Legge regionale 4 luglio 1984, n. 30. (Testo coordinato)

Istituzione del Consiglio Regionale di Sanita' ed Assistenza.

(B.U. 4 luglio 1984, n. 30)

Modificata da l.r. 06/1985, l.r. 20/1985, l.r. 46/1987, l.r. 23/1994, l.r. 78/1996, l.r. 18/2007, l.r. 24/2009

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 bis, 12

Art. 1.
(Istituzione)

[1] E' istituito il Consiglio regionale di sanita' e assistenza con funzioni di parere e consulenza nei confronti della Giunta regionale in ordine sia alla determinazione degli aspetti tecnico-scientifici concernenti la politica socio-sanitaria regionale, sia all'elaborazione e verifica a livello tecnico dei provvedimenti concernenti la programmazione socio-sanitaria.
[2] 1+>Il Consiglio regionale di sanita' ed assistenza (CORESA) inoltre esprime pareri alla Giunta regionale al fine di garantire l'attuazione degli indirizzi programmatici della Regione nei campi della tutela della salute, dell'assistenza sociale e del coordinamento dell'attivita' sanitaria e assistenziale. <+1

2 >

Art. 2
(Attribuzioni)

(...) < 2

Art. 3.
(Composizione)

[1] 3=>Il CORESA e' composto da quaranta esperti. Un esperto e' designato ai sensi dell'articolo 4, quarto comma cosi' come integrato dall'articolo 10 della legge regionale 12 luglio 1994, n. 23. Un esperto viene designato dall'Universita' e un esperto viene designato dal Politecnico. Il Consiglio regionale elegge trentasette esperti, di cui undici scelti sulla base di rose di tre nomi indicate dalle organizzazioni piu' rappresentative sanitarie ed assistenziali, la cui individuazione e' compiuta, con le modalita' della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39, dalla Commissione nomine del Consiglio regionale. La elezione avviene attraverso due votazioni separate entrambe con voto limitato ai due terzi. <=3
[2] La presentazione della candidatura di ogni esperto 4+>compresa quella relativa al soggetto da nominarsi ai sensi dell'articolo 4, quarto comma <+4 deve indicare la materia di specifica competenza ed essere accompagnata da un curriculum dal quale risulti che il candidato abbia particolare esperienza, per accertati titoli scientifici, o professionali, per funzioni tecniche assolte in materia di igiene e sanita' o di assistenza sociale nell'ambito della programmazione, dell'organizzazione, dell'economia, della formazione professionale, dell'amministrazione, dell'edilizia e del diritto.
[3] 5=>Sono incompatibili con la nomina a membro del CORESA i componenti del Consiglio regionale e i direttori generali e loro delegati, delle aziende sanitarie regionali. <=5
[4] Ai lavori del Consiglio regionale di sanita' e assistenza possono partecipare gli Assessori interessati.
[5] 6=>In caso di dimissioni, morte, sopravvenuta incompatibilita' di uno dei componenti il CORESA eletto dal Consiglio regionale, lo stesso provvede alla sostituzione entro il termine di sessanta giorni dalla data dell'evento, con le stesse modalita' procedurali previste dai commi primo, secondo e terzo. <=6

Art. 4.
(Nomina)

[1] Il Consiglio regionale di sanita' e assistenza e' nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale per la durata di un quinquennio coincidente con la legislatura regionale.
[2] La nomina del Consiglio regionale di sanita' e assistenza deve avvenire entro sei mesi dal rinnovo del Consiglio regionale.
[3] Il provvedimento del Presidente della Giunta Regionale relativo alla nomina deve essere corredato, per ciascun componente, della specificazione della materia di competenza, ai sensi del 2° comma dell'art. 3 della presente legge.
7=>4. Tra i membri del Consiglio regionale di sanità ed assistenza è previsto un rappresentante dei consumatori designato dalla Consulta regionale per la tutela dei consumatori e degli utenti di cui alla legge regionale relativa ai provvedimenti per la tutela dei consumatori e degli utenti. <=7

8 >

Art. 5
(Articolazione in sezioni)

(...) < 8

9 >

Art. 6
(Presidente ed Ufficio di Presidenza)

(...) < 9

Art. 7.
(Segreteria)

[1] La Segreteria del Consiglio regionale di sanita' ed assistenza e' assicurata da un apposito servizio dell'Assessorato regionale, che viene istituito ad integrazione dell'allegato 3 della legge regionale 17 dicembre 1979, n. 74.
[2] Tale servizio, denominato Segreteria del Consiglio regionale di sanita' ed assistenza, provvede:
a - a fornire i supporti operativi e tecnici per il funzionamento del Consiglio stesso;
b - a verbalizzare le sedute dell'Ufficio di Presidenza, dell'Assemblea generale, delle sezioni riunite e delle singole sezioni;
c - a mantenere i rapporti con i servizi della Giunta regionale e del Consiglio regionale.

10 >

Art. 8
(Trasferimenti)

(...) < 10

Art. 9.
(Riserva di proprieta' intellettuale)

[1] Gli studi, i pareri, gli elaborati tecnici prodotti dai membri del Consiglio regionale di sanita' e assistenza, nell'esercizio del loro mandato, restano acquisiti ad ogni effetto all'Amministrazione regionale.

Art. 10.
(Regolamenti)

[1] Il Consiglio regionale di sanita' ed assistenza, entro 60 giorni dalla prima istituzione, provvede ad emanare il regolamento per il suo funzionamento.

11 >

Art. 11
(Indennita')

1. Ai componenti il CORESA compete una indennita' di presenza di lire 100 mila per ciascuna giornata di partecipazione alle riunioni delle strutture in cui si articola, compreso l'ufficio di presidenza.
2. Al Presidente del CORESA l'indennita' di cui sopra e' maggiorata del cinquanta per cento.
3. La misura dell'indennita' prevista per il Presidente viene corrisposta al componente piu' anziano di eta' dell'ufficio di presidenza in caso di sostituzione del Presidente.
4. Qualora per partecipare alle sedute debbano recarsi in comune diverso da quello di residenza, e' corrisposto ai componenti il rimborso delle spese di viaggio con mezzi di linea effettivamente sostenute, ovvero un quinto del costo della benzina super perchilometro. < 11

12 >

Art. 11 bis.
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge previsti in lire 150 milioni si fa fronte con gli stanziamenti di cui al capitolo 12170 del bilancio 1996 e con il corrispondente capitolo degli anni successivi. < 12

Art. 12.
(Disposizioni transitorie)

[1] Alla prima costituzione del Consiglio regionale di sanita' ed assistenza si deve provvedere entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
[2] 13=>In sede di prima costituzione e comunque non oltre il 30 giugno 1985, il Consiglio Regionale di Sanita' ed Assistenza e' presieduto dall'Assessore regionale alla Sanita' ed Assistenza. <=13




+1 Aggiunto dall'art. 1 della l.r. 78/1996.

2 Articolo abrogato dall'art. 25 della l.r. 18/2007.

=3 Sostituito dall'art. 3 della l.r. 78/1996.

+4 Aggiunto dall'art. 3 della l.r. 78/1996.

=5 Sostituito dall'art. 3 della l.r. 78/1996.

=6 Sostituito dall'art. 3 della l.r. 78/1996.

=7 Sostituito dall'art. 15 della l.r. 24/2009.

8 Articolo abrogato dall'art. 25 della l.r. 18/2007.

9 Articolo abrogato dall'art. 25 della l.r. 18/2007.

10 Articolo abrogato dall'art. 25 della l.r. 18/2007.

11 Articolo sostituito dall'art. 6 della l.r. 78/1996.

12 Articolo aggiunto dall'art. 7 della l.r. 78/1996.

=13 Sostituito dall'art. 1 della l.r. 6/1985.