Legge regionale 8 settembre 1986, n. 42. (Testo coordinato)

Norme sull'organizzazione degli uffici della Regione Piemonte. 1 >< 1

(B.U. 17 settembre 1986, n. 37)

Modificata da l.r. 07/1993, l.r. 34/1996, l.r. 51/1997, l.r. 50/2000

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29 bis, 30, 31, 32, 33
All. 1, 2, 3, 4

Capo I. ORGANIZZAZIONE DELLA REGIONE

2 >

Art. 1
(Le strutture organizzative regionali)

(...) < 2

3 >

Art. 2
(I settori)

(...) < 3

4 >

Art. 3
(I servizi)

(...) < 4

5 >

Art. 4
(Le unita' operative organiche)

(...) < 5

6 >

Art. 5
(Istituzione e competenze dei settori)

(...) < 6

7 >

Art. 6
(Dipendenza funzionale dei settori e dei servizi)

(...) < 7

8 >

Art. 7
(Dipendenza gerarchica dei servizi e delle unita' operative organiche)

(...) < 8

Art. 8.
(Segreterie dei gruppi consiliari)

[1] Le strutture definite " Segreterie dei gruppi consiliari ", di cui gruppi si avvalgono per funzioni di supporto tecnico-amministrativo ai sensi della vigente normativa regionale, non sono inserite nell'ambito di alcun settore.

9 >

Art. 9
(Servizio di Gabinetto dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale: Segreterie particolari 10 >< 10)

1. L'art. 29 della legge regionale 20 febbraio 1979, n. 6, e' sostituito dal seguente:
"Art. 29.
1. Il Servizio "Gabinetto dell'Ufficio di Presidenza
del Consiglio regionale" si configura quale Servizio non inserito nell'ambito di alcun Settore.
2. A tale Servizio sovrintende un Capo di Gabinetto, dirigente del ruolo regionale rivestente la 1a qualifica dirigenziale.
3. L'espletamento delle funzioni di Segreteria particolare dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio e' assicurato secondo quanto disposto al comma terzo dell'art. 30 della legge regionale 20 febbraio 1979, n. 6.
4. La Segreteria particolare del Presidente del Consiglio regionale, che si configura quale struttura non inserita in alcun Settore, e' composta da 4 dipendenti, 2 dei quali addetti di Segreteria particolare del Presidente medesimo.
5. Ferme restando le modalita' di nomina dei Responsabili di Servizio, ai sensi del successivo art. 13, il conferimento degli incarichi di Capo di Gabinetto e di addetti di Segreteria particolare e' disposto con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
6. Le altre Segreterie particolari, previste dall'art. 30 della legge regionale 20 febbraio 1979, n. 6, si configurano quali strutture non inserite nell'ambito di un Settore. A modifica di quanto previsto dall'art. 30, comma primo, della legge regionale 20 febbraio 1979, n. 6, il numero complessivo del personale di ciascuna Segreteria non puo' superare le 4 unita', ivi compresa la posizione di addetto di segreteria particolare.
7. A modifica di quanto previsto dall'art. 30, comma primo, della legge regionale 20 febbraio 1979, n. 6, la Segreteria particolare del Presidente della Giunta regionale non puo' superare le 6 unita'. A tale Segreteria, fermo restando il numero massimo di 6 unita', sono assegnati due addetti di Segreteria particolare nominati secondo le norme di cui all'art. 14 della legge regionale 17 dicembre 1979, n. 74.
8. Le Segreterie, di cui ai commi precedenti, dipendono direttamente dall'organo politico, di cui all'art. 11 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 22 e successive modificazioni, e sono costituite nell'ambito delle disposizioni, di cui all'art. 30 della legge regionale 20 febbraio 1979, n. 6 e all'art. 11 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 22 e successive modificazioni.
9. La nomina degli addetti di Segreteria particolare, di cui al presente articolo, e' disciplinata secondo quanto previsto dall'art. 14 della legge regionale 17 dicembre 1979, n. 74." < 9

11 >

Art. 10
(Servizio del Difensore Civico)

(...) < 11

12 >

Art. 11
(Dotazione organica e assegnazione del personale)

(...) < 12

13 >

Art. 12
(Funzioni dirigenziali del Responsabile di settore)

(...) < 13

14 >

Art. 13
(Funzioni dirigenziali del Responsabile di servizio)

(...) < 14

Art. 14.
(Responsabile di unita' operative organiche)

[1] Ad ogni unita' operativa organica e' preposto un funzionario individuato tra quelli che appartengono alla 8a qualifica funzionale.
[2] Il Responsabile di unita' operativa organica imposta il programma di lavoro dell'unita' operativa, in coerenza con i piani di lavoro del servizio di cui questa e' articolazione, o del settore, qualora non dipenda da alcun servizio ovvero, entro gli specifici ambiti di azione definiti con la deliberazione di cui all'ultimo comma del precedente art. 4, coordina le funzioni di studio, ricerca, elaborazione e progettazione o professionali, svolte all'interno dell'unita' flessibile, verificandone i risultati.
[3] Il Responsabile di unita' operativa organica indirizza l'attivita' degli addetti e collabora nello studio dei problemi di organizzazione e della razionalizzazione delle procedure formulando proposte o adottando disposizioni nell'ambito dell'unita' operativa organica di competenza.
[4] Il Responsabile di unita' operativa organica, oltre che essere direttamente responsabile dell'attivita' e dei provvedimenti di sua specifica competenza, risponde al Responsabile di servizio o al Responsabile di settore, a seconda della collocazione nella struttura, dell'attivita' dell'unita' operativa organica e della tempestivita' dei risultati.
[5] Il Responsabile di unita' operativa organica e nominato con deliberazione della Giunta Regionale; per le unita' operative organiche del Consiglio Regionale la deliberazione e' adottata in conformita' alla proposta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

Art. 15.
(Organizzazione collegiale del lavoro)

[1] L'organizzazione del lavoro, ferma restando la responsabilita' individuale di ciascun dipendente per le funzioni attribuitegli e per i suoi apporti, e' informata al principio della collegialita' che si realizza in base a criteri di efficienza e produttivita', secondo le funzioni da svolgere e gli obiettivi da perseguire.
[2] Su iniziativa del dirigente coordinatore, i Responsabili dei settori ricompensi in un'area di coordinamento periodicamente si riuniscono al fine di un esame congiunto dei problemi dell'area stessa per un'organica attuazione delle direttive degli organi politici.
[3] Il Responsabile di settore promuove, ai sensi del precedente art. 12, verifiche collegiali nell'ambito delle attribuzioni proprie del settore cui e' preposto, favorendo ampia informazione e partecipazione nella valutazione delle soluzioni organizzative e dei loro risultati, attraverso periodiche consultazioni dei Responsabili di strutture in cui e' articolato il settore.
[4] A tal fine il Responsabile di servizio ed il Responsabile di unita' operativa organica sono tenuti a collaborare rispettivamente con il Responsabile di Settore o con il Responsabile della struttura di cui l'unita' operativa organica e' articolazione per la soluzione di problemi generali coinvolgenti il settore cui sono assegnati.
[5] I Responsabili di servizio e le posizioni di staff dirigenziali e professionali, di cui al successivo art. 20, sono tenuti a collaborare, nell'ambito delle proprie specifiche competenze.
[6] I Responsabili di strutture in conferenze periodiche, consultano il personale assegnato alla struttura stessa sull'organizzazione del lavoro ed i suoi risultati.

Art. 16.
(Programmi di attivita')

[1] Il Responsabile di settore, periodicamente e comunque almeno una volta all'anno, predispone il programma di attivita' del settore cui e' preposto, in coerenza con il piano regionale di sviluppo, in conformita' ai programmi ed agli obiettivi stabiliti dall'organo politico da cui dipende ai sensi del precedente art. 6, 1° e 2° comma.
[2] Il programma di attivita' e' redatto con la collaborazione dei Responsabili dei servizi, in cui e' articolato il settore, e delle posizioni di ricerca, eventualmente assegnate al settore stesso.
[3] Il Responsabile di settore, al fine di garantire la piu' ampia partecipazione, deve consultare il personale assegnato al settore in merito al programma di lavoro.
[4] Il programma di lavoro di cui al presente articolo, viene approvato, con deliberazione della Giunta Regionale, su proposta del Presidente o dell'Assessore competente in materia per i settori rispettivamente della Presidenza e della Giunta Regionale, ovvero con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza per i settori del Consiglio Regionale.

Art. 17.
(Responsabilita' dei dipendenti regionali)

[1] I dipendenti regionali nel loro rapporto con la Regione, quale e' definito dall'art. 6 della legge regionale 20 febbraio 1979, n. 6, in relazione alle qualifiche regionali di appartenenza, sono direttamente responsabili del risultato del lavoro effettuato, dell'attivita', anche di controllo e professionale, direttamente svolta, del rispetto delle prescrizioni eventualmente ricevute e delle norme, procedure e prassi definite, nonche' delle omissioni nello svolgimento delle loro specifiche attribuzioni.
[2] A tal fine ogni atto, anche preparatorio, deve recare l'indicazione del suo estensore.
[3] L'art. 26 della legge regionale 20 febbraio 1979, n. 6, e' abrogato.

15 >

Art. 18
(Funzione di coordinamento)

(...) < 15

16 >

Art. 19
(Revoca delle funzioni di coordinatore e di responsabile di struttura)

(...) < 16


Art. 20
(Posizioni di staff dirigenziali e professionali)
17-><-17
[1] Le posizioni di staff di 8a qualifica funzionale sono dedicate a compiti di studio, ricerca o rilevazione tecnica o amministrativa concernenti questioni di natura giuridica, economica, scientifica e tecnica nell'ambito delle competenze dei singoli settori o dei singoli servizi.
18-><-18

19 >

Art. 21
(Incarichi di responsabili di struttura e di posizioni di ricerca di 2a qualifica dirigenziale)

(...) < 19

20 >

Art. 22
(Strutture flessibili per l'attuazione di progetti)

(...) < 20

Art. 23.
(Provvedimenti inerenti le strutture)

(...)

21 >Titolo I. NORME Dl PRIMO FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE < 21

22 >

Art. 24
(Norme di primo funzionamento dei settori)

(...) < 22

23 >

Art. 25
(Norme di primo funzionamento dei servizi)

(...) < 23

24 >

Art. 26
(Funzioni di esperto territoriale del Settore Opere Pubbliche a difesa assetto idrogeologico)

(...) < 24

25 >

Art. 27
(Funzione di Segretario del Comitato Regionale di Controllo e delle sue Sezioni decentrate)

(...) < 25

Titolo II. NORME PER LA PRIMA COPERTURA DEI POSTI

26 >

Art. 28
(Norme per la prima copertura dei posti di 2a qualifica dirigenziale)

(...) < 26

27 >

Art. 29
(Norme per la prima copertura dei posti di 2a qualifica dirigenziale)

(...) < 27

28 >

Art. 29 bis.
(Corso concorso pubblico per l'accesso alla 1a qualifica funzionale dirigenziale 29 >< 29)

1. L'accesso alla 1a qualifica funzionale dirigenziale di cui all'art. 21 della L.R. 16 agosto 1984, n. 40, avviene per concorso pubblico, ovvero, per corso concorso pubblico, per profili professionali.
2. Le procedure del corso concorso pubblico si articolano nelle seguenti due fasi:
a) la prima fase, inerente la selezione dei candidati per l'ammissione al corso di formazione specifico per i posti messi a concorso; tale fase consiste in una valutazione dei titoli professionali e di servizio, nonche', dell'esperienza professionale maturata dai candidati, tramite un colloquio su argomenti, a scelta dei candidati stessi, attinenti la professionalita' dei posti messi a concorso.
b) la seconda fase, consistente nello svolgimento di un corso, la cui durata e le cui caratteristiche vengono determinate, a seconda dei profili professionali, con deliberazione di Giunta Regionale; al termine del corso viene effettuato un accertamento finale sulla formazione conseguita mediante due prove d'esame, che consistono in una prova scritta ed in un colloquio; il risultato dell'esame e' dato complessivamente dalla somma del punteggio attribuito alla prova scritta ed alla prova orale.
3. Il numero dei candidati da ammettere al corso di formazione e' determinato secondo i limiti e le modalita' previste dal Regolamento sui concorsi, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale in data 11 giugno 1981, n. 164-5269 cosi' come modificato con deliberazione del Consiglio Regionale dell'11 marzo 1982, n. 262-2217.
4. La Commissione giudicatrice fara' luogo all'ammissione od esclusione dei candidati, alla valutazione dei titoli professionali, all'espletamento delle prove sopracitate, all'attribuzione dei relativi punteggi, alla formulazione della graduatoria di ammissione al corso e della graduatoria finale di merito.
5. Almeno uno degli esperti componenti la Commissione giudicatrice dovra' essere scelto tra i docenti del corso di formazione.
6. Gli specifici requisiti di accesso per ciascun profilo professionale, nonche', le modalita' di espletamento del corso di formazione e del relativo concorso, saranno determinati, previo confronto con le OO.SS., dalla Giunta Regionale.
7. Entro 30 giorni dall'attuazione dell'art. 29 saranno indetti i concorsi per l'accesso alla 1a qualifica dirigenziale.< 28

30 >

Art. 30
(Norme per la prima copertura dei posti della 5a qualifica funzionale)

(...) < 30

31 >

Art. 31
(Concorsi speciali)

(...) < 31

32 >

Art. 32
(Abrogazione di norme)

(...) < 32

33 >

Art. 33
(Norme finanziarie)

(...) < 33

34 >

Allegato 1
(...) < 34

35 >

Allegato 2
(...) < 35

36 >

Allegato 3
(...) < 36

37 >

Allegato 4
(...) < 37




1 Le disposizioni della presente legge sono in parte superate per effetto del d.lgs. 29/1993, della l.r. 51/1997

2 Articolo abrogato dall'art. 52 della l.r. 51/1997.

3 Articolo abrogato dall'art. 52 della l.r. 51/1997.

4 Articolo abrogato dall'art. 52 della l.r. 51/1997.

5 Articolo abrogato dall'art. 52 della l.r. 51/1997.

6 Articolo abrogato dall'art. 52 della l.r. 51/1997.

7 Articolo abrogato dall'art. 52 della l.r. 51/1997.

8 Articolo abrogato dall'art. 52 della l.r. 51/1997.

9 Articolo sostituito dall'art. 1 della l.r. 7/1993.

10 Vedi anche l'art. 14 della l.r. 51/1997 e l'art. 5 della l.r. 50/2000.

11 Articolo abrogato dall'art. 52 della l.r. 51/1997.

12 Articolo abrogato dall'art. 52 della l.r. 51/1997.

13 Articolo abrogato dall'art. 52 della l.r. 51/1997.

14 Articolo abrogato dall'art. 52 della l.r. 51/1997.

15 Articolo abrogato dall'art. 52 della l.r. 51/1997.

16 Articolo abrogato dall'art. 52 della l.r. 51/1997.

-17 Abrogato dall'art. 52 della l.r. 51/1997.

-18 Abrogato dall'art. 52 della l.r. 51/1997.

19 Articolo abrogato dall'art. 52 della l.r. 51/1997.

20 Articolo abrogato dall'art. 3 della l.r. 34/1996.

21 Articolo abrogato dall'art. 52 della l.r. 51/1997.

22 Articolo abrogato dall'art. 52 della l.r. 51/1997.

23 Articolo abrogato dall'art. 52 della l.r. 51/1997.

24 Articolo abrogato dall'art. 52 della l.r. 51/1997.

25 Articolo abrogato dall'art. 52 della l.r. 51/1997.

26 Articolo abrogato dall'art. 52 della l.r. 51/1997.

27 Articolo abrogato dall'art. 52 della l.r. 51/1997.

28 Articolo aggiunto dall'art. 3 della l.r. 60/1987.

29 Disposizioni di fatto superate dall'art. 52 della l.r. 51/1997.

30 Articolo abrogato dall'art. 52 della l.r. 51/1997.

31 Articolo abrogato dall'art. 52 della l.r. 51/1997.

32 Articolo abrogato dall'art. 52 della l.r. 51/1997.

33 Articolo abrogato dall'art. 52 della l.r. 51/1997.

34 Articolo abrogato dall'art. 52 della l.r. 51/1997.

35 Articolo abrogato dall'art. 52 della l.r. 51/1997.

36 Articolo abrogato dall'art. 52 della l.r. 51/1997.

37 Articolo abrogato dall'art. 7 della l.r. 60/1987.