Legge regionale 11 gennaio 1984, n. 1. (Testo coordinato)

Istituzione delle tasse regionali universitarie.

(B.U. 18 gennaio 1984, n. 3)

Modificata da l.r. 56/1990, l.r. 69/1985, l.r. 60/1997

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Art. 1.
(Tassa di abilitazione all'esercizio professionale)

[1] La tassa prevista dall'art. 190 del Testo Unico sull'istruzione universitaria approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, a carico di coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale diviene tributo proprio della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 121 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
[2] L'ammontare della tassa e' determinato in L. 60.000 a decorrere dal 1° gennaio 1984. 1 >< 1

Art. 2.
(Contributi)

[1] Divengono parimenti tributi propri della Regione Piemonte il contributo previsto dall'art. 2 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, ed il contributo suppletivo di cui al successivo art. 4 della stessa legge.
[2] L'ammontare dei tributi suddetti e' pari a quello determinato dalla legge 18 dicembre 1951, n. 1551 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.
(Accertamento, liquidazione e riscossione)

[1] Per l'accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi di cui ai precedenti articoli 1 e 2, si applicano le norme previste dalla legge regionale 6 marzo 1980, n. 13 e successive modificazioni, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.

Art. 4.
(Accertamento violazioni, sanzioni, decadenza, rimborsi e ricorsi amministrativi)

[1] Per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione delle sanzioni, la decadenza, i rimborsi ed i ricorsi amministrativi, si applicano le norme previste dalla legge regionale 6 marzo 1980, n. 13 e successive modificazioni, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.


Art. 5
(Modalita' di pagamento)
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[1] Gli introiti derivanti dall'attuazione della presente legge saranno iscritti in appositi capitoli nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale e saranno destinati agli interventi per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario, di cui alla legge regionale 17 dicembre 1980, n. 84.

Art. 6.
(Entrata in vigore)

[1] La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.




1 Vedi anche l'art. 2 della l.r. 69/1985 e l'art. 1 della l.r. 56/1990.

-2 Abrogato dall'art. 4 della l.r. 60/1997.