Legge regionale 31 agosto 1982, n. 27. (Testo coordinato)

Consorzi dei produttori agricoli costituiti per la difesa delle produzioni agricole. Attuazione della legge 25-5-1970, n. 364 e della legge di modifica ed integrazione 15-10-1981, n. 590..

(B.U. 8 settembre 1982, n. 36)

Modificata da l.r. 23/2015, l.r. 26/2015

Art. 1, 1 bis, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Art. 1.
(Finalita')

[1] La Regione Piemonte con la presente legge in attuazione della legge 25-5-1970, n. 364 e della legge di modificazione ed integrazione 15-10-1981, n. 590, disciplina:
1 - Il riconoscimento e la vigilanza dei consorzi dei produttori agricoli costituiti per la difesa delle produzioni agricole;
2 - la concessione ai consorzi di cui al presente punto 1 del contributo regionale previsto all'articolo 10 della legge 15-10-1981, n. 590.

1 >

Art. 1 bis.
(Riconoscimento e vigilanza consorzi di difesa)
1. I consorzi dei produttori agricoli e gli altri organismi costituiti per la difesa delle produzioni, vengono riconosciuti dalla Giunta regionale.
2. I rappresentanti provinciali nominati, in seno al collegio sindacale degli organismi di difesa, esercitano le funzioni di vigilanza, previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i) della legge 7 marzo 2003, n. 38), in nome e per conto della Regione fino al rinnovo del collegio sindacale o di dimissioni. < 1

2 >

Art. 2
(Riconoscimento e vigilanza consorzi di difesa)

(...) < 2

Art. 3.
(Contributi e procedure)

[1] La Regione Piemonte puo' concedere i contributi di cui all'art. 10 della legge 15-10-1981, n. 590, in favore dei consorzi dei produttori agricoli costituiti per la difesa delle produzioni agricole nonche' degli altri soggetti previsti dallo stesso articolo 10.
[2] Il contributo e' contenuto entro la misura massima dell'1,50% del valore della produzione annua denunciata.
[3] L'esatta misura del contributo viene fissata dalla Giunta, sentita la Commissione Agricoltura del Consiglio Regionale, tenuto conto delle colture interessate, delle zone e del livello dei premi adottati dalle societa' assicuratrici.
[4] Il contributo e' concesso dalla Giunta Regionale su richiesta dei consorzi, avanzata tramite le Province le quali provvedono alla relativa istruttoria ed esprimono il loro motivato parere.
[5] Il contributo e' anticipato ai consorzi sulla base dei ruoli esattoriali consortili resi esecutivi dall'Intendenza di Finanza competente per territorio, nella misura del 70% salvo conguaglio dopo l'approvazione del conto consuntivo in relazione alle documentate richieste dei consorzi stessi.

Art. 4.
(Comitato regionale)

[1] E' istituito presso l'Assessorato Regionale per l'Agricoltura e le Foreste il Comitato Regionale degli organismi riconosciuti di difesa delle produzioni agricole di cui alla presente legge.
[2] Il Comitato e' composto:
1 - da un funzionario regionale designato dall'Assessore Regionale all'Agricoltura e Foreste;
2 - da un rappresentante per ogni organismo riconosciuto dei produttori agricoli costituiti per la difesa delle produzioni agricole di cui al 1° e 2° comma dell'art. 10 della legge 15-10-1981, n. 590.
[3] Il Comitato e' nominato con deliberazione della Giunta Regionale ed e presieduto da un rappresentante degli organismi eletto a maggioranza assoluta tra i membri di cui al precedente punto 2).
[4] Il Comitato puo' essere consultato dalla Regione per i problemi relativi all'applicazione della presente legge; inoltre il Comitato presiede al coordinamento degli organismi secondo apposito regolamento che sara' approvato dal Comitato stesso, a maggioranza assoluta, entro tre mesi dalla sua costituzione.

3 >

Art. 5
(Disposizioni finali)

(...) < 3

Art. 6.
(Disposizioni finanziarie)

[1] L'entita' del contributo di cui al precedente articolo 3 e' fissato in L. 1.000.000.000 per l'anno 1982; per la concessione dell'acconto e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982 la spesa di L. 700.000.000.
[2] Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge e conseguenti alla concessione dell'acconto valutati in L. 700.000.000 per l'anno finanziario 1982, si provvede mediante riduzione in termini di competenza e di cassa dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario medesimo: capitolo 2510 per L. 350.000.000; capitolo 3100 per 200 milioni; capitolo 3750 per L. 150 milioni, e mediante l'istituzione nello stato di previsione medesimo di apposito capitolo con la denominazione: " Contributi a favore dei Consorzi dei produttori agricoli costituiti per la difesa delle produzioni agricole, in attuazione della legge 25-5-1970, n. 364, modificata ed integrata dalla legge 15-10-1981, n. 590 " e con lo stanziamento di 700.000.000 in termini di competenza e di cassa.
[3] Il Presidente della Giunta Regionale, e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le conseguenti variazioni di bilancio.
[4] E' autorizzata inoltre sul corrispondente capitolo, la spesa di L. 1.140.000.000 per l'esercizio finanziario 1983 e di L. 1.270.000.000 per l'esercizio finanziario 1984.

Art. 7.
(Urgenza)

[1] La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello Statuto Regionale, ed entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.




1 Articolo aggiunto dall'art. 34 della l.r. 26/2015.

2 Articolo abrogato dall'art. 23 della l.r. 23/2015.

3 Articolo abrogato dall'art. 34 della l.r. 26/2015.