Legge regionale 16 dicembre 1987, n. 64. (Testo coordinato)

Partecipazione della Regione Piemonte alla societa' 'Mercato Ingrosso Agro-alimentare Cuneo Societa' consortile per azioni '.

(B.U. 23 dicembre 1987, n. 51)

Modificata da l.r. 09/2007, l.r. 25/2010

Art. 1, 2, 3, 4, 5

Art. 1.

[1]La Regione Piemonte, nell'ambito delle norme di cui alla legge n. 41 del 28 febbraio 1986 (legge finanziaria 1986), di quanto previsto dall'art. 72 dello Statuto regionale e dalla legge regionale 62/79, assume una partecipazione azionaria nella societa' "Mercato Ingrosso Agro-alimentare Cuneo Societa' consortile per azioni" avente per oggetto, l'edificazione e la gestione del mercato agro-alimentare di Cuneo.

Art. 2.

[1]La Giunta Regionale e' autorizzata a compiere gli atti necessari per l'acquisizione al patrimonio della Regione di azioni della "Mercato Ingrosso Agro-alimentare Cuneo Societa' consortile per Azioni", per un valore complessivo nominale di L. 40 milioni, pari al 20% del capitale sociale.
1=>2. È autorizzata la contribuzione consortile della Regione per il triennio 2011-2013 fino a 70.000,00 euro annui. Agli oneri si fa fronte con gli stanziamenti previsti nell'UPB DB11041 del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013. <=1

Art. 3.

[1]I membri del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio Sindacale della societa' di cui all'art. 1 la cui nomina sara' riservata alla Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 2458 e seguenti del Codice Civile, saranno nominati dal Consiglio Regionale ai sensi della L.R. 10/85. 2 >< 2
[2]I consiglieri di amministrazione, come sopra nominati, sono vincolati, nell'esercizio del mandato, all'osservanza degli indirizzi e delle direttive impartite dai competenti organi della Regione.

Art. 4.

[1]Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata per l'anno 1987, la spesa di 40 milioni di lire, a cui si fa fronte mediante l'istituzione di apposito capitolo con la denominazione "Oneri relativi alla sottoscrizione di azioni della 'Mercato Ingrosso Agro-alimentare Cuneo Societa' consortile per azioni '" e con lo stanziamento di L. 40.000.000 in termini di competenza e di cassa.
[2]All'onere di cui al precedente comma si provvede, per l'anno finanziario 1987, mediante riduzione, di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al capitolo 5285 dello stato di previsione della spesa.
[3]Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

[1]La presente legge regionale e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.




=1 Sostituito dall'art. 13 della l.r. 25/2010.

2 Legge abrogata dall'art. 20 della l.r. 39/1995.