Legge regionale 25 gennaio 1988, n. 6. (Testo coordinato)

Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'attività dell'amministrazione regionale.

(B.U. 3 febbraio 1988, n. 5)

Modificata da l.r. 42/1988, l.r. 36/1991, l.r. 14/2006

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 bis, 8, 9, 10, 11, 11 bis, 12

Art. 1.
(Ambito della legge)

1. La Regione, nel rispetto delle proprie competenze legislative ed amministrative, puo' avvalersi di consulenze, conferire incarichi e richiedere pareri a persone ed Enti estranei all'Amministrazione:
a) per lo studio e la ricerca in ordine a problemi di particolare rilievo scientifico, economico, tecnico, organizzativo e legislativo;
b) per la soluzione di problemi e l'apprestamento di progetti richiedenti specifiche competenze professionali;
c) per l'esplicazione a tempo limitato di funzioni ad alta specializzazione;
a condizione che la professionalita' richiesta non consenta di utilizzare il personale regionale ovvero che l'urgenza dell'espletamento della collaborazione e l'assenza di personale in possesso dei requisiti di professionalita' necessari all'espletamento della stessa non consenta l'assunzione di nuovo personale mediante pubblico concorso, ovvero ancora quando il personale regionale in possesso della professionalita' richiesta sia impegnato in attivita' non altrimenti espletabili.
1=>2. Fatte salve le incompatibilita' stabilite da leggi nazionali, non possono essere affidati incarichi per le collaborazioni, di cui all'art. 2, ad ex dipendenti regionali che non siano stati collocati a riposo per raggiunti limiti di servizio o di eta', prima che sia trascorso un anno dalla data di effettiva cessazione del rapporto di lavoro con la Regione Piemonte. <=1


Art. 2
(Forme della collaborazione)
2=>1. Le modalita' di espletamento della collaborazione richiesta a persone ed Enti estranei all'Amministrazione Regionale possono essere configurate esclusivamente in una delle seguenti forme:
1) "progettazioni";
2) "consulenze" ;
3) "ricerche";
4) "incarichi";
5) "commissioni di studio. <=2

3 >

Art. 3
(Disposizioni generali)

1. Le collaborazioni, di cui alla presente legge, sono disposte nei limiti degli stanziamenti di bilancio all'uopo previsti, sulla base di indirizzi annualmente definiti dalla Giunta Regionale e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale nell'ambito della propria autonomia ed illustrati in occasione del dibattito consiliare sul bilancio preventivo dell'esercizio.
2. Gli indirizzi medesimi sono preventivamente discussi con le Organizzazioni sindacali del personale regionale.
3. Nell'affidamento delle collaborazioni, di cui alla presente legge, l'Amministrazione regionale, in relazione al tipo di prestazione richiesta, alla professionalita' necessaria ed all'eventuale urgenza di conseguire i risultati, puo' avvalersi di:
a) Enti strumentali e Societa' a prevalente partecipazione regionale;
b) Universita' e Politecnico;
c) Enti ed Istituti scientifici di natura pubblica;
d) Enti ed organismi, anche privati, di ricerca o di progettazione specializzati;
e) esperti o professionisti di notoria esperienza ed elevata capacita' professionale, iscritti in albi professionali laddove necessario per lo svolgimento della collaborazione, da incaricarsi individualmente o collegialmente. < 3

Art. 4.
(Progettazioni)

1. Le progettazioni possono riguardare sia la redazione di progetti di opere pubbliche di competenza della Regione, o per le quali la Regione assuma le vesti di stazione appaltante per conto di altri Enti pubblici, sia la stesura di perizie tecniche, sia la definizione di programmi e progetti di natura economico-finanziaria, organizzativa, paesaggistica, urbanistica e piu' in generale di riassetto territoriale, comunque di competenza regionale.
2. Gli incarichi per lo svolgimento delle progettazioni di cui al precedente comma saranno affidati ad esperti iscritti in Albi Professionali o in possesso di peculiari e notorie competenze professionali ovvero a Societa' o Enti in possesso di specifica competenza in materia.

Art. 5.
(Consulenze)

1. Le consulenze sono lo strumento di cui la Regione si avvale per lo studio di singoli e specifici problemi di interesse regionale, la cui complessita' presupponga la necessita' di avvalersi di esperti particolarmente qualificati e specializzati, nonche' in possesso di specifiche conoscenze ed esperienze professionali non riscontrabili tra il personale regionale.

Art. 6.
(Ricerche)

1. La ricerca e' affidata dall'Amministrazione ad Enti, Istituti ed esperti, aventi particolari ed elevate conoscenze tecniche, ogni qualvolta occorra procedere allo studio approfondito di tematiche o di settori di attivita' per i quali sia necessario disporre di dati tecnici, di analisi specialistiche, di informazioni, di riscontri puntuali, di verifiche e controlli o di altri elementi non utilmente ottenibili con altro mezzo.
2. Nella deliberazione di affidamento della ricerca e nella relativa convenzione, oltre alla definizione dei rapporti fra il ricercatore e l'Amministrazione committente in ordine alla utilizzazione dei risultati della ricerca stessa, anche sotto il profilo dei diritti di autore, dovranno essere specificatamente disciplinate le modalita' di coordinamento fra l'attivita' del ricercatore e quella delle strutture regionali cui tale forma di collaborazione e' di supporto o connessa.

Art. 7.
(Incarichi)

1. Per lo svolgimento di funzioni che richiedono elevata qualificazione e per l'esplicazione straordinaria o a tempo limitato di mansioni specializzate, e' ammesso, ai sensi dell'art. 81, 5° comma, dello Statuto della Regione Piemonte, il conferimento di incarichi a persone estranee all'Amministrazione in possesso di peculiari, notorie e comprovate esperienze e competenze professionali, la cui durata non puo' eccedere i tre esercizi finanziari.
2. Il provvedimento di conferimento dell'incarico viene adottato dalla Giunta Regionale 4-><-4.
3. L'espletamento delle funzioni oggetto dell'incarico dovra' consentire, oltre che il raggiungimento degli specifici obiettivi individuati nell'atto deliberativo di cui al comma precedente, anche l'aggiornamento professionale ed un maggiore arricchimento delle capacita' professionali del personale regionale.
4. A tale fine il destinatario dell'incarico dovra' svolgere il medesimo in stretto raccordo con le strutture regionali alle cui attribuzioni sono connesse le materie oggetto dell'incarico e garantire una presenza presso le medesime la cui entita' e le cui modalita' saranno stabilite nella deliberazione di affidamento e nella relativa convenzione.

5 >

Art. 7 bis.

1. Quando altre forme di collaborazione non siano possibili o sia ritenuto opportuno per la specificita' dei problemi da esaminare, possono essere costituite Commissioni di studio composte anche da professionisti o esperti esterni all'Amministrazione.
2. Ai componenti esterni delle suddette Commissioni spettano i compensi di cui alla L.R. 2 luglio 1976, n. 33 e sue modifiche ed aggiornamenti. < 5

Art. 8.
(Compensi)

1. I compensi per le collaborazioni di cui alla presente legge devono essere stabiliti sulla base delle tariffe professionali vigenti per le attivita' oggetto dell'incarico o per quelle piu' affini oppure sulla base delle tariffe normalmente praticate da Enti, Istituti ed Organismi di cui all'8° comma del precedente art. 3; in mancanza delle predette tariffe i compensi sono commisurati all'oggettiva entita' della prestazione.

6 >

Art. 9
(Informazione)

1. La Giunta Regionale, preventivamente alla loro adozione, da' informazione alle Organizzazioni sindacali delle deliberazioni relative alle collaborazioni previste dalla presente legge.
2. La Giunta Regionale presenta entro il 31 marzo al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione delle collaborazioni, con un elenco delle consulenze attribuite nell'anno precedente, e con l'indicazione dei dati essenziali per la comprensione della natura, oggetto e corrispettivo di ciascuna collaborazione.
3. Entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ogni anno e' pubblicato, a cura dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, sul Bollettino Ufficiale della Regione l'elenco delle consulenze affidate dallo stesso Ufficio di Presidenza con l'indicazione dei dati essenziali relativi. < 6

Art. 10.
(Collaborazioni istituzionali)

1. La Regione, nel quadro dei rapporti istituzionali con gli altri Enti o Istituti pubblici, soprattutto scientifici e di ricerca, con gli Enti strumentali regionali e con le Societa' a prevalente partecipazione regionale, puo' attuare collaborazioni anche poliennali a fini di studio, ricerca, progettazione e consulenza, sia con il conferimento di specifici incarichi su problemi particolari, sia con la stipula di apposite convenzioni per la disciplina dello svolgimento in comune di attivita' ed iniziative di promozione scientifica ed applicativa in settori di rispettiva competenza, sia partecipando alla costituzione di entita' giuridiche apposite volte a realizzare forme di intervento nuove nei settori della ricerca e delle sue applicazioni operative.
2. I piani di collaborazione fra l'Amministrazione e tali Enti sono adottati dalla Giunta Regionale nel rispetto degli obiettivi con il Piano Regionale di Sviluppo.
3. Nei provvedimenti di attribuzione degli incarichi o di approvazione delle collaborazioni verranno definite le modalita' di partecipazione della Regione ai costi delle ricerche ed iniziative, in relazione sia agli obiettivi finalizzati delle stesse sia ai benefici indotti che ciascun Ente partecipante potra' trarre dalla collaborazione da realizzare.

7 >

Art. 11
(Oneri finanziari)

1. È approvato il fondo unico di cui alla UPB 05991 (Affari istituzionali processo di delega Direzione Titolo - I - spese correnti) per il finanziamento delle spese relative alle collaborazioni, di cui alla presente legge.
2. È autorizzato con provvedimento deliberativo della Giunta regionale il prelievo dal fondo unico di cui al comma 1 per istituire specifiche UPB per le singole Direzioni, su cui sono imputate le spese di collaborazione di cui alla presente legge.
3. Le spese, di cui alla presente legge, sostenute per l'attuazione di leggi nazionali o provvedimenti ministeriali e comunitari recepiti, e non, in leggi regionali di settore e finanziate con fondi statali e comunitari vincolati, sono imputabili alle UPB di competenza.
4. Le spese derivanti da consulenze affidate dal Consiglio regionale sono imputate all'UPB 09001 (Bilanci e finanze Spese del Consiglio regionale Titolo - I - spese correnti) del bilancio regionale. < 7

8 >

Art. 11 bis.
(Norma transitoria)

1. In deroga a quanto stabilito all'art. 11 e' consentito assumere e utilizzare, nell'anno 1991 e per le spese relative alle collaborazioni, gli stanziamenti iscritti ai capitoli n. 4582, 5027, 8930, 8967, 9175 e 9183 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1991. < 8

Art. 12.
(Norma finale)

1. La legge regionale del 6 novembre 1978, n. 65, e' abrogata, come qualsiasi altra norma regionale incompatibile con la presente legge.
2. Sono altresi' abrogate la legge regionale del 29 dicembre 1981, n. 54 e la lettera f) dell'art. 31, 1° comma, della legge regionale del 23 dicembre 1984, n. 8.
3. Costituendo la presente legge disciplina generale della materia ogni deroga legislativa alla stessa va assunta in modo espresso.




=1 Sostituito dall'art. 2 della l.r. 36/1991.

=2 Sostituito dall'art. 1 della l.r. 42/1988.

3 Articolo sostituito dall'art. 3 della l.r. 36/1991.

-4 Abrogato dall'art. 4 della l.r. 36/1991.

5 Articolo aggiunto dall'art. 1 della l.r. 42/1988.

6 Articolo sostituito dall'art. 5 della l.r. 36/1991.

7 Articolo sostituito dall'art. 17 della l.r. 14/2006.

8 Articolo aggiunto dall'art. 7 della l.r. 36/1991.