Legge regionale 17 luglio 1986, n. 28. (Testo coordinato)

Istituzione del Servizio ispettivo sanitario e finanziamento sulla gestione delle UU.SS.SS.LL..

(B.U. 23 luglio 1986, n. 29)

Modificata da l.r. 58/1989

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 bis, 11

Art. 1.
(Istituzione del Servizio ispettivo sanitario e finanziario)

[1] Per le finalita' di cui all'articolo 13, 1° comma della legge 26 aprile 1982, n. 181, e' istituito il Servizio ispettivo sanitario e finanziario sulla gestione delle Unita' Socio Sanitarie Locali.
[2] Il Servizio viene istituito, ad integrazione dell'allegato 3 della legge regionale 17 dicembre 1979, n. 73, 1 >< 1 nel dipartimento Servizi sociali.

Art. 2.
(Funzioni del Servizio ispettivo)

[1] Fermi restando gli obblighi di controllo e verifica che ineriscono agli Assessorati regionali competenti in base alle disposizioni vigenti, il Servizio ispettivo provvede a verificare:
1) che l'attivita' della Unita' Socio Sanitaria Locale proceda in conformita' delle norme di legge e regolamenti vigenti, in coerenza alle indicazioni del Piano socio-sanitario regionale;
2) che le attivita' dei presidi e dei servizi delle Unita' Socio Sanitarie Locali siano espletate secondo il concetto della efficienza ed efficacia;
3) che il riordino dei servizi e la riconversione delle risorse nelle Unita' Socio Sanitarie Locali avvenga nel rispetto della legge regionale di Piano socio sanitario;
4) che l'attivita' economico-finanziaria sia rigorosamente rispondente alla normativa vigente e la tenuta delle scritture contabili avvenga in maniera regolare ed uniforme e che si provveda puntualmente alla resa dei conti da parte di chi ne ha l'obbligo;
5) che le gestioni dei consegnatari sia di fondi sia di beni della Unita' Socio Sanitaria Locale avvengano in conformita' delle norme che regolano l'affidamento dei fondi e dei beni (secondo comma, articolo 5, deliberazione C.R. 28 luglio 1983, n. 440-6422);
6) che sia data uniforme applicazione alle norme che regolano il trattamento economico e giuridico del personale.

Art. 3.
(Composizione del Servizio ispettivo)

[1] L'organico del Servizio ispettivo viene stabilito con deliberazione della Giunta Regionale.
[2] In ogni caso il personale addetto alle attivita' ispettive deve rivestire una qualifica direttiva o dirigenziale. All'interno del Servizio deve essere garantita la competenza socio assistenziale.

Art. 4.
(Ambito di operativita' del Servizio ispettivo)

[1] Il Servizio ispettivo svolge i compiti previsti dal precedente articolo 2 in forma autonoma, senza sovrapposizione, subordinazione o interazione con organi di controllo previsti dalla normativa vigente per le Unita' Socio Sanitarie Locali.
[2] Il Servizio svolge la sua attivita' in maniera coordinata con i servizi regionali competenti per le specifiche materie.

Art. 5.
(Periodicita' delle verifiche)

[1] Le verifiche della gestione delle Unita' Socio Sanitarie Locali, affidate al Servizio ispettivo di cui all'articolo 1 del presente provvedimento, sono disposte ed effettuate periodicamente secondo un programma di attivita' di verifica nei vari settori, salvo casi di urgenza o per specifiche esigenze.

Art. 6.
(Oggetto delle verifiche)

[1] Le verifiche affidate ed effettuate dal Servizio ispettivo possono riguardare l'intera attivita' dell'Unita' Socio Sanitaria Locale per un determinato periodo di tempo, ovvero, quando cio' sia ritenuto necessario, atti singoli.

Art. 7.
(Compiti dell'Unita' Socio Sanitaria Locale in occasione delle verifiche)

[1] L'Unita' Socio Sanitaria Locale, tramite i propri servizi e gli uffici esterni peraltro collegati alla propria attivita' gestionale in occasione delle verifiche di cui ai precedenti articoli collabora con il Servizio ispettivo, su richiesta del Servizio stesso esibisce atti e documenti necessari all'espletamento della verifica e fornisce ogni notizia ed informazione utile.

Art. 8.
(Verbali e relazioni)

[1] L'ispezione va conclusa con due documenti: il verbale dell'ispezione compiuta e la relazione all'Assessore competente. Il verbale dell'ispezione evidenzia il lavoro svolto e le circostanze emerse in sede di verifica e le eventuali istruzioni provvisoriamente impartite dall'Ispettore.
[2] Tale verbale deve essere firmato dall'Ispettore e puo' essere controfirmato dal Presidente del Comitato di Gestione e dai Coordinatori della Unita' Socio Sanitaria Locale interessata, i quali hanno la facolta' di chiedere l'inserimento in calce al verbale di osservazioni, annotazioni o integrazioni.
[3] I funzionari del Servizio ispettivo sono tenuti a redigere, al termine di ciascuna verifica, una relazione scritta sulle operazioni compiute nel corso della verifica medesima.
[4] Nella relazione dovranno essere particolarmente evidenziati le eventuali carenze riscontrate nella gestione, nonche' i fatti che possono dar luogo a rilievi sia sotto il profilo della legittimita', sia dal punto di vista del merito.
[5] Ove non si tratti di verifiche su di un solo atto, la relazione dovra' anche contenere una valutazione complessiva sull'attivita', per gli scopi di cui all'articolo 95 della legge regionale 13 gennaio 1981, n. 2.
[6] Le relazioni dovranno essere tempestivamente inoltrate all'Assessore competente e, comunque, non oltre 30 giorni dal termine delle operazioni di verifica.
[7] Qualora le verifiche siano effettuate da due o piu' funzionari congiuntamente, la relazione di cui ai precedenti commi sara' sottoscritta da tutti i funzionari che vi hanno partecipato.
[8] Qualora, nel corso della verifica, i funzionari accertino fatti ritenuti di particolare gravita', ovvero riscontrino il maturare di un disavanzo della gestione di competenza dell'Unita' Socio Sanitaria Locale, dovranno darne immediata comunicazione scritta all'Assessore competente.
[9] La comunicazione, peraltro, non esonera dall'obbligo della relazione prevista dal presente articolo.

Art. 9.
(Utilizzo di personale regionale estraneo al Servizio ispettivo)

[1] Il personale del Servizio ispettivo di cui all'articolo 1 puo' essere affiancato nel corso delle singole ispezioni dai responsabili dei servizi degli Assessorati alla Sanita' ed all'Assistenza, secondo le indicazioni dell'Assessore competente.
[2] In relazione allo stretto intreccio tra le funzioni sanitarie e socio assistenziali, entrambe in capo alle Unita' Socio Sanitarie Locali della Regione Piemonte, il Servizio ispettivo deve essere in ogni caso integrato, quando l'oggetto dell'attivita' ispettiva afferisce ai progetti obiettivo ed alle azioni integrate, da un responsabile dell'Assessorato all'Assistenza indicato dall'Assessore competente.
[3] Quando le esigenze ispettive lo richiedono, sulla base delle competenze specifiche delle strutture regionali, possono essere utilizzati altresi' responsabili di servizio della Regione Piemonte, su indicazione dell'Assessore competente, sentito l'Assessore da cui dipende il servizio.

2 >

Art. 10
(Utilizzo del personale delle UU.SS.SS.LL.)

[1] Nell'espletamento dei compiti ispettivi propri, il personale regionale puo' essere altresi' affiancato da personale delle UU.SS.SS.LL., a condizione che rivesta la qualifica apicale nel settore amministrativo o sanitario o socio-assistenziale e che le verifiche non riguardino l'Unita' Socio Sanitaria Locale di appartenenza.
[2] In tal caso, le ore impiegate dal dipendente delle UU.SS.SS.LL. vengono considerate a tutti gli effetti rese in costanza di servizio e vengono rimborsate alla Unita' Socio Sanitaria Locale dalla Regione, cui spetta anche il rimborso relativo alle missioni effettuate.
[3] Se l'attivita' di cui al primo comma viene svolta oltre all'orario di lavoro contrattuale, al dipendente, oltre al rimborso relativo alle missioni effettuate, spetta il trattamento economico previsto per le prestazioni di consulenza dalla normativa dei rispettivi comparti contrattuali.
[4] A tal fine, la Giunta Regionale, stipula con le Unita' Socio Sanitarie Locali apposite convenzioni di durata triennale per l'eventuale utilizzo di tutto il personale apicale in servizio nelle Unita' Socio Sanitarie Locali medesime.
[5] L'individuazione del personale di cui al precedente comma per la singola ispezione viene disposta con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su proposta avanzata dall'Assessore regionale alla Sanita', dopo aver sentito il Presidente della Unita' Socio Sanitaria Locale interessata e il dipendente da incaricarsi. < 2

3 >

Art. 10 bis.
(Utilizzo di collaboratori esterni e attivita' di supporto alla U.S.S.L.)

[1] Fermo restando quanto previsto dai precedenti artt. 9 e 10, il personale regionale puo' essere altresi' affiancato da collaboratori esterni individuati dalla Giunta Regionale fra persone esperte nelle materie sanitarie e socio-assistenziali.
[2] Le collaborazioni di cui al comma precedente sono disciplinate ai sensi della L.R. 25 gennaio 1988, n. 6 e sono configurate in forma di incarico con riferimento alla specifica professionalita'.
[3] La deliberazione di individuazione dei collaboratori deve anche contenere il numero massimo di ispezioni espletabili per anno.
[4] In relazione ai risultati dell'ispezione la Giunta Regionale puo' disporre che il Servizio Ispettivo, eventualmente affiancato dal personale di cui al comma 1° del presente articolo ed agli artt. 9 e 10, presti attivita' di supporto alla U.S.S.L. interessata al fine di raggiungere gli obiettivi previsti all'art. 2.
[5] Tale attivita' disposta per un periodo determinato e per specifici obiettivi, viene stabilita sentita la U.S.S.L. interessata e non puo' in ogni caso sostituire la struttura tecnico-organizzativa della U.S.S.L. medesima.
[6] L'attivita' di supporto non comporta oneri a carico della U.S.S.L.. < 3

Art. 11.
(Norma transitoria)

[1] L'unita' organizzativa regionale, istituita con deliberazione del Consiglio Regionale 28 luglio 1983, n. 440-6422 e individuata con deliberazione della Giunta Regionale 12 gennaio 1984, n. 17-31247, rimarra' in funzione fino all'attuazione del Servizio ispettivo di cui all'articolo 1 della presente legge.




1 Legge regionale abrogata dall'art. 52 della l.r. 51/1997.

2 Articolo sostituito dall'art. 1 della l.r. 58/1989.

3 Articolo aggiunto dall'art. 2 della l.r. 58/1989.