Legge regionale 26 ottobre 1982, n. 30. (Testo coordinato)

Riordino delle funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica, di vigilanza sulle farmacie, polizia e servizi veterinari.

(B.U. 3 novembre 1982, n. 44)

Modificata da l.r. 21/1991, l.r. 05/2001

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Art. 1.
(Esercizio delle funzioni)

[1] Le funzioni amministrative in materia di:
- igiene e sanita' pubblica, ivi compresi i controlli e la vigilanza sull'inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- vigilanza sulle farmacie e sulle professioni sanitarie;
- igiene e polizia veterinaria,
non espressamente attribuite allo Stato ed alla Regione, sono esercitate dai Comuni mediante le Unita' Sanitarie Locali.
[2] Rientrano nelle funzioni di cui al precedente comma anche quelle delegate alle Regioni ai sensi dell'articolo 7 della legge 23-12-1978, n. 833 e quelle gia' esercitate dai Medici e Veterinari provinciali, dalle Province, dagli Ufficiali sanitari e dai Veterinari comunali o consortili.
[3] I provvedimenti derivanti da poteri autorizzativi prescrittivi e di concessione nella materia sono di competenza del Sindaco, il quale, per l'attivita' istruttoria, si avvale dei servizi delle Unita' Sanitarie Locali.
[4] Per le ordinanze di carattere contingibile e urgente, il Sindaco si avvale direttamente dei presidi delle Unita' Sanitarie Locali, dandone avviso al Presidente del Comitato di Gestione.
[5] Il responsabile del Servizio di igiene pubblica e il responsabile del Servizio veterinario della Unita' Sanitaria Locale, nell'ambito delle rispettive competenze, oltre a promuovere, ricorrendone i presupposti, l'adozione da parte del Sindaco dell'ordinanza di carattere contingibile e urgente, provvedono nel contempo all'adozione degli interventi e delle necessarie misure di salvaguardia, dandone comunicazione al Presidente del Comitato di Gestione dell'Unita' Sanitaria Locale.
[6] I responsabili del Servizio di igiene pubblica e di quello veterinario delle Unita' Sanitarie Locali mantengono gli opportuni raccordi con gli uffici sanitari di confine, ai sensi di quanto previsto nel D.P.R. 31-7-80, n. 614.

Art. 2.
(Funzioni della Regione)

[1] Sono di competenza della Regione:
a) l'emanazione di direttive regionali di indirizzo e coordinamento in materia;
b) l'individuazione delle zone, anche ai sensi dell'articolo 2 della legge 5-3-1982, n. 62, per il trattamento dei rifiuti solidi urbani e industriali e dei fanghi civili ed industriali;
c) le funzioni esercitate dalla Commissione tecnica regionale di cui alle leggi regionali 8-11-1974, n. 32 1 >< 1 e 22-6-1979, n. 31 2 >< 2 e successive modificazioni ed integrazioni;
d) la nomina del C.R.I.A.P., ai sensi dell'articolo 5 della legge 13-7-1966, n. 615 e l'assegnazione dei Comuni alle zone di controllo, ai sensi dell'articolo 2 della stessa legge;
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f) l'adozione fatto salvo quanto disposto nell'art. 35 del D.P.R. 20-12-1979, n. 761, del tariffario per i servizi resi ai privati nell'ambito delle competenze igienistiche, veterinarie e medico legali;
g) la disciplina dell'autorizzazione e della vigilanza sulle istituzioni sanitarie a carattere privato.
[2] Al Presidente della Giunta Regionale spetta, nelle materie di cui al I e II comma dell'articolo 1 della presente legge, l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti con efficacia estesa alla Regione o a parte del suo territorio comprendente piu' Comuni. L'esecuzione delle stesse e' demandata ai Sindaci; in caso di inadempienza, nei termini previsti dalle ordinanze stesse, il Presidente della Giunta Regionale provvede alla nomina di un Commissario per gli adempimenti prescritti.
[3] L'attivita' istruttoria, tecnica e amministrativa relativa allo svolgimento delle funzioni demandate per legge alla Regione e non trasferite o subdelegate alle Unita' Sanitarie Locali e' espletata dagli uffici e servizi della Giunta Regionale che si avvale anche dei servizi e presidi delle Unita' Sanitarie Locali.

Art. 3.
(Beni e personale)

[1] Sono trasferiti dagli Enti di appartenenza di cui al 11 comma dell'art. 32 della legge 23-12-1978, n. 833, al patrimonio dei omuni in cui sono collocati con vincolo di destinazione alle Unita' Sanitarie Locali i beni mobili ed immobili ivi compresi i beni mobili registrati e le attrezzature utilizzate per l'esercizio delle funzioni di cui al I e II comma dell'art. 1 della presente legge.
[2] E' altresi' trasferito al Servizio Sanitario Nazionale, per l'iscrizione nel ruolo nominativo regionale di cui alla legge regionale 20-5-1980, n. 52, il personale dipendente dalla Regione che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultando addetto alle funzioni di cui al I e II comma del precedente art. 1, ne faccia esplicita richiesta.
[3] Il personale di cui al II comma che non e' trasferito alla Unita' Sanitaria Locale viene assegnato, a richiesta dell'interessato, ad ufficio regionale del capoluogo di Provincia o di Comprensorio in cui presta servizio, anche in soprannumero.
[4] Al personale di cui al precedente comma e' riconosciuto il diritto a richiedere il trasferimento alle Unita' Sanitarie Locali anche successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, e in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 1982.
[5] Il personale di cui ai precedenti II e IV comma e' trasferito all'Unita' Sanitaria Locale nel cui ambito insiste la sede di servizio cui trovasi assegnato, ovvero ad altra Unita' Sanitaria Locale della stessa Provincia per la quale faccia espressa richiesta all'atto dell'istanza di trasferimento.
[6] Fino all'emanazione della legge regionale di cui all'art. 22 della legge 23-12-1978, n. 833, le strutture degli attuali Laboratori di igiene profilassi e dei Consorzi di profilassi e polizia veterinaria assumono funzioni di presidi multizonali per gli ambiti territoriali gia' serviti e continuano a svolgerle quale parte integrante dell'Unita' Sanitaria Locale nel cui ambito territoriale e' ubicato il presidio o la struttura.
[7] I Consorzi che svolgevano funzioni sanitarie che, ai sensi della legge 23-12-1978, n. 833, rientrano nelle competenze della Unita' Sanitaria Locale, qualora non siano stati formalmente sciolti, sono considerati tali dalla data di entrata in vigore della presente legge.
[8] La documentazione e gli archivi degli Uffici del Medico provinciale e del Veterinario provinciale, nonche' quella attinente alle funzioni gia' esercitate dall'Ufficiale sanitario e Veterinario comunale e consortile sono trasferiti, entro e non oltre il 30-11-1982, a cura e sotto la diretta responsabilita' del Medico provinciale, Veterinario provinciale, degli Ufficiali sanitari e Veterinari condotti e consortili alle Unita Sanitarie Locali, secondo i criteri della competenza per territorio e della competenza istituzionale e funzionale.
[9] La Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare, emana specifiche direttive applicative.

Art. 4.
(Trasferimento di funzioni)

[1] Le funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica attribuite dalla legge in vigore alla competenza del Medico provinciale, del Veterinario provinciale, della Provincia, dell'Ufficiale sanitario e del Veterinario comunale o consortile vengono esercitate dalle Unita' Sanitarie Locali avvalendosi del Servizio di igiene pubblica, del Servizio veterinario, del Servizio di medicina legale e di tutti gli altri servizi funzionalmente competenti di cui all'art. 3 della legge regionale 22-5-1980, n. 60. 4 >< 4

Art. 5.
(Organi collegiali)

[1] Sono soppresse le seguenti Commissioni:
- la Commissione di vigilanza sui brefotrofi, sulle case di ricezione e sugli analoghi istituti che provvedono all'assistenza degli illegittimi di cui all'articolo 17 del R.D.L. 8-5-1927, n. 798; le funzioni relative sono svolte dai competenti servizi dell'Unita' Sanitaria Locale competente per territorio;
- la Commissione provinciale di vigilanza sui manicomi pubblici e privati e sugli alienati curati in case private, di cui all'articolo 3 del D.P.R. 11-2-1961, n. 249;
- la Commissione di cui all'articolo 8 della legge 2-4-1968, n. 475; le funzioni relative sono svolte dal Comitato di Gestione dell'Unita' Sanitaria Locale;
- la Commissione provinciale per il risanamento del bestiame di cui all'art. 3 della legge 23-1-1968, n. 33; la Regione adotta i provvedimenti nelle materie gia' oggetto di esame da parte di detta Commissione, ai sensi della legge 9-6-1964, n. 615, su proposta delle Unita' Sanitarie Locali, che devono preventivamente consultare le organizzazioni degli allevatori ed i rappresentanti delle Camere di Commercio.
[2] Nei Comitati, Commissioni e Collegi previsti dalla vigente legislazione i funzionari appartenenti ad Enti le cui funzioni sono state trasferite al Servizio Sanitario Nazionale sono sostituiti con corrispondente personale delle Unita' Sanitarie Locali.
[3] La designazione del personale delle Unita' Sanitarie Locali negli organi collegiali di cui al comma precedente viene effettuata dal Comitato di Gestione dell'Unita' Sanitaria Locale, nel rispetto delle norme di cui al D.P.R. 20-12-1979, n. 761 e secondo criteri di professionalita' e competenza di cui alle indicazioni della legge regionale.

Art. 6.
(Vigilanza, ispezione e controllo)

[1] Per le attivita' di vigilanza, ispezione e controllo nella materia oggetto della presente legge, l'Unita' Sanitaria Locale si avvale del proprio personale tecnico, assegnato ai servizi competenti per materia. Nell'esercizio delle proprie funzioni, tale personale riveste, ai sensi dell'art. 221 C.P.P., la qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria e dovra' essere dotato di opportuna tessera di riconoscimento, rilasciata dal Presidente del Comitato di Gestione della Unita' Sanitaria Locale medesima.
[2] Fra il personale di cui al comma precedente il Comitato di Gestione della Unita' Sanitaria Locale sceglie, nel rispetto delle norme del D.P.R. 20-12-1979, n. 761 e dell'articolo 21 della legge 23-12-1978, n. 833, quello da assegnare alle funzioni di ispezione e controllo relative all'igiene e sicurezza del lavoro e ne trasmette l'elenco al Presidente della Giunta Regionale, ai fini della determinazione da parte del Prefetto circa l'attribuzione della qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria per le funzioni previste dagli articoli 21 e 22 della legge 23-12-1978, n. 833.

5 >

Art. 7
(Vigilanza sulle farmacie)

(....) < 5

6 >

Art. 8
(Provvedimenti in materia di farmacie)

(....) < 6

Art. 9.
(Funzioni veterinarie)

[1] Le funzioni dei servizi veterinari sono le seguenti:
- profilassi delle zoonosi e delle altre malattie infettive e diffusive degli animali soggette a misure di polizia veterinaria;
- ispezione e vigilanza veterinaria sugli animali destinati all'alimentazione umana, sugli impianti di macellazione, lavorazione, conservazione e distribuzione, sulle carni e su tutti gli alimenti e prodotti di origine animale, sull'alimentazione zootecnica, sulla riproduzione, allevamento e sanita' animale, sui farmaci di uso veterinario.

Art. 10.
(Servizi veterinari)

[1] L'esercizio delle funzioni di cui all'art. precedente avviene tramite il servizio veterinario, come individuato nella legge regionale 22-5-1980, n. 60, 7 >< 7 istituito presso ciascuna Unita' Sanitaria Locale. Secondo le indicazioni della suddetta legge, il servizio veterinario della Unita' Sanitaria Locale potra' articolarsi all'interno dell'organizzazione distrettuale dell'Unita' Sanitaria Locale.
[2] Il Servizio veterinario e il Servizio di igiene pubblica operano in stretto collegamento.
[3] Il Servizio veterinario opera in aree omogenee di attivita' individuando, ai sensi del D.P.R. 20-12-1979, n. 761, due aree funzionali cosi' definite:
a) sanita' animale, igiene dell'allevamento e delle produzioni animali;
b) igiene della produzione e della commercializzazione degli alimenti di origine animale.

Art. 11.
(Funzioni sovrazonali)

[1] Per le prestazioni di maggiore complessita' tecnica e di elevata qualificazione i servizi veterinari delle Unita' Sanitarie Locali si avvalgono dei presidi multizonali, come richiamato al VI comma dell'articolo 3 della presente legge e dell'Istituto Zooprofilattico, ivi comprese le sue sezioni diagnostiche e periferiche.

Art. 12.
(Assistenza zooiatrica)

[1] I dipendenti del Servizio veterinario, in assenza di liberi professionisti nel territorio della Unita' Sanitaria Locale, debbono garantire le prestazioni di urgenza richieste nell'interesse di terzi.
[2] Il Comitato di Gestione disciplina, secondo le indicazioni regionali, i rapporti con le attivita' di assistenza zooiatrica.

Art. 13.
(Regolamento del Servizio veterinario)

[1] Entro 60 giorni dall'emanazione della presente legge, il Consiglio Regionale emana un apposito regolamento per il funzionamento del Servizio veterinario.

Art. 14.
(Dichiarazione d'urgenza)

[1] La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi del quarto comma dell'art. 45 dello Statuto regionale.




1 Legge regionale abrogata dall'art. 14 della l.r. 18/1986.

2 Legge regionale abrogata dall'art. 45 della l.r. 59/1995.

-3 Abrogato dall'art. 10 della l.r. 5/2001.

4 Legge regionale abrogata dall'art. 21 della l.r. 47/1990.

5 Articolo abrogato dall'art. 21 della l.r. 21/1991.

6 Articolo abrogato dall'art. 21 della l.r. 21/1991.

7 Legge regionale abrogata dall'art. 21 della l.r. 47/1990.