Legge regionale 23 dicembre 1982, n. 41. (Testo coordinato)

Determinazione dell'ammontare della tassa regionale di circolazione.

(B.U. 29 dicembre 1982, n. 52)

Modificata da l.r. 03/1984

Art. 1, 2, 3

Art. 1.
(Ammontare della tassa)

[1] La tassa regionale di circolazione e' determinata nella misura del 110 per cento della corrispondente tassa erariale ridotta a norma dell'art. 4, penultimo comma, della legge 16-5-1970, n. 281.
[2] La tassa e' ulteriormente aumentata del 5 per cento, a norma dell'art. 4, terzo comma, della citata legge numero, 281/1970, per le seguenti categorie di veicoli:
a) autobus ad uso privato;
b) autoscafi ad uso privato;
c) autoveicoli superiori a 25 cavalli fiscali; 1 >< 1
d) autoveicoli ad uso noleggio di rimessa; 2 >< 2
e) rimorchi ad uso abitazione;
f) autoveicoli attrezzati per campeggio;
g) motocicli oltre 6 cavalli fiscali.

Art. 2.
(Decorrenza)

[1] Gli effetti della presente legge decorrono dal 1° gennaio 1983.

Art. 3.
(Entrata in vigore)

[1] La presente legge regionale e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.




1 Con interpretazione autentica l'art. 1 della l.r. 3/1984

2 Con interpretazione autentica l'art. 1 della l.r. 3/1984