Legge regionale 16 dicembre 1987, n. 63. (Testo coordinato)

Partecipazione della Regione Piemonte alla societa' consortile Centro Agro-Alimentare Torino S.p.A..

(B.U. 23 dicembre 1987, n. 51)

Modificata da l.r. 79/1996

Art. 1, 2, 3, 4, 4 bis, 5

Art. 1.

[1] La Regione Piemonte nell'ambito delle norme di cui alla legge n. 41 del 28 febbraio 1986 (legge finanziaria 1986), di quanto previsto dall'art. 72 dello Statuto regionale e dalla legge regionale 62/79, assume una partecipazione azionaria nella societa' consortile "Centro Agro-alimentare Torino S.p.A.", avente per oggetto, l'edificazione e la gestione del mercato all'ingrosso agro-alimentare di Torino.

Art. 2.

[1] La Giunta Regionale e' autorizzata a compiere gli atti necessari per l'acquisizione al patrimonio della Regione di azioni della "Centro Agro-alimentare Torino S.p.A.", fino ad un valore complessivo nominale di L. 1 miliardo, pari al 10% del capitale sociale.

Art. 3.

[1] I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della societa' di cui all'art. 1 la cui nomina sara' riservata alla Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 2458 e seguenti del Codice Civile, saranno nominati dal Consiglio Regionale ai sensi della L.R. 10/85. 1 >< 1
[2] I consiglieri di amministrazione, come sopra nominati, sono vincolati, nell'esercizio del mandato, all'osservanza degli indirizzi e delle direttive impartite dai competenti organi della Regione.

Art. 4.

[1] Per l'attuazione della presente legge, e' autorizzata per l'anno 1987 la spesa di un miliardo di lire a cui si fa fronte mediante l'istituzione di apposito capitolo con la denominazione "Oneri relativi alla sottoscrizione di azioni della Centro Agro-alimentare Torino S.p.A." e con lo stanziamento di L. 1.000.000.000, in termini di competenza e di cassa.
[2] All'onere di cui al precedente comma si provvede, mediante riduzione di L. 800.000.000, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al capitolo 5103 e di L. 200.000.000, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al capitolo 5285 dello stato di previsione della spesa per il 1987.
[3] Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

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Art. 4 bis.

1. La Giunta regionale e' autorizzata a prestare garanzie fidejussorie alla societa' consortile Centro Agro-Alimentare Torino S.p.A., per le eventuali necessita' di finanziamento, proporzionalmente alla propria quota di partecipazione al capitale sociale, entro i limiti degli stanziamenti di bilancio annualmente fissati con le leggi di approvazione dei bilanci stessi. < 2

Art. 5.

[1] La presente legge regionale e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.




1 Legge regionale abrogata dall'art. 20 della l.r. 39/1995.

2 Articolo aggiunto dall'art. 1 della l.r. 79/1996.