Legge regionale 3 maggio 1985, n. 59. (Testo coordinato)

Piano socio-sanitario della Regione Piemonte per il triennio 1985-1987.

(B.U. 8 maggio 1985, n. 20)

Modificata da l.r. 15/2015

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
All. A, B

Titolo I. Disposizioni generali

Art. 1.
(Oggetto)

Il Piano socio-sanitario regionale per il triennio 1985-1987, formato ai sensi degli artt. 55 e 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'art. 11 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20 e degli artt. 73 e 74 dello Statuto regionale, e' costituito dalla presente legge e dai suoi allegati.
Il Piano 1985-1987 continua il perseguimento dei fini gia' indicati nel 2° comma, art. 1, della legge regionale 10 marzo 1982, n. 7.

Art. 2.
(Contenuto)

Il Piano determina:
a) gli obiettivi di salute e di qualita' della vita (obiettivi sostanziali);
b) gli obiettivi in materia di organizzazione e funzionamento dei servizi sanitari e socio-assistenziali (obiettivi strumentali) concernenti:
1. le azioni per una strutturazione e organizzazione dei servizi coerenti con la riforma sanitaria e con la legge regionale 23 agosto 1982, n. 20;
2. le indicazioni relative allo sviluppo coordinato delle azioni sanitarie e socio-assistenziali;
3. i criteri per lo sviluppo delle azioni rivolte a problematiche di particolare rilevanza;
4. le politiche per l'uso delle risorse, congruo con le finalita' di piano.
Nel perseguire gli obiettivi di cui al presente articolo, il piano socio-sanitario, nel triennio 1985-1987, considera prioritari l'ottimale utilizzo e le necessarie riconversioni delle risorse esistenti.
Il piano persegue, sia nel settore sanitario sia in quello socio-assistenziale, la qualificazione delle strutture pubbliche ed il programmato utilizzo delle istituzioni private.

Art. 3.
(Limiti di applicazione e validita')

Il piano socio-sanitario regionale per il triennio 1985-1987 avra' validita' anche dopo l'approvazione del piano nazionale, che sara' emanato ai sensi dell'art. 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
La Regione adeguera' alla normativa nazionale le disposizioni del presente piano con essa eventualmente in contrasto.

Art. 4.
(Effetti)

La Regione, nella specifica competenza dei suoi organi, uniforma la sua potesta' regolamentare e di indirizzo, nonche' i suoi atti e provvedimenti al piano socio-sanitario, che ha efficacia di indirizzo, di prescrizione e di vincolo per tutte le attivita' in esso previste, sia nel settore sanitario sia in quello socio-assistenziale.
I Comuni singoli o associati attraverso le Unita' Socio Sanitarie Locali, nella predisposizione dei loro programmi di attivita' e spesa e nell'esercizio delle loro funzioni, uniformano i loro atti e provvedimenti ai contenuti ed agli indirizzi del piano.
Ai contenuti ed agli indirizzi del piano si uniformano altresi', le Province e le Comunita' Montane.
Le Unita' Socio Sanitarie Locali, nell'arco del triennio, provvedono alla realizzazione degli obiettivi indicati dal piano, nei limiti delle risorse finanziarie attribuite ai sensi della legge regionale 3 settembre 1981, n. 42 e della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20.

Titolo II. Orientamenti per portare a regime il sistema dei servizi sanitari e socio-assistenziali

Art. 5.
(Indirizzi)

Per il completamento del riordino dei propri servizi sanitari e socio-assistenziali, le Unita' Socio Sanitarie Locali osservano gli indirizzi e prescrizioni contenute nell'allegato B alla presente legge, nel quadro delle disposizioni delle leggi regionali 21 gennaio 1980, n. 3 - 22 maggio 1980, n. 60 - 23 agosto 1982, n. 20.

Art. 6.
(Criteri di funzionamento dei servizi coerente con la riforma sanitaria)

Nell'ambito degli obiettivi generali di piano, costituiscono azioni per una organizzazione dei servizi coerente con la riforma sanitaria:
a) il funzionamento dei distretti socio-sanitari di base;
b) l'integrazione unitaria a livello territoriale delle attivita' di diagnostica, terapia e riabilitazione;
c) le azioni nei casi di emergenza;
d) il riordino dei servizi di igiene pubblica;
e) la profilassi veterinaria;
f) l 'uso del farmaco e dei prodotti correlati;
g) la raccolta e distribuzione del sangue umano a fini terapeutici;
h) i rapporti con comparti istituzionalmente non appartenenti al servizio sanitario nazionale.

Art. 7.
(Sviluppo coordinato delle azioni sanitarie e socioassistenziali)

Nell'ambito degli obiettivi di piano, l'integrazione tra servizi sanitari e servizi socio-assistenziali costituisce prioritario momento di qualificazione. Le azioni nelle quali piu' rilevante appare il collegamento operativo tra i due comparti sono:
a) la tutela della procreazione responsabile, della salute della donna, dell'infanzia e dell'eta' evolutiva;
b) le azioni organizzate e sistematiche per la prevenzione in fase prenatale dell'invalidita' da malattie ereditarie e da malformazioni congenite;
c) la tutela sanitaria e socio-assistenziale delle persone anziane;
d) la tutela della salute mentale;
e) la prevenzione delle tossico-dipendenze e l'assistenza ai tossico-dipendenti;
f) la prevenzione dell'handicap e l'assistenza agli handicappati.

Art. 8.
(Azioni rivolte a problematiche di particolare rilevanza)

Nell'ambito del piano, al fine dell'indirizzo qualitativo degli interventi, costituiscono azioni rivolte a problematiche di particolare rilevanza le seguenti:
a) la tutela della salute dei lavoratori;
b) la prevenzione e l'assistenza alle emarginazioni;
c) la prevenzione dei tumori e l'assistenza oncologica;
d) le azioni contro le malattie cardiovascolari;
e) le azioni contro l'uremia cronica;
f) le azioni contro le allergopatie;
g) le azioni contro il diabete;
h) gli interventi di odontostomatologia sociale;
i) gli interventi di oftalmologia sociale;
l) la partecipazione dei cittadini e degli operatori.

Art. 9.
(Politiche per l'uso delle risorse coerente con le finalita' di piano)

Le risorse da mettere in moto debbono essere impegnate in coerenza con le finalita' di piano. A tal fine, sono indicate politiche per ciascun tipo di risorse:
a) educazione sanitaria;
b) sistema informativo sanitario;
c) ricerca finalizzata;
d) risorse fisiche: presidi edilizi e strumentazioni tecnologiche;
e) personale;
f) spesa.

Art. 10.
(Progetto obiettivo)

Il progetto obiettivo ha lo scopo - mobilitando risorse, organicamente appartenenti a servizi definiti, secondo un programma finalizzato di coordinamento - di affrontare problematiche di particolare emergenza.
Sono individuate come progetto-obiettivo le azioni seguenti:
a) la tutela della procreazione responsabile, della salute della donna, dell'infanzia e dell'eta' evolutiva;
b) la tutela sanitaria e socio-assistenziale delle persone anziane;
c) la tutela della salute mentale;
d) la prevenzione delle tossicodipendenze e l'assistenza ai tossicodipendenti;
e) la tutela della salute dei lavoratori;
f) la prevenzione dei tumori e l'assistenza oncologica.

Titolo III. Attuazione e vigilanza

Art. 11.
(Programmi triennali di attivita' e di spesa PAS)

Entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, l'assemblea generale dell'Unita' Socio Sanitaria Locale deve adottare il programma di attivita' e spesa per la gestione dei servizi sanitari e socio-assistenziali per il triennio 1985-1987. Il programma ha lo scopo di definire tempi e modalita' per portare a regime il sistema dei servizi sanitari e socio-assistenziali e di individuare gli obiettivi locali e particolari per le azioni di una organizzazione dei servizi coerente con la riforma sanitaria, per lo sviluppo coordinato delle azioni sanitarie e socio-assistenziali, per le azioni rivolte a problematiche di particolare rilevanza e per le politiche per l'uso delle risorse coerente con le finalita' sia del piano socio-sanitario regionale, sia del programma di attivita' e di spesa.
Il PAS individua altresi' le modalita' per il concorso degli organismi di volontariato e delle diverse forme di cooperazione alla realizzazione degli obiettivi di piano, in armonia con i principi dell'art. 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con gli indirizzi della programmazione nazionale, con la legge regionale 27 agosto 1984, n. 44, nonche' in conformita' con gli indirizzi contenuti nel presente piano.
Nel termine di cui al precedente 1° comma le Unita' Socio Sanitarie Locali devono adeguare i PAS adottati nel triennio precedente e gia' approvati dalla Giunta Regionale e quelle che lo stanno elaborando lo devono aggiornare in conformita' alle prescrizioni di cui alla presente legge.
Il PAS viene predisposto dal Comitato di gestione, anche sulla base di' proposte avanzate dalle amministrazioni comunali. Il progetto di PAS generale, prima dell'esame da parte della assemblea, viene sottoposto alla consultazione e trasmesso ai Comuni per osservazione e parere, a norma dello statuto della Unita' Socio Sanitaria Locale.
Il programma di attivita' e di spesa viene inviato alla Giunta Regionale entro 10 giorni dalla sua adozione.
La Giunta Regionale, entro 45 giorni dalla ricezione, approva il PAS, previa verifica della congruita' al piano socio-sanitario regionale.
Qualora, invece, la Giunta Regionale richieda modificazioni in ordine alla congruita' col piano, entro 90 giorni l'assemblea generale dell'Unita' Socio Sanitaria Locale riadotta il PAS e lo ritrasmette alla Giunta Regionale entro 10 giorni. La Giunta Regionale, nell'approvare definitivamente il PAS, puo' introdurre d'ufficio le necessarie modificazioni indicate a norma del precedente comma e non accolte dall'assemblea generale dell'Unita' Socio Sanitaria Locale.
Il PAS e' adottato annualmente attraverso una specifica deliberazione assunta contestualmente all'adozione del bilancio di previsione, avente ad oggetto tutti gli interventi da concretizzarsi nell'anno di riferimento, con la quantificazione della relativa spesa, nei limiti delle risorse assegnate. In tale occasione potra' procedersi anche all'aggiornamento del PAS.
La deliberazione relativa all'aggiornamento del PAS e' sottoposta all'approvazione della Giunta Regionale con le modalita' e nei termini indicati nei precedenti 6° e 7° comma.
La deliberazione di cui all'8° comma del presente articolo, ove comporti adempimenti per i quali sono previste dalle normative vigenti specifiche procedure autorizzative da parte della Regione e dello Stato, deve essere seguita da singole idonee deliberazioni attuative.
Per il 1985 la deliberazione di cui al precedente 8° comma viene assunta entro 30 giorni dall'approvazione del PAS.
La Giunta Regionale emana direttiva per la predisposizione del PAS e predispone apposito schema per la formazione del programma suddetto e della deliberazione di cui all'8° comma del presente articolo.

Art. 12.
(Relazioni sullo stato di attuazione del piano sociosanitario regionale e del PAS)

Il Presidente della Giunta Regionale presenta annualmente al Consiglio Regionale entro il 30 settembre, una relazione sullo stato di salute della popolazione, comprensiva delle informazioni richieste dall'ultimo comma dell'art. 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
L'Unita' Socio Sanitaria Locale predispone ogni anno, entro il 30 giugno, contestualmente al conto consuntivo, una relazione sullo stato di salute della popolazione della zona e sui livelli assistenziali raggiunti, e l'approva, sempre contestualmente al conto consuntivo.
L'Unita' Socio Sanitaria Locale invia alla Regione, entro dieci giorni dall'adozione, i provvedimenti di cui al 2° comma del presente articolo.

Art. 13.
(Finanziamenti del piano)

Al finanziamento della presente legge si provvede:
1. per la gestione dei servizi sanitari: mediante il fondo regionale, ai sensi della legge regionale 3 settembre 1981, n. 42;
2. per la gestione dei servizi socio-assistenziali: mediante i fondi di cui all'art. 32 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20.

Art. 14.
(Finanziamenti della spesa sanitaria di parte corrente)

Gli stanziamenti annui di cui all'art. 13, n. 1, della presente legge, sono ripartiti tra le Unita' Socio Sanitarie Locali in base alle disposizioni della legge regionale 3 settembre 1981, n. 42, dedotta la quota per le spese dirette regionali, relativa agli interventi di rilievo regionale.
L'articolazione degli stanziamenti tra le distinte finalizzazioni, nonche' la ripartizione dei singoli stanziamenti alle Unita' Socio Sanitarie Locali e' effettuata, nei limiti posti dalla legislazione vigente e dal piano sanitario nazionale, sulla base dei criteri e delle procedure determinate dalla legge regionale 3 settembre 1981, n. 42, secondo gli indirizzi della presente legge e con l'obiettivo di un progressivo riequilibrio nella distribuzione delle risorse, in base alla programmata rete dei servizi.

Art. 15.
(Finanziamento della spesa socioassistenziale di parte corrente)

Gli stanziamenti annui di cui all'art. 13, n. 2, della presente legge, erogati dalla Regione ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20, sono ripartiti fra le Unita' Socio Sanitarie Locali in base alle disposizioni dell'art. 35 della medesima legge.
La Regione provvede altresi' a finanziare annualmente, con risorse proprie, le funzioni amministrative delegate e subdelegate alle Unita' Socio Sanitarie Locali.

Art. 16.
(Finanziamento delle spese per investimenti. Finanziamento della spesa di parte corrente a destinazione vincolata)

I finanziamenti per spese di investimento in conto capitale e di parte corrente a destinazione vincolata vengono ripartiti dalla Regione tra le Unita' Socio Sanitarie Locali, ai sensi della legge regionale 3 settembre 1981, n. 42 e della normativa in campo socio-assistenziale, sulla base sia degli obiettivi di piano e dei tempi per la loro realizzazione, sia delle proposte avanzate dalle Unita' Socio Sanitarie Locali, in sede di predisposizione dei programmi di attivita' e di spesa.

Art. 17.
(Coordinamento della spesa sanitaria con quella socioassistenziale)

La Regione, in sede di attuazione delle norme di cui agli artt. 13, 14, 15 e 16 della presente legge e le Unita' Socio Sanitarie Locali, mediante l'utilizzo secondo il metodo della gestione programmata delle risorse ad esse complessivamente assegnate, devono tendere:
a) a garantire un uso integrato delle risorse per il raggiungimento degli obiettivi posti dal piano, nel rispetto della destinazione delle risorse sanitarie e socio-assistenziali al perseguimento dei rispettivi fini;
b) a porre in essere gli interventi necessari per il superamento delle situazioni in cui inefficienze di un settore chiedano surrogazioni improprie dell'altro.

Titolo IV. Adeguamento della legislazione regionale

Art. 18.
(Contenuti del titolo IV)

Il presente titolo contiene adeguamenti e integrazioni delle leggi regionali 22 maggio 1980, n. 60 e 23 agosto 1982, n. 20, in coerenza con gli obiettivi di piano socio-sanitario regionale.

Art. 19.
(. Istituzione del servizio tecnico)

In attuazione di quanto previsto dal 5° comma dell'art. 3 della legge regionale 22 maggio 1980, n. 60, e' istituito uno specifico servizio tecnico, distinto dal servizio tecnico economale, presso le Unita Socio Sanitarie Locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e che gestiscono uno stabilimento ospedaliero sede di DEA e presso le Unita' Socio Sanitarie Locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e che gestiscono uno stabilimento ospedaliero dotato di almeno 300 posti letto.

Art. 20.
(Integrazione all'art. 8 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20)

All'art. 8 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20, e' aggiunto il seguente comma:
"Le funzioni socio-assistenziali esercitate dai Comuni in forma associata, ovvero dal Comune di Torino tramite le Unita' Socio Sanitarie Locali subcomunali, debbono coordinarsi e integrarsi con le altre funzioni di competenza dei Comuni singoli, al fine di garantire il massimo di efficacia degli interventi".

Art. 21.
(Adeguamento dell'art. 22 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20)

L'art. 22 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20, e' cosi' rielaborato:
"Presidi socio-assistenziali a carattere residenziale. I nuovi presidi socio-assistenziali a carattere residenziale sono le residenze assistenziali, che comprendono le comunita'-alloggio, e le residenze protette, che comprendono le case protette. Le tipologie relative sono definite in sede di piano socio-sanitario regionale.
Le residenze assistenziali sono destinate ad ospitare soggetti autosufficienti o parzialmente non autosufficienti che non possono, o che non desiderano, vivere autonomamente o presso i loro familiari, o essere affidati a gruppi parafamiliari o a persone singole.
I servizi sanitari e quelli socio-assistenziali esistenti sul territorio intervengono a favore degli ospiti con le stesse modalita' seguite per la restante popolazione.
Le strutture di cui al 2° comma del presente articolo possono anche richiedere la presenza permanente di personale socio-assistenziale, secondo le indicazioni del piano socio-sanitario regionale.
Le residenze protette sono destinate ad ospitare soggetti non autosufficienti che necessitano di assistenza socio-assistenziale continuativa.
Presso tali presidi deve essere assicurato personale socio-assistenziale, secondo le indicazioni del piano socio-sanitario regionale, per le diverse esigenze degli ospiti.
All'interno di tali presidi deve essere garantita la necessaria assistenza sanitaria, di norma a cura dei servizi sanitari dell'Unita' Socio Sanitaria Locale, secondo le indicazioni del piano socio-sanitario regionale.
L'inserimento nei presidi residenziali socio-assistenziali deve essere limitato al tempo per cui perdura l'impossibilita' di effettuare interventi presso il domicilio del soggetto ed essere effettuato con il consenso del soggetto stesso quando in grado di esprimere la propria volonta', o con il consenso di chi esercita su di esso la potesta' genitoriale o la tutela o la curatela, ovvero in attuazione di un provvedimento della Autorita' giudiziaria.
Per adeguare la rete dei propri servizi alle esigenze degli utenti, gli Enti locali possono effettuare interventi di ricovero negli istituti pubblici e privati gia' esistenti sul territorio, anche mediante convenzioni con Enti e Organismi, privi di scopo di lucro, che diano garanzie di funzionalita' nel quadro degli indirizzi e degli orientamenti indicati dal piano socio-sanitario regionale.
In carenza assoluta sul territorio di presidi pubblici o di presidi di cui al comma precedente, o di loro inidoneita', l'Unita' Socio Sanitaria Locale potra' attivare convenzioni anche con presidi privati registrati o autorizzati, nei limiti e con le modalita' previste dal piano socio-sanitario regionale.
Agli ospiti dei presidi residenziali socio-assistenziali e' garantita la possibilita' di assistenza religiosa.
I presidi residenziali socio-assistenziali possono essere utilizzati, anche a fini sanitari, soprattutto per la deospedalizzazione protetta, secondo le indicazioni del piano socio-sanitario regionale, nonche' per la tutela della salute mentale, per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti.
In tal caso la gestione e' a carico dei servizi sanitari e del relativo fondo sanitario, fermo restando il supporto che viene garantito dal servizio socio-assistenziale".

Art. 22.
(Adeguamento dell'art. 23 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20)

L'art. 23 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20, e' cosi' rielaborato:
"Autorizzazione al funzionamento dei nuovi presidi residenziali - Chiunque intenda aprire un presidio residenziale assistenziale deve essere in possesso dell'autorizzazione regionale al funzionamento.
L'autorizzazione e' rilasciata sulla base della verifica del rispetto degli indirizzi e dei criteri individuati dal piano socio-sanitario regionale ed e' subordinata altresi' all'osservanza delle normative vigenti.
A tal fine le domande vanno indirizzate alla Unita' Socio Sanitaria Locale competente per territorio ai sensi dell'art. 25, 1° comma, lettera e) della presente legge che, previa verifica, provvede al rilascio dell'autorizzazione.
Eventuali variazioni dei presupposti che hanno dato luogo al rilascio dell'autorizzazione di cui al 1° comma del presente articolo comportano la relativa modifica della presente autorizzazione, previo espletamento delle medesime procedure.
La permanenza delle condizioni e dei requisiti che hanno dato luogo al rilascio dell'autorizzazione e' verificata mediante l'attivita' di vigilanza.
In caso di violazione della normativa nazionale e regionale vigente, la Unita' Socio Sanitaria Locale procede alla sospensione, e, in caso di recidiva, alla revoca dell'autorizzazione.
Contro i provvedimenti di cui al presente articolo, adottati dall'Unita' Socio Sanitaria Locale, e' ammessa opposizione da parte dei soggetti aventi diritto, da presentarsi, entro 10 giorni dalla notifica, alla Giunta Regionale, che si pronuncera' entro 30 giorni dal ricevimento".

Art. 23.
(Adeguamento dell'art. 24 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20)

L'art. 24 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20, e' cosi' rielaborato:
"Registrazione dei presidi socio-assistenziali gia' funzionanti - La registrazione costituisce titolo autorizzativo per i servizi socio-assistenziali gia' funzionanti, che' non siano gia' in possesso e nell'obbligo di specifica autorizzazione.
A tal fine gli Enti gestori, entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenuti ad avanzare domanda di registrazione alle Unita' Socio Sanitarie Locali sul cui territorio ha sede il presidio, dichiarando contestualmente la natura giuridica dell'Ente, il tipo e le caratteristiche dell'assistenza erogata, la capacita' ricettiva ed il numero degli ospiti, il numero degli operatori disponibili, la data di costruzione del presidio o quella dell'eventuale ultima ristrutturazione.
Alla domanda deve essere allegato lo Statuto dell'Ente.
L'Unita' Socio Sanitaria Locale, entro 90 giorni dalla ricezione delle domande ne verifica la completezza e, in caso positivo, procede alla registrazione e ne da' comunicazione all'interessato. In caso contrario restituisce la domanda, motivando la non avvenuta registrazione.
Nell'ambito delle funzioni proprie e di quelle loro delegate ai sensi dell'art. 25, lett. a) della presente legge, i Comuni, tramite le Unita' Socio Sanitarie Locali assicurano, mediante l'attivita' di vigilanza, il possesso, da parte dei presidi di cui al presente articolo, dei requisiti minimi previsti dal piano socio-sanitario regionale per le strutture assistenziali gia' funzionanti.
Contro i provvedimenti di cui al presente articolo, adottati dall'Unita Socio Sanitaria Locale, e' ammessa opposizione da parte dei soggetti aventi diritto, da presentarsi, entro 10 giorni dalla notifica, alla Giunta Regionale, che si pronuncera' entro 30 giorni dal ricevimento".

Art. 24.
(Proroga del termine di cui all'art. 36 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20)

Ferma restando la gestione associata delle funzioni socio-assistenziali dei Comuni tramite l'Unita' Socio Sanitaria Locale e fatto salvo quanto previsto per le Unita' Socio Sanitarie Locali subcomunali di Torino in base alla specifica normativa regionale, e' prorogato al 31 dicembre 1986 il termine di cui all'art. 36 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20.
Le prestazioni previste nello stesso articolo sono erogate dai Comuni nell'ambito della programmazione locale socio-sanitaria e delle deliberazioni quadro emanate dall'Unita' Socio Sanitaria Locale, di intesa con i Comuni, nei vari settori d'intervento socio-assistenziali.

Art. 25.
(Proroga del termine di cui all'art. 37 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20)

Il termine di cui all'art. 37 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20, e' prorogato alla scadenza del presente piano socio-sanitario.

Titolo V. Norme transitorie e finali

Art. 26.
(Personale in servizio presso le cessate infermerie)

Al personale in servizio presso le cessate infermerie e addetto alle attivita' sanitarie sono estese le norme di cui alla legge regionale 20 maggio 1980, n. 52, relativamente all'iscrizione nei ruoli nominativi del servizio sanitario nazionale.


Art. 27
(1=>Presidio sanitario dell'ASL TO 2, ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 <=1)
2=>1. Il presidio Gradenigo è riconosciuto quale presidio dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL) TO 2. I presupposti per il riconoscimento sono: <=2
3=>a) l'ubicazione nel bacino territoriale di azienda sanitaria locale che, sulla base delle necessità demografiche e territoriali, richiede il suo apporto operativo; <=3
4-><-4
5=>c) il mantenimento di un ordinamento dei servizi esistenti corrispondente agli ospedali gestiti direttamente dalle aziende sanitarie locali, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e del regolamento sulla dotazione organica e sulla organizzazione adeguato alle disposizioni del d.lgs. 502/1992, approvato ai sensi dell'articolo 4, comma 12, del medesimo decreto. <=5
6+>1 bis. Il presidio Gradenigo, ai sensi dell'articolo 1, comma 18, del d.lgs. 502/1992, concorre alla realizzazione dei doveri costituzionali di solidarietà, dando attuazione al pluralismo etico culturale dei servizi alla persona. <+6
7=>2. L'Ente titolare del presidio Gradenigo conserva l'autonomia giuridico amministrativa. <=7
8=>3. La regolamentazione dei rapporti con il presidio Gradenigo è definita con accordo contrattuale ai sensi dell'articolo 8 quinquies del d.lgs. 502/1992 in coerenza con gli atti di programmazione sanitaria regionale. <=8
9=>4. Le integrazioni dei servizi e delle prestazioni del presidio Gradenigo, ivi compreso il servizio di emergenza ospedaliera, con quelli dei presidi gestiti direttamente dell'ASL TO 2 sono regolati dai programmi di cui all'articolo 8 quinquies, comma 2, lettera a), del d.lgs. 502/1992, definiti dalla Giunta regionale su proposta dell'ASL TO 2, sentita la competente commissione consiliare; l'adeguamento al programma di integrazione dei servizi costituisce presupposto per il mantenimento del riconoscimento a presidio di azienda sanitaria locale. <=9
10=>5. L'ottemperanza alle previsioni di cui all'articolo 15 undecies del d.lgs. 502/1992 costituisce presupposto per il mantenimento del riconoscimento a presidio di azienda sanitaria locale. <=10

Art. 28.
(Allegati al piano socio sanitario regionale)

Sono approvati gli allegati seguenti:
A) obiettivi sostanziali;
B) obiettivi strumentali.

Art. 29.
(. Direttive regionali di attuazione del piano socio sanitario regionale)

Il Consiglio Regionale, con successivi provvedimenti, emanera' specifiche direttive per le azioni di cui ai precedenti articoli 6, 7, 8 e 9.
Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al 1° comma, la materia e' regolata dalla legge regionale 10 marzo 1982, n. 7, per le parti non in contrasto con quanto previsto nella presente legge e relativi allegati.

Art. 30.
(Testo coordinato dei piani sociosanitari regionali per i trienni 19821984 e 19851987)

La Giunta Regionale predisporra', entro il 1986, un testo coordinato dei piani socio-sanitari regionali per i trienni 1982-1984 e 1985-1987 e dei provvedimenti di cui all'articolo precedente.

Art. 31.
(Aggiornamento del piano)

La Regione puo' aggiornare annualmente con legge il piano socio-sanitario. Le Unita' Socio Sanitarie Locali, entro il 30 giugno di ciascun anno, possono avanzare proposte di aggiornamento.

Art. 32.
(Procedure per l'adozione delle linee di indirizzo del successivo piano socio sanitario regionale)

Il Consiglio Regionale, al termine del secondo anno di validita' del presente piano, adotta le linee di indirizzo per la formulazione del piano socio-sanitario per il triennio successivo.
Le Unita' Socio Sanitarie Locali, entro il 30 giugno dell'ultimo anno di validita' del piano, con deliberazione dell'Assemblea generale, esprimono parere sulle suddette linee e avanzano proposte in ordine ai contenuti del piano stesso.

Art. 33.
(Revisione degli ambiti territoriali delle Unita Socio Sanitarie Locali)

Nel corso del 1985 il Consiglio regionale di sanita' ed assistenza procedera' ad analisi degli ambiti territoriali definiti dalla legge regionale 9 luglio 1976, n. 41, anche su proposta delle Unita' Socio Sanitarie Locali, al fine di verificarne la congruita' con la necessita' delle Unita' Socio Sanitarie Locali di disporre di un assetto organizzativo efficiente e produttivo e di proporre criteri per la revisione degli ambiti anzidetti.
Nelle more di una revisione della citata legge regionale n. 41, la Giunta Regionale, su motivata richiesta dei Comuni interessati, promuove convenzioni tra Unita' Socio Sanitarie Locali limitrofe, atte a garantire una migliore risposta dei servizi alle esigenze dei cittadini.

Allegato A



Piano socio-sanitario della Regione Piemonte per il triennio 1985-1987
Obiettivi sostanziali
OMISSIS

Allegato B



Piano socio-sanitario della Regione Piemonte per il triennio 1985-1987
Obiettivi strumentali
Tabella n. 1 Presidi sanitari per UU.SS.SS.LL.
Tabella n. 2 UU.SS.SS.LL. e loro popolazione al censimento del 1981; individuazione di quelle con popolazione inferiore a 50.000 abitanti; esistenza di eventuali motivi di deroga per la presenza di un ospedale generale unico; individuazione delle UU.SS.SS.LL. prive di ospedale; definizione delle UU.SS.SS.LL. alle quali il piano attribuisce ospedale generale unico; motivi della non attribuzione
OMISSIS




=1 Sostituito dall'art. 1 della l.r. 15/2015.

=2 Sostituito dall'art. 1 della l.r. 15/2015.

=3 Sostituito dall'art. 1 della l.r. 15/2015.

-4 Abrogato dall'art. 1 della l.r. 15/2015.

=5 Sostituito dall'art. 1 della l.r. 15/2015.

+6 Aggiunto dall'art. 1 della l.r. 15/2015.

=7 Sostituito dall'art. 1 della l.r. 15/2015.

=8 Sostituito dall'art. 1 della l.r. 15/2015.

=9 Sostituito dall'art. 1 della l.r. 15/2015.

=10 Sostituito dall'art. 1 della l.r. 15/2015.