Legge regionale 18 aprile 1989, n. 23. (Testo coordinato)

Interventi a favore dei Comuni e Consorzi dei Comuni per l'acquisto di scuolabus da adibire al trasporto degli alunni della scuola materna e dell'obbligo.

(B.U. 26 aprile 1989, n. 17)

Modificata da l.r. 18/2010

Art. 1, 2, 3, 4

Art. 1.

[1] La Regione, al fine di perseguire la gratuita' della scuola materna e dell'obbligo, e di facilitarne l'accesso e la frequenza, puo' concedere ai Comuni, od ai Consorzi di Comuni, contributi in conto capitale per l'acquisto di scuolabus da destinare al trasporto degli alunni.
1=>2. Gli Enti interessati devono presentare alla Regione domanda di contributo entro il 31 luglio di ogni anno. <=1
[3] I contributi, la cui misura massima non puo' superare il 70% del costo dell'automezzo, sono concessi con deliberazione della Giunta Regionale e sono erogati con decreto del Presidente della Giunta medesima.
[4] L'acquisto dello scuolabus, con l'intervento finanziario della Regione Piemonte, comporta da parte degli Enti beneficiari l'obbligo della non alienazione per la durata di anni 5, salvo casi di forza maggiore autorizzati dalla Giunta Regionale e previa restituzione delle quote di contributo non ammortizzate.

Art. 2.

[1] La Giunta Regionale, nell'assegnazione dei contributi di cui all'art. 1, si atterra' ai seguenti criteri:
a) non meno del 20% della spesa prevista all'art. 3 verra' devoluto a favore dei Comuni compresi nelle zone montane;
b) tra piu' richiedenti sara' data priorita' ai servizi che ricoprono la maggiore distanza dalla residenza degli alunni alla scuola frequentata, tenuto conto dei servizi pubblici di trasporto esistenti nei Comuni interessati.

Art. 3.

[1] Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati per l'anno finanziario 1989 in L. 500.000.000, si provvedera' per l'anno 1989 e per gli anni finanziari successivi con le rispettive leggi di bilancio.

Art. 4.

[1] Con la presente legge e' abrogata la L.R. 4 giugno 1975, n. 40.




=1 Sostituito dall'art. 18 della l.r. 18/2010.