Legge regionale 21 marzo 1984, n. 18. (Testo coordinato)

Legge generale in materia di opere e lavori pubblici.

(B.U. 28 marzo 1984, n. 13)

Modificata da l.r. 34/1986, l.r. 43/1987, l.r. 01/1991, l.r. 53/1992, l.r. 43/1994, l.r. 46/1997, l.r. 48/1997, l.r. 12/2000, l.r. 06/2008, l.r. 03/2009, l.r. 19/2010

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34

Titolo I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
(Obiettivi)

[1] Con la presente legge la Regione disciplina e coordina la programmazione delle iniziative in materia di opere e lavori pubblici e di interesse pubblico, ai fini di un equilibrato sviluppo del territorio e detta norme intese a razionalizzare e a snellire le procedure e le modalita' di intervento nel settore.

Art. 2.
(Ambito di intervento)

[1] Le norme della presente legge si applicano alle opere e ai lavori pubblici e di interesse pubblico che si realizzano sul territorio regionale, con o senza intervento finanziario della Regione, ad esclusione degli interventi di competenza dello Stato.
[2] La Regione puo' promuovere tutti gli interventi necessari all'acquisizione, alla realizzazione e all'efficienza funzionale delle opere, in coerenza con gli obiettivi del Piano regionale di sviluppo e del Programma pluriennale di attivita' e di spesa, di cui alla legge regionale 19 agosto 1977, n. 43, ed in conformita' alle disposizioni della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni.


Art. 3
(Soggetti attuatori)
1=>1. I soggetti attuatori degli interventi di cui alla presente legge, sono:
a) la Regione, nei limiti previsti dall'articolo 9;
b) gli enti locali territoriali;
c) gli enti pubblici operanti nel territorio regionale, ivi compresi i consorzi pubblici e le comunità montane;
d) le società pubbliche e a partecipazione pubblica istituzionalmente preposte alla realizzazione di opere e lavori pubblici e di interesse pubblico;
e) i gestori individuati quali affidatari del servizio idrico integrato dalle autorità d'ambito di cui alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche). <=1
[2] I programmi degli interventi di competenza regionale sono coordinati, anche mediante apposite convenzioni, con quelli di competenza dello Stato e degli Enti Locali territoriali, ai sensi dell'articolo 11 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

2 >Titolo II. (PROGRAMMAZIONE) < 2

3 >

Art. 4
(Procedure di programmazione)

(...) < 3

4 >

Art. 5
(Piano pluriennale delle opere e dei lavori pubblici)

(...) < 4

5 >

Art. 6
(Programmi di intervento annuali e pluriennali)

(...) < 5

6 >

Art. 7
(Criteri per la formazione del Piano pluriennale delle opere e dei lavori pubblici e dei Programmi di intervento annuali e pluriennali)

(...) < 6

Art. 8.
(Attivita' di promozione per la predisposizione dei Piani e dei Programmi d'intervento)

(...)

Titolo III. OPERATIVITA'

Art. 9.
(Modalita' di intervento)

[1] Gli interventi di cui alla presente legge possono essere realizzati direttamente dalla Regione o dai soggetti di cui al precedente articolo 3.
[2] La Regione puo' intervenire direttamente per le opere di interesse interregionale e regionale, rilevanti ai fini dell'attuazione degli obiettivi del Piano Regionale di Sviluppo.
[3] La Regione, su richiesta specifica dei Comuni, puo' anche intervenire direttamente nei casi di somma urgenza o di pronto intervento.
[4] In tali casi la Regione provvede avvalendosi preferenzialmente delle proprie strutture ovvero degli Enti strumentali regionali.
[5] La Regione, per l'attuazione degli interventi, puo' fornire ai soggetti di cui al precedente articolo 3 i concorsi finanziari ed organizzativi di cui ai successivi articoli.

Art. 10.
(Interventi finanziari)

[1] La Regione concede contributi in capitale, contributi costanti in annualita' e presta garanzie fidejussorie, fino al 100% dei costi di realizzazione delle opere.
[2] Nel Piano pluriennale di intervento e nei Programmi annuali, di cui ai precedenti articoli 5 e 6, sono determinati la misura ed il tipo di concorso, nonche' le modalita' e le condizioni di ammissione e di erogazione delle agevolazioni regionali.

Art. 11.
(Contributi in capitale)

[1] I contributi in conto capitale possono essere erogati, fino alla costituzione di un fondo di rotazione da istituirsi con apposita legge nella misura del 30% del contributo concesso alla stipula del contratto dei lavori da parte degli Enti o equivalente dichiarazione nel caso di esecuzione in amministrazione diretta un 30% del contributo previa pre
sentazione dello stato di avanzamento emesso al raggiungimento del 30% dei lavori in contratto un ulteriore 30% a presentazione dello stato finale, il 10% od il minor importo necessario a presentazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, nonche' del quadro economico di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'opera.
[2] L'erogazione del contributo in conto capitale puo' essere disposta in una unica soluzione nei casi di acquisizione di immobili e di opere infrastrutturali, con l'obbligo della presentazione di idonea documentazione che attesti l'acquisita disponibilita' dei beni stessi.


Art. 12
(Fidejussoni e contributi in annualita')
7=>1. La Regione incentiva la realizzazione delle opere inserite nei programmi operativi comunali o nei programmi pluriennali degli interventi attuativi dei piani d'ambito approvati dalle autorità d'ambito di cui alla l.r. 13/1997 da finanziarsi attraverso l'accensione di mutuo con:
a) prestazioni di garanzie fidejussorie ai soggetti di cui all'articolo 3, beneficiari e non del contributo regionale, carenti di cespiti delegabili o di altra idonea garanzia;
b) contributi in annualità fino alla misura e alla durata occorrenti al totale ammortamento del mutuo, fatti salvi, per il settore edilizio, i limiti posti dalla normativa statale. <=7
8+>1 bis. Gli interventi dei programmi pluriennali attuativi dei piani d'ambito che possono fruire delle incentivazioni di cui al comma 1 sono individuati d'intesa tra la Regione e le autorità d'ambito, sentiti i comuni interessati, nel rispetto degli obiettivi individuati all'interno della pianificazione regionale di settore e sono accompagnati da una analisi economico-finanziaria che ne certifica il loro ammortamento con i proventi derivanti dalle tariffe del servizio idrico. <+8
9+>1 ter. La Regione, al fine di garantire la correttezza della tariffazione, promuove adeguate attività di verifica. <+9
[2] La Regione concede altresi' contributi in annualita' e presta garanzie fidejussorie a Societa' di intervento o Consorzi appositamente costituiti per la realizzazione di opere e lavori pubblici e di interesse pubblico.
[3] La Regione concede agli Enti di cui all'art. 3 anche contributi annui per contratti di locazione finanziaria (leasing), appositamente stipulati per la realizzazione di opere previste nei piani e nei programmi di cui agli articoli 5 e 6 e nei limiti fissati dall'art. 10.

Art. 13.
(Contributi suppletivi)

[1] La Regione puo' concedere contributi suppletivi per aggiudicazione dei lavori con aumento sul prezzo di appalto, lavori imprevisti, danni di forza maggiore, tacitazione di riserve, revisione dei prezzi contrattuali.
[2] La Giunta Regionale prevede annualmente, nell'ambito degli appositi stanziamenti di bilancio, gli importi necessari per tali maggiori oneri.
[3] Sull'ammissibilita' a contributo delle maggiori spese decide la Giunta Regionale. 10-><-10
[4] In caso di mancato rispetto degli adempimenti amministrativi e dei termini contrattuali, determinati da comportamenti od omissioni da parte dei soggetti attuatori, i conseguenti maggiori oneri di qualsiasi natura restano a carico dei soggetti stessi.

Art. 14.
(Concorso organizzativo)

[1] La Regione puo' fornire la consulenza ed anche l'assistenza tecnico-amministrativa in tutte le fasi di realizzazione delle opere e dei lavori di competenza dei soggetti di cui al precedente articolo 3, anche in coordinamento, mediante apposite convenzioni, con le Province.
[2] La Regione agevola inoltre, mediante la concessione di contributi:
a) la costituzione o il potenziamento di uffici tecnici intercomunali, anche in accordo con quanto disposto dall'articolo 75 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni;
b) il convenzionamento dei Comuni singoli od associati e delle Comunita' Montane con la Provincia per l'affidamento alla stessa della progettazione e dell'esecuzione di opere pubbliche di interesse comunale o comunitario, ai sensi del 1. comma dell'art. 11 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55 convertito in legge 26 aprile 1983, n. 131.

Art. 15.
(Ammissione ai contributi)

[1] Ai sensi dell'articolo 37 bis della legge regionale 56/77 e successive modificazioni, e' vincolante, per la concessione del contributo, la presentazione da parte del Comune interessato del Programma Operativo delle opere e degli interventi pubblici nel quale e' incluso l'intervento per cui si richiede il finanziamento, con riferimento al Piano pluriennale di cui all'articolo 5.
[2] Per gli altri soggetti di cui all'articolo 3, l'ammissione a contributo avverra' in conformita' a leggi e piani di settore secondo le modalita' previste nel regolamento di cui al successivo articolo 32.
[3] Il Programma Operativo e i suoi aggiornamenti costituiscono a tutti gli effetti domanda di contributo e devono pervenire alla Regione entro e non oltre il 31 luglio di ogi anno.
[4] L'approvazione dei Programmi di intervento annuali e pluriennali costituisce titolo per l'ammissione ai contributi di cui all'articolo 10 per le opere e gli interventi in essi previsti.

Art. 16.
(Adempimenti dei soggetti beneficiari)

[1] I soggetti ammessi a contributo devono rispettare, per l'espletamento di tutti gli adempimenti di loro competenza, i termini loro assegnati nei provvedimenti regionali di ammissione e di concessione di contributo.
[2] Qualora i soggetti beneficiari di contributo regionale non provvedano entro i termini previsti per i singoli adempimenti, la Giunta Regionale li diffida ad adempiere assegnando ad essi un ulteriore termine non superiore a 60 giorni.
[3] Scaduto tale termine il contributo e' revocato.

Art. 17.
(Procedure per l'aggiudicazione dei lavori)

[1] Per le procedure di aggiudicazione delle opere e dei lavori pubblici si applicano le norme stabilite dalle leggi vigenti.
[2] La licitazione privata, ai sensi della legge 2 febbraio 1973, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni, costituisce il metodo normale di aggiudicazione degli appalti.
[3] Gli appalti di opere e lavori pubblici di importo superiore a 1 miliardo di lire, ovvero con tempo utile di realizzazione progettuale superiore a 300 giorni, sono aggiudicati in base ai criteri previsti dall'art. 24 della legge 8 agosto 1977, n. 584 e successive modificazioni ed integrazioni.
[4] I lavori, assistiti da intervento finanziario regionale da realizzarsi dai soggetti indicati nell'art. 3 e la cui esecuzione riveste, comunque, carattere di urgenza, possono essere affidati a trattativa privata.
[5] Il carattere di urgenza e' decretato dal Presidente della Giunta Regionale, su richiesta degli Enti interessati, previo parere del responsabile del Servizio Opere Pubbliche e Difesa del Suolo competente per territorio o del responsabile del Servizio Tecnico a tutela della pubblica incolumita'. In questo caso i lavori devono iniziare entro e non oltre 60 giorni dalla data di dichiarazione di urgenza. In caso contrario la dichiarazione di urgenza decade e la relativa procedura diviene non applicabile.
[6] Gli interventi di pronto soccorso necessari a seguito di calamita' naturali sono disciplinati dalla legge regionale 29 giugno 1978, n. 38.
[7] Possono, altresi', essere affidati con le procedure della trattativa privata i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui ai programmi annuali di intervento d'importo a base d'asta non maggiore di 100 milioni.
[8] Il ricorso alla trattativa privata da parte dei soggetti di cui all'art. 3, puo' avvenire anche per l'affidamento dei lavori per indagini preliminari sulle opere oggetto della presente legge.

11 >

Art. 18
(Pareri ed approvazione progetti)

1. I progetti di opere e lavori pubblici di competenza dei soggetti di cui all'articolo 3 non sono sottoposti ad alcun parere tecnico o ad approvazione da parte degli organi dell'amministrazione regionale e sono approvati dai soggetti medesimi, salvo quanto disposto nei commi 2, 3, 4 e 5.
2. I progetti di opere e lavori pubblici, di competenza regionale o finanziati dalla Regione, qualora ciò sia richiesto nei relativi programmi, e quelli di particolare interesse regionale sono sottoposti al parere della struttura tecnica regionale individuata con provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, sulla base dell'articolazione organizzativa vigente. Per progetti di opere e lavori pubblici di particolare interesse regionale si intendono quelli individuati come tali in piani e programmi di intervento predisposti dalla Regione.
3. Non occorre il parere della struttura tecnica regionale di cui al comma 2 sui progetti stralciati da progetti generali da essa già esaminati favorevolmente, nei casi in cui l'ente interessato garantisca, in apposito provvedimento, il rispetto dei requisiti tecnici dell'opera.
4. I progetti di sistemazione forestale sono sottoposti al parere della struttura regionale competente in materia forestale.
5. L'atto amministrativo di approvazione dei progetti o di concessione del contributo per la realizzazione di opere e lavori pubblici in zone soggette a vincolo idrogeologico costituisce anche autorizzazione ai sensi della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27). Le opere ed i lavori pubblici di cui all'articolo 2 della legge regionale 19 novembre 1975, n. 54 (Interventi regionali in materia di sistemazione di bacini montani, opere idraulico-forestali, opere idrauliche di competenza regionale), comunque finanziati, non sono soggetti alle procedure previste dalla l.r. 45/1989.
6. Gli atti amministrativi di approvazione dei progetti sono adottati entro e non oltre sessanta giorni dalla data di presentazione degli stessi. < 11

Art. 19.
(Programma dei lavori e revisione prezzi)

[1] Il programma di cui all'articolo 1 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, deve essere predisposto per le opere e lavori pubblici di importo a base d'asta superiore a 500 milioni di lire ovvero per quelli con tempo utile di realizzazione progettuale superiore a 300 giorni.
[2] La norma di cui al precedente comma si applica per le opere ed i lavori pubblici da aggiudicarsi, affidarsi o concedersi dopo l'entrata in vigore della presente legge.
[3] Al fine di evitare quanto piu' possibile il ricorso a finanziamenti suppletivi, i progetti devono comprendere, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, una quota per revisione prezzi da determinarsi sulla base della durata progettuale dei lavori e del prevedibile andamento dei costi considerati.
[4] Per richiedere la revisione prezzi su opere e lavori pubblici, assistiti da contributi regionali, e' necessaria la predisposizione congiuntamente al progetto, del programma che definisce lo sviluppo esecutivo dei lavori e determina il riferimento per i computi revisionali.

Art. 20.
(Pubblica utilita')

[1] L'approvazione dei progetti per l'esecuzione di opere e lavori pubblici e di interesse pubblico della Regione o degli Enti territoriali equivale a dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza delle opere stesse.
[2] Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilita' e di urgenza ed indifferibilita' cessano se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni dall'approvazione del progetto, ai sensi della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Art. 21.
(Collaudi)

[1] Per tutte le opere di competenza dei soggetti di cui all'articolo 3 della presente legge, realizzate con il concorso della Regione e per le quali e' previsto l'atto di collaudo, la nomina del collaudatore e' disposta dagli Enti medesimi che provvedono altresi' all'approvazione degli atti di collaudo.
[2] Per i lavori non eccedenti l'importo di L. 500 milioni, IVA esclusa, ivi compresi quelli eseguiti direttamente dalla Regione, si puo' prescindere dal formale atto di collaudo, sostituendolo con il certificato del direttore dei lavori che ne attesta la regolare esecuzione. La stazione appaltante puo' comunque, anche su richiesta dell'Impresa che esegue i lavori, disporre per il formale atto di collaudo per i lavori non eccedenti i 500 milioni.
[3] L'atto di collaudo e', comunque, obbligatorio ove vengano avanzate riserve da parte dell'appaltatore.

Art. 22.
(Albo collaudatori)

[1] E' istituito uno speciale Albo dei collaudatori le cui modalita' di formazione e di tenuta sono stabilite da apposito regolamento approvato dal Consiglio Regionale.
[2] All'Albo possono essere iscritti, a richiesta:
a) i liberi professionisti, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti professionali;
b) i dipendenti dello Stato, dalla Regione e da Enti pubblici, in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, in ruolo da almeno cinque anni, anche sulla base di quanto previsto dai rispettivi regolamenti del personale.
[3] Per i collaudi delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica sono fatti salvi i disposti della legge 5 novembre 1971, n. 1086.

Titolo IV. ORGANI CONSULTIVI

12 >

Art. 23
(Comitato Regionale per le Opere Pubbliche)

(...) < 12

13 >

Art. 24
(Sezioni del Comitato)

(...) < 13

14 >

Art. 25
(Compiti e pareri del Comitato)

(...) < 14

15 >

Art. 26
(Presidenza e organizzazione del Comitato)

(...) < 15

16 >

Art. 27
(Composizione delle sezioni del Comitato)

(...) < 16

17 >

Art. 28
(Funzionamento del Comitato e delle sezioni)

(...) < 17

18 >

Art. 29
(Seduta plenaria e relazione sull'attivita' del Comitato)

(...) < 18

19 >

Art. 30
(Compensi dei membri del Comitato)

(...) < 19

20 >

Art. 31
(Banca dati)

(...) < 20

Titolo V. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 32.
(Regolamento di attuazione)

[1] Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale presenta la proposta del Regolamento di attuazione al Consiglio Regionale che lo approva entro i successivi novanta giorni, previa consultazione con gli Enti e organismi interessati.

Art. 33.
(Entrata in vigore della presente legge e abrogazione di norme preesistenti)

[1] La presente legge si applica a tutte le opere pubbliche e lavori pubblici e di interesse pubblico, ivi compresi quelli per i quali non sia ancora intervenuta l'approvazione dei progetti da parte degli organi regionali gia' preposti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del Regolamento di attuazione di cui all'art. 32. Sino a tale data continuano ad applicarsi le norme di finanziamento, di programmazione, procedurali e di disciplina degli organi consultivi previsti dalle leggi regionali vigenti.
[2] Fatto salvo il disposto del 1° comma, sono abrogate le norme di finanziamento, programmazione, procedurali e di istituzioni di organi consultivi, limitatamente alle competenze ai medesimi attribuite in materia di opere e lavori pubblici e di interesse pubblico, previste dalle leggi regionali 21 >< 21:
- 15 gennaio 1973, n. 3 e successive modificazioni
- 9 aprile 1975, n. 21
- 29 aprile 1975, n. 23 e successive modificazioni
- 16 maggio 1975, n. 28 e successive modificazioni
- 4 giugno 1975, n. 46
- 4 giugno 1975, n. 47
- 19 novembre 1975, n. 54
- 11 ottobre 1976, n. 50
- 12 giugno 1978, n. 31
- 29 giugno 1978, n. 38 e successive modificazioni
- 12 ottobre 1978, n. 63 e successive modificazioni
- 19 dicembre 1978, n. 78
- 1 marzo 1979, n. 10
- 31 agosto 1979, n. 56
- 25 febbraio 1980, n. 9 e successive modificazioni
- 6 marzo 1980, n. 11
- 22 maggio 1980, n. 56
- 30 maggio 1980, n. 71
- 19 febbraio 1982, n. 6
e da ogni altra legge regionale nelle materie di cui all'art. 2 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, in contrasto con la presente legge.

22 >

Art. 34
(Disposizioni finanziarie)

[1] Per l'attuazione della presente legge vengono istituiti appositi capitoli la cui dotazione viene determinata con la legge di approvazione del bilancio annuale.
[2] Per l'anno finanziario 1986 vengono utilizzati i capitoli sotto elencati, gia' istituiti nello stato di previsione della spesa:
1000 - 3560 - 5010 - 5025 - 5285 - 5300 - 5680 - 5685 5760 - 6020 - 6115 - 6245 - 7260 - 7560 - 7633 - 7760 - 7770 - 7780 - 8437 - 8610 - 8620 - 8900 - 8905 - 8960 - 8965 - 9100 - 9291 - 9300 - 9301 - 10110 - 11150 - 11730 - 11765 - 11785 - 11790 - 11970. < 22
[3] 23-><-23




=1 Sostituito dall'art. 1 della l.r. 3/2009.

2 Articolo abrogato dall'art. 27 della l.r. 43/1994.

3 Articolo abrogato dall'art. 27 della l.r. 43/1994.

4 Articolo abrogato dall'art. 27 della l.r. 43/1994.

5 Articolo abrogato dall'art. 27 della l.r. 43/1994.

6 Articolo abrogato dall'art. 27 della l.r. 43/1994.

=7 Sostituito dall'art. 2 della l.r. 3/2009.

+8 Aggiunto dall'art. 2 della l.r. 3/2009.

+9 Aggiunto dall'art. 2 della l.r. 3/2009.

-10 Abrogato dall'art. 7 della l.r. 6/2008.

11 Articolo sostituito dall'art. 1 della l.r. 6/2008.

12 Articolo abrogato dall'art. 7 della l.r. 6/2008.

13 Articolo abrogato dall'art. 7 della l.r. 6/2008.

14 Articolo abrogato dall'art. 7 della l.r. 6/2008.

15 Articolo abrogato dall'art. 7 della l.r. 6/2008.

16 Articolo abrogato dall'art. 7 della l.r. 6/2008.

17 Articolo abrogato dall'art. 7 della l.r. 6/2008.

18 Articolo abrogato dall'art. 7 della l.r. 6/2008.

19 Articolo abrogato dall'art. 7 della l.r. 6/2008.

20 Articolo abrogato dall'art. 11 della l.r. 19/2010.

21 La l.r. 21/1975, la l.r. 23/1975, la l.r. 28/1975, la l.r. 46/1975, la l.r. 47/1975, la l.r. 10/1979, la l.r. 56/1979 e la l.r. 71/1980

22 Articolo sostituito dall'art. 1 della l.r. 34/1986.

-23 Abrogato dall'art. 7 della l.r. 6/2008.