Legge regionale 2 marzo 1984, n. 16. (Testo coordinato) Sostegno ad iniziative concernenti la ristrutturazione e l'ammodernamento di strutture culturali e dello spettacolo. (B.U. 14 marzo 1984, n. 11) [1] La Regione Piemonte, in attuazione dell'art. 4 dello Statuto, dell'art. 49 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e della legge regionale 28 agosto 1978, n. 58, al fine di contribuire allo sviluppo delle attivita' culturali e alla qualificazione del tessuto urbano, promuove e sostiene iniziative concernenti la ristrutturazione e l'ammodernamento di strutture culturali e dello spettacolo. [1] La Regione Piemonte, avvalendosi della collaborazione dell'Istituto Finanziario Regionale - Finpiemonte S.P.A., ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 26 gennaio 1976, n. 8, persegue le finalita' di cui al precedente art. 1, mediante la costituzione di un fondo di garanzia e/o l'abbattimento dei tassi di interesse su finanziamenti a favore dei soggetti che presentino progetti di investimento relativi a:
[1] I progetti di investimento previsti dal precedente articolo dovranno essere presentati all'Assessorato regionale alla Cultura ed essere corredati da:
La Regione, per il ruolo dell'Istituto Finanziario Regionale-Finpiemonte S.P.A. anche ai sensi dell'art. 5, comma 2°, lettera b) della legge regionale 19 agosto 1977, n. 43, 2 >< 2 riconosce all'Istituto Finanziario Regionale Finpiemonte S.P.A. un compenso commisurato alle prestazioni fornite. [1] Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata per l'anno 1984 la spesa di L. 300.000.000.
Art. 1, 2, 3, 4, 5
a) ristrutturazione, riqualificazione e diversificazione produttiva di sedi per attivita' culturali e dello spettacolo;
b) costruzione e ristrutturazione di edifici da destinarsi a sedi per attivita' culturali e dello spettacolo;
c) ammodernamento tecnologico e degli impianti di sedi per attivita' culturali e dello spettacolo;
1+>c bis) interventi di messa in sicurezza di sedi per attivitą culturali e dello spettacolo, ai sensi della legislazione vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. <+1
[2] I progetti di investimento possono essere predisposti e presentati da:
1) Enti pubblici;
2) Societa' di intervento con partecipazione dell'Istituto Finanziario Regionale-Finpiemonte S.P.A.;
3) strutture private di gestione di attivita' culturali e dello spettacolo.
[3] La Regione Piemonte definisce con deliberazione della Giunta Regionale, entro il 1° trimestre di ogni anno, sentito il parere della competente Commissione consiliare, gli obiettivi, le caratteristiche settoriali e territoriali, le condizioni di ammissibilita' delle iniziative finanziabili e le modalita' di utilizzo del finanziamento.
a) conto economico previsionale;
b) piano di copertura finanziaria degli investimenti;
c) progetto edilizio;
d) dichiarazione di rispondenza del progetto alle normative vigenti urbanistiche e di settore.
[2] La Giunta Regionale, verificata la coerenza dei progetti di investimento con gli indirizzi della deliberazione di cui al precedente art. 2, puo' avvalersi dell'Istituto Finanziario Regionale-Finpiemonte S.P.A. per la verifica di fattibilita' tecnico-economica degli stessi progetti.
[3] La Giunta Regionale approva i singoli progetti ed assegna all'Istituto Finanziario Regionale-Finpiemonte S.P.A. i fondi necessari per il perseguimento degli obiettivi di cui al precedente art. 2.
[4] L'Istituto Finanziario Regionale-Finpiemonte S.P.A., entro il 28 febbraio di ogni anno, dovra' presentare alla Giunta Regionale una relazione sulla situazione finanziaria dei progetti approvati dell'anno solare precedente.
[2] Ai sopradetti oneri si fa fronte mediante una riduzione di pari importo in termini di competenza e di cassa del capitolo n. 12800 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1984 e con l'istituzione del capitolo n. 11790, avente la seguente denominazione: "Fondo a disposizione della Finpiemonte per interventi di ristrutturazione ed ammodernamento di strutture culturali e dello spettacolo" e con una dotazione di L. 300 milioni in termini di competenza e di cassa.
[3] Per gli anni successivi la spesa sara' determinata dalla legge di bilancio.
[4] Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.