Legge regionale 14 agosto 1987, n. 40. (Testo coordinato)

Interventi regionali straordinari per il consolidamento e lo sviluppo della cooperazione agricola di valorizzazione dei prodotti agricoli.

(B.U. 26 agosto 1987, n. 34)

Modificata da l.r. 95/1995

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

1 >

Art. 1
(Finalita')

(...) < 1

Art. 2.
(Soggetti)

(...)

Art. 3.
(Progetti di consolidamento e sviluppo)

(...)

Art. 4.
(Aiuti regionali straordinari)

(...)

Art. 5.
(Assistenza progettuale, gestionale ed amministrativa)

(...)

Art. 6.
(Procedure)

(...)

Art. 7.
(Norme transitorie)

(...)

Art. 8.
(Disposizioni finali)

1- I contributi per i programmi previsti dalla L.R. 22 aprile 1980, n. 27, art. 8, possono essere estesi anche alle Associazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622.
Al Comitato di cui agli artt. 11 e 13 della legge n.
674/78 sono chiamati a far parte anche le Associazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute ai sensi della legge n. 622/67.
2- L'art. 11 della L.R. 12 ottobre 1978, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni e' soppresso a partire dalle seguenti parole e fino al termine dell'articolo stesso:
" Alle cooperative agricole e loro Consorzi puo' essere concesso un concorso negli interessi per prestiti di durata fino a cinque anni per l'anticipazione del capitale sociale... ".
Le parole soppresse sono sostituite dalle seguenti:
Ai fini di rendere possibile un equilibrato rapporto tra mezzi propri e capitale investito, alle cooperative agricole e loro Consorzi, puo' essere concesso per l'aumento del capitale sociale un contributo in conto capitale fino all'entita' del capitale effettivamente sottoscritto e versato dai soci.
Ai soci delle cooperative agricole puo' essere concesso un contributo negli interessi finalizzato alla sottoscrizione e versamento del 70% della propria quota di capitale sociale per prestiti agrari di esercizio.
In alternativa al contributo in capitale:
- possono essere concessi contributi negli interessi di entita' equivalente per prestiti agrari e mutui agrari;
- possono essere concesse forme combinate tra contributi in capitale e contributi negli interessi complessivamente di entita' equivalente al contributo in conto capitale.
L'agevolazione e' condizionata all'esistenza di un idoneo progetto di consolidamento ed all'obbligo della partecipazione finanziaria diretta dei soci.

Art. 9.
(Disposizioni finanziarie)

(...)




1 Articolo abrogato dall'art. 17 della l.r. 95/1995.