Legge regionale 23 dicembre 1982, n. 41. (Testo coordinato) Determinazione dell'ammontare della tassa regionale di circolazione. (B.U. 29 dicembre 1982, n. 52) [1] La tassa regionale di circolazione e' determinata nella misura del 110 per cento della corrispondente tassa erariale ridotta a norma dell'art. 4, penultimo comma, della legge 16-5-1970, n. 281.
[1] Gli effetti della presente legge decorrono dal 1° gennaio 1983. [1] La presente legge regionale e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Art. 1, 2, 3
(Ammontare della tassa)
[2] La tassa e' ulteriormente aumentata del 5 per cento, a norma dell'art. 4, terzo comma, della citata legge numero, 281/1970, per le seguenti categorie di veicoli:
a) autobus ad uso privato;
b) autoscafi ad uso privato;
c) autoveicoli superiori a 25 cavalli fiscali; 1 >< 1
d) autoveicoli ad uso noleggio di rimessa; 2 >< 2
e) rimorchi ad uso abitazione;
f) autoveicoli attrezzati per campeggio;
g) motocicli oltre 6 cavalli fiscali.
(Decorrenza)
(Entrata in vigore)