art. 29 della l.r. 65/1995.

9 Articolo sostituito dall'art. 6 della l.r. 65/1995.

10 Articolo sostituito dall'art. 7 della l.r. 65/1995.

11 Articolo sostituito dall'art. 8 della l.r. 65/1995.

12 Articolo sostituito dall'art. 9 della l.r. 65/1995.

13 Articolo sostituito dall'art. 10 della l.r. 65/1995.

14 Articolo sostituito dall'art. 11 della l.r. 65/1995.

15 Articolo sostituito dall'art. 12 della l.r. 65/1995.

16 Articolo sostituito dall'art. 13 della l.r. 65/1995.

=17 Sostituito dall'art. 1 della l.r. 38/1998.

18 Articolo abrogato dall'art. 29 della l.r. 65/1995.

19 Allegato sostituito dall'art. 3 della l.r. 65/1995.

20 Allegato sostituito dall'art. 1 della l.r. 14/2001.

21 Vedi anche l'art. 1 della l.r. 14/2001.