Legge regionale 18 ottobre 1984, n. 55. (Testo coordinato)

Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro di Enti locali.

(B.U. 24 ottobre 1984, n. 43)

Modificata da l.r. 10/1986, l.r. 62/1989, l.r. 02/2003, l.r. 12/2004, l.r. 04/2005

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 bis, 7 ter, 8, 9, 10, 11, 12

Art. 1.
(Finalita' della legge)

[1] La Regione, al fine di consentire interventi eccezionali nelle situazioni in cui piu' grave si presenta, per caratteristiche quantitative e qualitative la situazione occupazionale 1+>e per facilitare l'inserimento nel mondo produttivo <+1 , con la presente legge disciplina, nell'ambito delle competenze trasferite ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, in materia di cantieri scuola e di lavoro - gia' normati dalla legge 29 aprile 1949, n. 264 - l'utilizzo temporaneo e straordinario da parte degli Enti locali di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro per la realizzazione di opere 2+>e servizi <+2 di pubblica utilita'.

Art. 2.
(Soggetti e natura degli interventi)

[1] 3=>I Comuni in forma singola o associata, loro Consorzi e le Comunita' Montane nei quali si riscontri un particolare squilibrio tra l'offerta e la domanda di lavoro, con conseguente elevato tasso di disoccupazione, possono promuovere iniziative per l'impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati, dando priorita' ai soggetti deboli sul mercato del lavoro individuati dalla delibera quadro di cui al successivo articolo 4.
[2] Tali iniziative, attuate con l'apertura di cantieri di lavoro di cui all'articolo 1, saranno volte alla realizzazione di opere e servizi significativi di pubblica utilita', non sostitutivi di attivita' gia' altrimenti svolte, non finalizzate a sopperire carenze di organici. <=3
[3] Gli oneri finanziari per le iniziative di cui al comma precedente sono a carico degli Enti locali proponenti, fatti salvi gli eventuali contributi di cui al successivo articolo 4.

Art. 3.
(Attribuzioni alle Province)

[1] Al fine di una gestione decentrata della legge che, nell'ambito dei criteri, delle priorita' e dei vincoli stabiliti nelle deliberazioni quadro del Consiglio Regionale di cui al successivo articolo 4, consenta la scelta e il coordinamento degli interventi a livello locale, tenendo conto delle diverse situazioni sociali ed economiche, sono attribuite alle Province, con le modalita' di cui ai successivi articoli, le funzioni inerenti:
a) la raccolta ed istruttoria delle domande, la scelta e l'approvazione dei progetti di intervento;
b) il conseguente rilascio delle autorizzazioni all'apertura e gestione dei cantieri di lavoro 4=>degli Enti di cui al precedente articolo 2, comma 1 <=4 , sia nel caso di iniziative con contributo regionale, sia nel caso di iniziative a carico degli Enti locali proponenti;
c) l'assegnazione e l'erogazione degli eventuali contributi regionali;
d) il controllo sulle modalita' di realizzazione delle iniziative approvate ed autorizzate.

5 >

Art. 4
(Delibera quadro e contributi regionali)

1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 2 da parte degli enti ivi indicati, la Regione assegna annualmente alle province, sulla base delle rispettive situazioni di disoccupazione, un congruo finanziamento.
2. La Giunta regionale nella deliberazione di assegnazione dei fondi alle province stabilisce anche:
a) l'entita' dell'indennita' giornaliera di cui all'articolo 8 da corrispondere ai disoccupati avviati ai cantieri di lavoro;
b) la quota dell'indennita' giornaliera, fino ad un massimo del 50 per cento della stessa, finanziabile con i contributi regionali, nel limite dello stanziamento assegnato a ciascuna provincia. La rimanente quota del 50 per cento e' coperta con fondi dei bilanci degli enti utilizzatori e delle province;
c) i criteri e le priorita' nell'accoglimento delle domande, nell'approvazione dei progetti e nella concessione dei contributi;
d) l'individuazione di particolari categorie di soggetti deboli del mercato del lavoro da utilizzare nei cantieri. < 5

Art. 5.
(Domande ed autorizzazioni)

[1] 6=>Gli Enti di cui all'articolo 2, comma 1 <=6 che intendono realizzare le iniziative di cui alla presente legge, presentano, 7=>entro 40 giorni dalla <=7 pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione del Consiglio Regionale di cui al precedente articolo, domanda al Presidente dell'Amministrazione Provinciale territorialmente competente per ottenere l'autorizzazione all'apertura ed alla gestione dei cantieri di lavoro ed il relativo contributo finanziario, con allegato il progetto di intervento di cui al successivo art. 6.
[2] La Provincia verifica la completezza della documentazione allegata alla domanda, la congruita' e la conformita' del progetto di intervento con quanto stabilito nella presente legge, l'idoneita' dell'Ente promotore ad assicurare la soddisfacente gestione del cantiere di lavoro, l'esistenza della copertura finanziaria dell'intervento previsto.
[3] Sulla base della verifica di cui al precedente comma e nel rispetto delle indicazioni e dei vincoli fissati dalla deliberazione del Consiglio Regionale di cui al comma 2° del precedente articolo 4 e nel termine 8=>massimo di 30 giorni <=8 dalla data di scadenza per la presentazione delle domande, la Provincia decide sulle domande presentate e sui relativi progetti di intervento, rilasciando, nel caso di approvazione, con singoli provvedimenti amministrativi, le relative autorizzazioni agli Enti locali all'apertura e gestione dei cantieri di lavoro; la validita' ed efficacia delle autorizzazioni e' subordinata alla osservanza di quanto disposto nella presente legge e dalla deliberazione del Consiglio Regionale di cui all'art. 4.
[4] Contestualmente, la Provincia predispone l'elenco dei progetti approvati e ammessi ai contributi e delle relative autorizzazioni rilasciate, trasmettendolo, nello stesso termine, alla Regione.
[5] L'elenco deve contenere:
a) l'indicazione 9=>degli Enti di cui all'articolo 2, comma 1 <=9 autorizzati all'apertura e alla gestione dei cantieri di lavoro;
b) la sintetica descrizione dell'attivita' prevista dal progetto di intervento;
c) la durata dell'attivita' e il numero dei lavoratori interessati;
d) l'indicazione dei costi ripartiti per tipo, delle modalita' della copertura finanziaria distinta in: mezzi propri dell'Ente promotore, contributo regionale, eventuale contributo provinciale.
[6] Il totale dei finanziamenti indicati come a carico dei fondi regionali non potra' in alcun modo superare la somma prevista per la Provincia dalla deliberazione del Consiglio Regionale di cui al comma 2° del precedente articolo 4.
[7] Nel caso di mancato accoglimento della domanda per esaurimento delle disponibilita' finanziarie, 10=>gli Enti di cui all'articolo 2, comma 1 <=10 possono presentare domanda ai sensi del successivo articolo 10 della presente legge.

Art. 6.
(Contenuto del progetto)

[1] Il progetto allegato alla domanda di cui al comma 1° del precedente articolo 5 deve contenere:
a) una relazione sintetica sulla situazione del mercato del lavoro dalla quale si evincano la gravita' e le caratteristiche della crisi occupazionale nell'area territoriale di competenza dell'Ente locale proponente;
b) la descrizione analitica delle opere che si intendono attuare, comprensiva degli eventuali elementi tecnico-progettuali;
c) le modalita' organizzative dell'attivita' lavorativa che dovra' svolgersi sotto la guida e il controllo di personale tecnico dell'Ente promotore o comunque di persona incaricata dall'Ente, sulla base di specifiche attitudini professionali;
11=>d) il numero dei disoccupati che si intende utilizzare, non inferiore a tre unità salvo casi eccezionali motivatamente individuati dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all'articolo 4 della l.r. 55/1984, le loro caratteristiche e le modalità per la loro individuazione; <=11
e) la durata del progetto, specificata in mesi e numero complessivo delle giornate lavorative previste;
12+>e-1) la specificazione e la cadenza temporale degli eventuali momenti formativi; <+12
f) gli oneri finanziari distinti: in spese di funzionamento e organizzazione, indennita' ai lavoratori interessati, oneri previdenziali e assicurativi;
g) le fonti di finanziamento previste;
13+>g bis) il piano di sicurezza a favore dei lavoratori, di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive CE riguardanti il miglioramento della sicurezza della salute dei lavoratori durante il lavoro)<+13.
[2] Qualora le opere che si intendano realizzare comportino, sulla base della normativa vigente, autorizzazioni amministrative o pareri tecnici, l'Ente proponente dovra' dare atto, in sede di domanda, dell'avvenuta acquisizione degli stessi.
[3] Le caratteristiche del progetto di intervento devono essere tali da comportare una durata del cantiere non inferiore a mesi due e non superiore a mesi sei; eccezionalmente, qualora particolari caratteristiche delle opere che si intendono realizzare lo richiedano, la durata del progetto puo' essere prorogata, previa domanda, per un massimo di ulteriori mesi sei con le procedure e alle condizioni di cui al successivo articolo 10.

Art. 7.
(Beneficiari degli interventi)

[1] Possono essere utilizzati nei progetti di cui alla presente legge i lavoratori disoccupati iscritti nelle liste degli uffici di collocamento, individuati secondo criteri stabiliti d'intesa fra l'Ente locale promotore e l'Ufficio Provinciale del Lavoro competente, sentite le Organizzazioni Sindacali territoriali, tenuto conto delle direttive della Commissione Regionale per l'Impiego.
[2] 14+>I criteri di individuazione dei lavoratori devono risultare dalla documentazione allegata alla domanda di autorizzazione e a quella predisposta in sede di rendicontazione. <+14
[3] Per la durata del progetto i lavoratori in esso impiegati mantengono la figura giuridica di disoccupati e, conseguentemente, la iscrizione al Collocamento.
[4] L'articolazione dell'attivita' lavorativa deve prevedere l'utilizzo dei disoccupati per 5 giorni alla settimana e consentire la partecipazione dei lavoratori medesimi alle chiamate pubbliche del Collocamento.
[5] L'attivita' lavorativa puo' comprendere anche momentiformativi inerenti all'attivita' stessa.

15 >

Art. 7 bis.
(Attivita' formativa)

[1] L'attivita' lavorativa puo' comprendere anche momenti formativi inerenti l'attivita' stessa.
[2] Per lo svolgimento dei momenti formativi di cui al comma 1 gli Enti locali possono avvalersi delle strutture del sistema di formazione professionale diretto e convenzionato nonche' degli Enti strumentali della Regione, secondo modalita' stabilite dalla Giunta Regionale nella delibera quadro di cui all'articolo 4.
[3] La Regione Piemonte, in collaborazione con le Province, svolge, inoltre, attivita' di assistenza agli Enti locali per la predisposizione dei progetti, anche avvalendosi degli Enti strumentali.
[4] La partecipazione ai corsi e' parificata allo svolgimento dell'attivita' lavorativa. < 15

16 >

Art. 7 ter.
(Formazione relativa all'attivita economica organizzata)

[1] La Regione, su indicazione dell'Ente proponente, puo' disporre attivita' informativa, formativa e di supporto, aggiuntiva a quella prevista all'articolo 7 bis, comma 1, propedeutica ad un eventuale sbocco in attivita' imprenditoriale, anche avvalendosi degli Enti strumentali e del sistema regionale di formazione professionale.
[2] Le attivita' di cui al comma 1 sono svolte a favore dei cantieri per i quali l'Ente proponente abbia verificato, nel corso dello svolgimento dei lavori, la possibilita' di preseguire l'attivita' in altre forme di impresa giuridicamente riconosciute.
[3] La formazione di cui al presente articolo avra' luogo in modo non retribuito e fuori dall'orario di lavoro previsto. < 16

Art. 8.
(Trattamento economico dei lavoratori)

[1] Ai lavoratori partecipanti ai cantieri di lavoro gli Enti gestori corrispondono una indennita' giornaliera nella misura stabilita nella delibera del Consiglio Regionale di cui al comma 2° del precedente articolo 4.
17+>1 bis. Quando il lavoratore e' in infortunio l'Ente gestore corrisponde l'indennita' anche per i giorni di infortunio, ivi compresi quelli festivi, per tutta la durata dell'infortunio e non oltre la durata del cantiere.<+17
[2] Per quanto concerne il trattamento previdenziale, assistenziale e assicurativo si applicano le disposizioni della legge 6 agosto 1975, n. 418 e successive modificazioni e integrazioni, restando a carico dell'Ente promotore il relativo onere finanziario da detta legge gia' previsto a carico del disciolto "Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori".

Art. 9.
(Erogazione dei finanziamenti alle Province)

[1] Entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande di cui al comma 1° dell'articolo 5, le Province trasmettono alla Giunta Regionale l'elenco, di cui allo stesso articolo, dei progetti approvati ed ammessi ai contributi e delle relative autorizzazioni rilasciate.
[2] La Giunta Regionale provvede conseguentemente alla erogazione alle Province di una quota di finanziamento corrispondente al 50% delle somme dovute come contributi regionali; la suddetta quota di anticipazione puo' essere eccezionalmente elevata in relazione a motivate necessita' connesse all'attuazione dei progetti approvati.
[3] All'erogazione della quota a saldo la Giunta Regionale provvede con successiva deliberazione, sulla base del rendiconto trasmesso dalla Provincia alla chiusura dei cantieri di lavoro.
[4] La Giunta Regionale puo' effettuare controlli e richiedere ulteriore documentazione concernente l'attuazione dei progetti; puo' stabilire inoltre eventuali direttive organizzative che si rendessero opportune nel corso dell'applicazione della presente legge.

Art. 10.
(Iniziative per cui non si richiede il contributo finanziario regionale)

[1] Le Province possono altresi' autorizzare, ai sensi e con la osservanza delle norme di cui alla presente legge non esplicitamente derogate dal presente articolo, l'utilizzo temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati, attraverso l'apertura e la gestione dei cantieri di lavoro da parte 18=>degli Enti di cui all'articolo 2, comma 1 <=18 , che assumono interamente a proprio carico gli oneri finanziarirelativi.
[2] Anche in questo caso il trattamento economico spettante ai lavoratori partecipanti ai progetti e' quello indicato dalla delibera del Consiglio Regionale di cui al comma 2° dell'art. 4.
[3] Nell'ipotesi di cui al presente articolo le domande di autorizzazione 19=>degli Enti di cui all'articolo 2, comma 1 <=19 , corredate dal progetto di cui all'art. 6, sono presentate alla Provincia anche successivamente ai termini previsti al comma 1° dell'art. 5. Esse devono contenere formale dichiarazione 20=>degli Enti proponenti <=20 dell'assunzione a proprio carico degli oneri finanziari relativi e dell'esistenza nel proprio bilancio della necessaria disponibilita' finanziaria.
[4] La Provincia approva il progetto di intervento e rilascia l'autorizzazione all'apertura e alla gestione del cantiere di lavoro entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.
[5] L'autorizzazione rilasciata dalla Provincia deve dare atto di quanto previsto ai commi precedenti per quanto concerne il finanziamento delle iniziative autorizzate.
[6] E' comunque in facolta' della Provincia erogare, con fondi a carico del proprio bilancio, eventuali contributi 21=>agli Enti di cui all'articolo 2, comma 1 <=21 e/o fornire assistenza tecnica nella realizzazione dei progetti.
[7] Dell'eventuale contributo provinciale deve essere dato atto nella delibera di autorizzazione di cui ai precedenti commi 4° e 5°.
[8] Delle autorizzazioni concesse ai sensi del presente articolo e' data comunicazione alla Giunta Regionale.

Art. 11.
(Norma transitoria per la prima applicazione)

[1] Al fine di consentire l'immediata operativita' della presente legge, la somma disponibile nel bilancio regionale per l'esercizio 1984, di cui al successivo articolo 12, e' ripartita tra le Province per la concessione, ai sensi della presente legge, di contributi destinati all'apertura e gestione di cantieri di lavoro 22=>degli Enti di cui all'articolo 2, comma 1 <=22 , secondo quanto di seguito indicato:
Provincia di Torino L. 130.000.000
Provincia di Alessandria L. 24.000.000
Provincia di Asti L. 24.000.000
Provincia di Cuneo L. 24.000.000
Provincia di Novara L. 24.000.000
Provincia di Vercelli L. 24.000.000
[2] Le domande di cui all'articolo 5, corredate dal relativo progetto di intervento ai sensi dell'art. 6 devono essere presentate alla Provincia di appartenenza entro 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della presente legge. Entro i 30 giorni successivi le Province svolgono gli adempimenti di propria competenza.
[3] L'indennita' giornaliera da corrispondere ai lavoratori disoccupati partecipanti ai progetti autorizzati ai sensi del presente articolo, e' determinata in lire 30.000 lorde; la quota finanziabile con i contributi regionali, nel limite della assegnazione per ciascuna Provincia di cui al comma 1° del presente articolo, e' stabilita in lire 10.000.
[4] Per l'approvazione dei progetti le Province danno la priorita' alle domande presentate 23=>dagli Enti di cui all'articolo 2, comma 1 <=23 nelle cui aree piu' grave si manifesta la situazione occupazionale.
[5] La Giunta Regionale e' autorizzata, in deroga a quanto stabilito nell'articolo 9, ad anticipare alle Amministrazioni Provinciali l'intera somma di cui al comma 1° del presente articolo prevedendo nell'atto deliberativo le modalita' per il recupero all'Amministrazione Regionale delle somme che sulla base dei rendiconti presentati non risulteranno essere state utilizzate.
[6] Per i progetti approvati dalle Province ai sensi del precedente articolo 10, anteriormente all'adozione della prima delibera del Consiglio Regionale di cui all'articolo 4, l'indennita' giornaliera per i lavoratori partecipanti e' fissata in L. 30.000 lorde.
[7] L'attivita' lavorativa e' articolata in 5 giorni alla settimana, per 7 ore giornaliere, fatta salva la facolta' di partecipare alle chiamate pubbliche del Collocamento.
[8] Nella fase transitoria prevista dal presente articolo, i lavoratori disoccupati da avviare ai cantieri di lavoro sono individuati secondo criteri stabiliti d'intesa tra l'Ente locale promotore e l'Ufficio Provinciale del Lavoro competente, sentite le Organizzazioni Sindacali territoriali.

Art. 12.
(Disposizioni finanziarie)

[1] Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata, per l'anno finanziario 1984 la spesa di lire 250.000.000.
[2] La spesa per gli anni finanziari successivi, verra' stabilita dalla legge di approvazione dei relativi bilanci.
[3] Agli oneri derivanti dalla spesa di cui al primo comma si fa fronte mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del capitolo n. 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1984.
[4] Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1984 viene conseguentemente istituito apposito capitolo con la seguente denominazione: "Assegnazione di somme alle Province per la concessione di contributi 24=>ai Comuni in forma singola o associata, loro Consorzi ed alle Comunita' Montane <=24 per l'impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro" e con la dotazione di lire 250.000.000 in termini di competenza e di cassa. 25 >< 25




+1 Aggiunto dall'art. 1 della l.r. 62/1989.

+2 Aggiunto dall'art. 1 della l.r. 62/1989.

=3 Sostituito dall'art. 2 della l.r. 62/1989.

=4 Sostituito dall'art. 3 della l.r. 62/1989.

5 Articolo sostituito dall'art. 19 della l.r. 2/2003.

=6 Sostituito dall'art. 5 della l.r. 62/1989.

=7 Sostituito dall'art. 5 della l.r. 62/1989.

=8 Sostituito dall'art. 5 della l.r. 62/1989.

=9 Sostituito dall'art. 5 della l.r. 62/1989.

=10 Sostituito dall'art. 5 della l.r. 62/1989.

=11 Sostituito dall'art. 8 della l.r. 4/2005.

+12 Aggiunto dall'art. 6 della l.r. 62/1989.

+13 Aggiunto dall'art. 5 della l.r. 12/2004.

+14 Aggiunto dall'art. 7 della l.r. 62/1989.

15 Articolo aggiunto dall'art. 8 della l.r. 62/1989.

16 Articolo aggiunto dall'art. 9 della l.r. 62/1989.

+17 Aggiunto dall'art. 5 della l.r. 12/2004.

=18 Sostituito dall'art. 10 della l.r. 62/1989.

=19 Sostituito dall'art. 10 della l.r. 62/1989.

=20 Sostituito dall'art. 10 della l.r. 62/1989.

=21 Sostituito dall'art. 10 della l.r. 62/1989.

=22 Sostituito dall'art. 11 della l.r. 62/1989.

=23 Sostituito dall'art. 11 della l.r. 62/1989.

=24 Sostituito dall'art. 12 della l.r. 62/1989.

25 Vedi anche l'art. 13 della l.r. 62/1989.