Legge regionale 19 gennaio 1988, n. 4. (Testo coordinato) 1 >Determinazione delle modalita' di corresponsione dei compensi ai componenti le Commissioni di esame e di selezione presso le scuole per operatori sanitari e socio-assistenziali, nonche' negli esami di valutazione dei corsi di aggiornamento per i dipendenti delle UU.SS.SS.LL.. < 1 (B.U. 27 gennaio 1988, n. 4) [1] 2=>Ai componenti ed al segretario delle Commissioni istituite per gli esami finali, di passaggio e di selezione nei corsi di base per operatori sanitari e socio-assistenziali, attivati presso le UU.SS.SS.LL. della Regione, ai sensi degli articoli 21 della L.R. 25 febbraio 1980, n. 8, 3 >< 3 e 26 della l.r. 23 agosto 1982, n. 20, 4 >< 4 e' corrisposto, per ciascuna giornata di partecipazione alle sedute valide, un gettone di presenza di L. 50.000. <=2
[1] Ai componenti delle Commissioni di cui al precedente art. 1 competono altresi' se ed in quanto dovuti, il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento economico di trasferta secondo le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato. [1] Il compenso corrisposto e' esaustivo della prestazione resa e quindi non da luogo, in ogni caso, al pagamento di eventuali ore di lavoro straordinario. [1] Le spese per il funzionamento delle Commissioni esaminatrici sono a carico dell'Ente gestore dei corsi e devono essere impegnate contestualmente al provvedimento di nomina dei componenti; ciascun Ente gestore provvedera' ad assumere sul proprio bilancio le spese relative. [1] La copertura delle spese relative ai corsi per operatori sanitari gestiti dalle UU.SS.SS.LL. e' assicurata con la quota del Fondo Sanitario di parte corrente assegnata dallo Stato a destinazione indistinta.
[1] La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 45, 6° comma, dello Statuto regionale. 1 Titolo modificato dall'art. 1 della l.r. 20/1988. =2 Sostituito dall'art. 2 della l.r. 20/1988. 3 Legge regionale abrogata dall'art. 31 della l.r. 63/1995. 4 Legge regionale abrogata dall'art. 54 della l.r. 62/1995. =5 Sostituito dall'art. 2 della l.r. 20/1988.
Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6
[2] I compensi negli esami di valutazione dei corsi di aggiornamento organizzati dalle UU.SS.SS.LL. o dalla Regione sono corrisposti in modo forfettario e determinati con specifico riferimento al ruolo ed alle tabelle di riferimento di cui all'Allegato del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, integrato dal D.M. 10 febbraio 1984, nella seguente misura:
a) Ruolo Sanitario: Tabelle A, B, C, D, E, F, G;
Ruolo Professionale: Tabelle A, B, C, D;
Ruolo Tecnico: Tabelle A, B, C;
Ruolo Amministrativo: Tabella A - quadro 1° L. 250.000
b) Ruolo Sanitario: Tabella H;
Ruolo Professionale: Tabella E;
Ruolo Amministrativo: Tabelle A - quadro 2° L. 150.000
c) Ruolo Sanitario: Tabelle I - quadro 1°
Tabelle L, M;
Tabelle N - quadro 1°
Profilo professionale:
Educatore Professionale
Tabella D;
Tabella E;
Ruolo Amministrativo: Tabella B; L. 100.000
d) Ruolo Sanitario: Tabella I - quadro 2°
Tabella N - quadro 2°
Ruolo Tecnico: Tabelle F, G;
Profilo Professionale:
Ausiliario Socio Sanitario
Ruolo Amministrativo: Tabelle C, D. L. 75.000
[3] 5=>I compensi di cui al 1° comma del presente articolo sono attribuiti altresi' ai componenti esterni delle Commissioni nelle scuole gestite da privati. <=5
[2] 6+>La copertura delle spese relative ai corsi per operatori socio-assistenziali istituiti dalle UU.SS.SS.LL. e' assicurata con i finanziamenti di cui all'art. 28 della L.R. 23 agosto 1982, n. 20. 7 >< 7