Legge regionale 3 gennaio 1985, n. 1. (Testo coordinato)

Partecipazione della Regione Piemonte alla Societa' consortile per azioni 1=>'CONSUSA SERVIZI PIEMONTE - CONSEPI S.p.A.' <=1..

(B.U. 9 gennaio 1985, n. 2)

Modificata da l.r. 62/1997

Art. 1, 2, 3, 4, 5

Art. 1.

[1] La Regione Piemonte, in relazione a quanto previsto dall'art. 4 della L.R. 6 marzo 1980, n. 11, assume una partecipazione azionaria nella Societa' consortile per azioni 2=>"CONSUSA SERVIZI PIEMONTE - CONSEPI S.p.A." <=2.
[2] L'assunzione di tale partecipazione, ai sensi di quanto sancito dall'art. 72 dello Statuto regionale, e finalizzata agli obiettivi del Piano regionale di sviluppo e del Piano dei trasporti.

Art. 2.

[1] La Giunta Regionale e' autorizzata a compiere tutte le operazioni necessarie per la sottoscrizione o l'acquisto di n. 10.000 azioni, del valore nominale unitario di L. 100.000, pari al 18,8% del capitale sociale.

Art. 3.

[1] I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della 3=>"CONSUSA SERVIZI PIEMONTE - CONSEPI S.p.A." <=3 la cui nomina sara' riservata alla Regione Piemonte, ai sensi degli artt. 2458 e segg. del C.C., saranno nominati, con le procedure previste dalla legislazione regionale in materia.
[2] I Consiglieri di Amministrazione come sopra nominati sono vincolati, nell'esercizio del mandato, alla osservanza degli indirizzi e delle direttive impartite dai competenti organi della Regione.

Art. 4.

[1] All'onere conseguente all'attuazione della presente legge, pari a L. 1.000.000.000, si fa fronte mediante la riduzione, per un pari ammontare, dello stanziamento di cui al cap. 5680 del bilancio di previsione per l'esercizio 1984 e mediante l'istituzione nello stato di previsione medesimo di apposito capitolo, con la denominazione: "Oneri relativi alla sottoscrizione di azioni della 4=>"CONSUSA SERVIZI PIEMONTE - CONSEPI S.p.A." <=4 , con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di L. 1.000.000.000.
[2] Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni del bilancio.

Art. 5.

[1] La presente legge regionale e' dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi del sesto comma dell'art. 45 dello Statuto.




=1 Titolo modificato dall'art. 1 della l.r. 62/1997.

=2 Sostituito dall'art. 1 della l.r. 62/1997.

=3 Sostituito dall'art. 1 della l.r. 62/1997.

=4 Sostituito dall'art. 1 della l.r. 62/1997.